Art. 3 
 
 
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.
                                 206 
 
  1. All'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",  fatto
salvo quanto previsto  all'articolo  5-septies  in  tema  di  accesso
parziale". 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  testo  dell'articolo  3   del   citato   decreto
          legislativo 9 novembre 2007 n.  206,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art.  3  (Effetti  del  riconoscimento).   -   1.   Il
          riconoscimento delle qualifiche  professionali  operato  ai
          sensi  del  presente  decreto   legislativo   permette   di
          accedere,  se  in  possesso  dei  requisiti  specificamente
          previsti, alla professione corrispondente per  la  quale  i
          soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,  sono  qualificati
          nello Stato membro d'origine e di esercitarla  alle  stesse
          condizioni previste dall'ordinamento italiano. 
              2. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, la professione che
          l'interessato esercitera'  sul  territorio  italiano  sara'
          quella per la quale e' qualificato nel proprio Stato membro
          d'origine, se le attivita' sono  comparabili,  fatto  salvo
          quanto previsto all'articolo 5-septies in tema  di  accesso
          parziale. 
              3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16,  comma
          10, con  riguardo  all'uso  del  titolo  professionale,  il
          prestatore puo' usare nella  professione  la  denominazione
          del proprio titolo di studio, ed eventualmente la  relativa
          abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il
          titolo di  studio  e'  stato  conseguito.  L'uso  di  detta
          denominazione  o   dell'abbreviazione   non   e'   tuttavia
          consentito se  idoneo  ad  ingenerare  confusione  con  una
          professione regolamentata nel territorio nazionale, per  la
          quale l'interessato non ha ottenuto il riconoscimento della
          qualifica  professionale;  in  tal  caso  la  denominazione
          potra' essere utilizzata a condizione  che  ad  essa  siano
          apportate   le   modifiche   o   aggiunte    idonee    alla
          differenziazione, stabilite  dall'autorita'  competente  di
          cui all'articolo 5.".