Art. 3 
 
 
Autorizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti  esenti
                         per la navigazione 
 
  1. Il soggetto che intende gestire un impianto di distribuzione  di
carburanti esenti presenta, all'Ufficio competente, prima dell'inizio
dell'attivita', una istanza contenente i propri dati  identificativi,
la denominazione della ditta e la sua sede legale, il codice  fiscale
e il numero della partita  IVA,  le  generalita'  del  rappresentante
legale, l'ubicazione dell'impianto, la  capacita'  di  stoccaggio  di
ciascuno dei serbatoi a servizio dell'impianto stesso,  l'indicazione
delle attrezzature installate per la movimentazione e la  misurazione
dei prodotti, gli estremi  dell'autorizzazione  rilasciata  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11  febbraio  1998,
n. 32, nonche' l'indicazione dei depositi  fiscali  dai  quali  viene
effettuato  il  prelevamento  dei  carburanti  esenti.  L'istanza  e'
sottoscritta dall'esercente o dal rappresentante legale della  ditta,
se persona diversa dall'esercente medesimo. 
  2. All'istanza di cui al comma 1 sono allegati: 
  a) la dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante
il possesso delle eventuali  autorizzazioni  di  natura  non  fiscale
occorrenti per l'esercizio della propria attivita'; 
  b) il nulla osta del Capo del  compartimento  marittimo  competente
per territorio, per la navigazione nelle acque marine  comunitarie  o
di altra autorita' competente per la navigazione nelle acque interne; 
  c) le tabelle di taratura dei serbatoi dell'impianto; 
  d) certificati  di  verifica  metrica  degli  strumenti  di  misura
fiscalmente rilevanti installati per rilevare il  rifornimento  delle
imbarcazioni. 
  3. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza  di  cui  al  comma  1,
esegue la verifica tecnica dell'impianto e, dopo averne constatata la
regolare costituzione, provvede, entro sessanta giorni dalla data  di
presentazione  dell'istanza  stessa,   a   rilasciare   all'esercente
l'autorizzazione ad operare come destinatario  registrato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, del  TUA,  unitamente  al  relativo  codice
d'accisa, previa prestazione della cauzione nella misura del  10  per
cento dell'imposta che grava sulla quantita'  massima  di  carburanti
esenti per la navigazione ed  oli  lubrificanti  esenti  che  possono
essere detenuti nell'impianto. All'esercente e' rilasciata la licenza
di esercizio. 
  4. Delle operazioni di verifica effettuate ai  sensi  del  comma  3
viene redatto processo verbale  in  duplice  originale,  sottoscritto
anche dall'esercente e, se persona diversa, dal rappresentante legale
della ditta ovvero da persona da questi  espressamente  delegata  con
atto scritto, a cui e' consegnato uno degli originali. 
  5.  L'esercente,  autorizzato  ai  sensi  del  presente   articolo,
comunica all'Ufficio competente ogni variazione dei dati  di  cui  ai
commi 1 e 2 entro 30 giorni dalla data  in  cui  la  medesima  si  e'
verificata;  le  modifiche  alla  composizione  dei  serbatoi  e  dei
prodotti detenuti sono comunicate preventivamente. 
  6. A partire dal 1° gennaio 2018 le colonnine di distribuzione  dei
carburanti esenti per la navigazione sono dotate, in occasione  della
prima sostituzione del gruppo di misura, di un  contatore  a  testata
compensata a  15°  Celsius,  conforme  alle  specifiche  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo 11 febbraio 1998, n. 32: 
              «Art. 1 (Norme per liberalizzare la  distribuzione  dei
          carburanti). - (Omissis). 
              2.  L'attivita'  di  cui  al  comma   1   e'   soggetta
          all'autorizzazione del comune in cui  essa  e'  esercitata.
          L'autorizzazione   e'   subordinata   esclusivamente   alla
          verifica della  conformita'  alle  disposizioni  del  piano
          regolatore,  alle   prescrizioni   fiscali   e   a   quelle
          concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e  stradale,
          alle  disposizioni  per  la  tutela  dei  beni  storici   e
          artistici, nonche' alle norme  di  indirizzo  programmatico
          delle  regioni.  Insieme   all'autorizzazione   il   comune
          rilascia  le  concessioni  edilizie  necessarie  ai   sensi
          dell'art. 2. L'autorizzazione e'  subordinata  al  rispetto
          delle  prescrizioni  di  prevenzione  incendi  secondo   le
          procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          12 gennaio 1998, n. 37.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  47  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa): 
              «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive   dell'atto   di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del  citato
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: 
              «Art. 8 (Destinatario registrato). - 1. Il soggetto che
          intende   operare   come   destinatario    registrato    e'
          preventivamente      autorizzato       dall'Amministrazione
          finanziaria competente;  l'autorizzazione,  valida  fino  a
          revoca,  e'  rilasciata  in  considerazione  dell'attivita'
          svolta  dal  soggetto.  Al   destinatario   registrato   e'
          attribuito un codice di accisa.».