Art. 3 Autorizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione 1. Il soggetto che intende gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti presenta, all'Ufficio competente, prima dell'inizio dell'attivita', una istanza contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sua sede legale, il codice fiscale e il numero della partita IVA, le generalita' del rappresentante legale, l'ubicazione dell'impianto, la capacita' di stoccaggio di ciascuno dei serbatoi a servizio dell'impianto stesso, l'indicazione delle attrezzature installate per la movimentazione e la misurazione dei prodotti, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, nonche' l'indicazione dei depositi fiscali dai quali viene effettuato il prelevamento dei carburanti esenti. L'istanza e' sottoscritta dall'esercente o dal rappresentante legale della ditta, se persona diversa dall'esercente medesimo. 2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegati: a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso delle eventuali autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attivita'; b) il nulla osta del Capo del compartimento marittimo competente per territorio, per la navigazione nelle acque marine comunitarie o di altra autorita' competente per la navigazione nelle acque interne; c) le tabelle di taratura dei serbatoi dell'impianto; d) certificati di verifica metrica degli strumenti di misura fiscalmente rilevanti installati per rilevare il rifornimento delle imbarcazioni. 3. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza di cui al comma 1, esegue la verifica tecnica dell'impianto e, dopo averne constatata la regolare costituzione, provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza stessa, a rilasciare all'esercente l'autorizzazione ad operare come destinatario registrato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del TUA, unitamente al relativo codice d'accisa, previa prestazione della cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di carburanti esenti per la navigazione ed oli lubrificanti esenti che possono essere detenuti nell'impianto. All'esercente e' rilasciata la licenza di esercizio. 4. Delle operazioni di verifica effettuate ai sensi del comma 3 viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto anche dall'esercente e, se persona diversa, dal rappresentante legale della ditta ovvero da persona da questi espressamente delegata con atto scritto, a cui e' consegnato uno degli originali. 5. L'esercente, autorizzato ai sensi del presente articolo, comunica all'Ufficio competente ogni variazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dalla data in cui la medesima si e' verificata; le modifiche alla composizione dei serbatoi e dei prodotti detenuti sono comunicate preventivamente. 6. A partire dal 1° gennaio 2018 le colonnine di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione sono dotate, in occasione della prima sostituzione del gruppo di misura, di un contatore a testata compensata a 15° Celsius, conforme alle specifiche del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32: «Art. 1 (Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti). - (Omissis). 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa e' esercitata. L'autorizzazione e' subordinata esclusivamente alla verifica della conformita' alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonche' alle norme di indirizzo programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi dell'art. 2. L'autorizzazione e' subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.». - Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 8 (Destinatario registrato). - 1. Il soggetto che intende operare come destinatario registrato e' preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria competente; l'autorizzazione, valida fino a revoca, e' rilasciata in considerazione dell'attivita' svolta dal soggetto. Al destinatario registrato e' attribuito un codice di accisa.».