Art. 3 
 
 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini del presente codice si intende per: 
  a)  «amministrazioni  aggiudicatrici»,  le  amministrazioni   dello
Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri  enti  pubblici  non
economici;  gli  organismi  di  diritto  pubblico;  le  associazioni,
unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; 
  b)   «autorita'   governative   centrali»,    le    amministrazioni
aggiudicatrici che figurano nell'allegato III e i soggetti  giuridici
loro succeduti; 
  c)  «amministrazioni   aggiudicatrici   sub-centrali»,   tutte   le
amministrazioni aggiudicatrici che  non  sono  autorita'  governative
centrali; 
  d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo,  anche  in
forma  societaria,  il  cui  elenco  non   tassativo   e'   contenuto
nell'allegato IV: 
  1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di  interesse
generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 
  2) dotato di personalita' giuridica; 
  3) la cui attivita' sia  finanziata  in  modo  maggioritario  dallo
Stato, dagli enti pubblici  territoriali  o  da  altri  organismi  di
diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo  di
questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione  o
di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della  meta'  e'
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali  o  da  altri
organismi di diritto pubblico. 
  e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina di cui alla: 
  1) parte II del presente codice, gli enti che: 
  1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o  imprese  pubbliche  che
svolgono una delle attivita' di cui agli articoli da 115 a 121; 
  1.2. pur non essendo  amministrazioni  aggiudicatrici  ne'  imprese
pubbliche, esercitano una o piu' attivita' tra  quelle  di  cui  agli
articoli da 115 a 121 e operano  in  virtu'  di  diritti  speciali  o
esclusivi concessi loro dall'autorita' competente; 
  2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono  una  delle
attivita' di cui all'allegato II ed aggiudicano una  concessione  per
lo svolgimento di una di tali attivita', quali: 
  2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali,
gli  organismi  di  diritto  pubblico  o  le  associazioni,   unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti  da  uno  o  piu'  di  tali
soggetti; 
  2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma; 
  2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti  2.1  e  2.2,  ma
operanti  sulla  base  di  diritti  speciali  o  esclusivi  ai   fini
dell'esercizio di una o piu' delle attivita' di cui all'allegato  II.
Gli enti cui  sono  stati  conferiti  diritti  speciali  o  esclusivi
mediante  una  procedura  in  cui  sia  stata   assicurata   adeguata
pubblicita' e in cui il conferimento  di  tali  diritti  si  basi  su
criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi del
presente punto 2.3; 
  f) «soggetti aggiudicatori»,  ai  soli  fini  della  parte  IV,  le
amministrazioni aggiudicatrici di  cui  alla  lettera  a),  gli  enti
aggiudicatori di cui alla  lettera  e)  nonche'  i  diversi  soggetti
pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui  alla  citata  parte
IV; 
  g)  «altri  soggetti  aggiudicatori»,  i  soggetti  privati  tenuti
all'osservanza delle disposizioni del presente codice; 
  h) «joint venture», l'associazione tra due o piu' enti, finalizzata
all'attuazione di un progetto  o  di  una  serie  di  progetti  o  di
determinate intese di natura commerciale o finanziaria; 
  i) «centrale di committenza», un'amministrazione  aggiudicatrice  o
un ente aggiudicatore che forniscono  attivita'  di  centralizzazione
delle  committenze  e,  se  del  caso,   attivita'   di   committenza
ausiliarie; 
  l) «attivita' di centralizzazione delle committenze», le  attivita'
svolte su base permanente riguardanti: 
  1) l'acquisizione di  forniture  o  servizi  destinati  a  stazioni
appaltanti; 
  2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di  accordi  quadro
per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; 
  m)  «attivita'  di  committenza  ausiliarie»,  le   attivita'   che
consistono  nella  prestazione  di   supporto   alle   attivita'   di
committenza, in particolare nelle forme seguenti: 
  1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni  appaltanti
di aggiudicare appalti pubblici o di concludere  accordi  quadro  per
lavori, forniture o servizi; 
  2)  consulenza  sullo  svolgimento  o  sulla  progettazione   delle
procedure di appalto; 
  3) preparazione delle procedure di appalto  in  nome  e  per  conto
della stazione appaltante interessata; 
  4) gestione delle procedure di appalto in nome e  per  conto  della
stazione appaltante interessata; 
  n) «soggetto aggregatore»,  le  centrali  di  committenza  iscritte
nell'elenco  istituito  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  o) «stazione appaltante», le amministrazioni aggiudicatrici di  cui
alla lettera a) gli enti aggiudicatori di  cui  alla  lettera  e),  i
soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e  gli  altri  soggetti
aggiudicatori di cui alla lettera g); 
  p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica,  un  ente
pubblico,  un  raggruppamento  di  tali  persone  o  enti,   compresa
qualsiasi  associazione  temporanea  di  imprese,   un   ente   senza
personalita' giuridica, ivi compreso il gruppo europeo  di  interesse
economico (GEIE) costituito  ai  sensi  del  decreto  legislativo  23
luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori
o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; 
  q) «concessionario», un operatore economico cui e' stata affidata o
aggiudicata una concessione; 
  r)  «promotore»,  un  operatore  economico  che  partecipa  ad   un
partenariato pubblico privato; 
  s) «prestatore di servizi in  materia  di  appalti»,  un  organismo
pubblico  o  privato  che  offre  servizi  di  supporto  sul  mercato
finalizzati a garantire lo svolgimento delle attivita' di committenza
da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e); 
  t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali  le  amministrazioni
aggiudicatrici possono  esercitare,  direttamente  o  indirettamente,
un'influenza dominante o perche' ne sono proprietarie, o  perche'  vi
hanno una partecipazione finanziaria, o in  virtu'  delle  norme  che
disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e' presunta  quando
le amministrazioni  aggiudicatrici,  direttamente  o  indirettamente,
riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: 
  1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; 
  2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le  azioni
emesse dall'impresa; 
  3) possono designare piu' della meta' dei membri del  consiglio  di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa; 
  u) «raggruppamento  temporaneo»,  un  insieme  di  imprenditori,  o
fornitori,  o  prestatori  di  servizi,  costituito,  anche  mediante
scrittura privata,  allo  scopo  di  partecipare  alla  procedura  di
affidamento   di   uno   specifico   contratto   pubblico,   mediante
presentazione di una unica offerta; 
  v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento, con  o  senza
personalita' giuridica; 
  z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui conti annuali siano
consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli
25 e seguenti del decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  e
successive modificazioni. Nel caso di enti  cui  non  si  applica  il
predetto decreto legislativo, per  «impresa  collegata»  si  intende,
anche alternativamente, qualsiasi impresa: 
  1) su cui l'ente aggiudicatore  possa  esercitare,  direttamente  o
indirettamente, un'influenza dominante; oppure che  possa  esercitare
un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore; 
  2) che,  come  l'ente  aggiudicatore,  sia  soggetta  all'influenza
dominante di un'altra impresa in virtu' di rapporti di proprieta', di
partecipazione finanziaria ovvero di norme interne; 
  aa) «microimprese,  piccole  e  medie  imprese»,  le  imprese  come
definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che  hanno
meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50  milioni
di euro, oppure un totale  di  bilancio  annuo  non  superiore  a  43
milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50
occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non
superiore a 10 milioni di euro; sono micro  imprese  le  imprese  che
hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure  un  totale  di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; 
  bb) «candidato», un  operatore  economico  che  ha  sollecitato  un
invito o e' stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a
una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata
senza previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  a  un  dialogo
competitivo o a un partenariato per l'innovazione o ad una  procedura
per l'aggiudicazione di una concessione; 
  cc)  «offerente»,   l'operatore   economico   che   ha   presentato
un'offerta; 
  dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contratti di appalto o di
concessione  aventi  per  oggetto  l'acquisizione  di  servizi  o  di
forniture, ovvero l'esecuzione di opere o  lavori,  posti  in  essere
dalle stazioni appaltanti; 
  ee) «contratti di rilevanza europea», i contratti pubblici  il  cui
valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto  e'  pari  o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e che non rientrino  tra
i contratti esclusi; 
  ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici  il  cui  valore
stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto e'  inferiore  alle
soglie di cui all'articolo 35; 
  gg) «settori ordinari»,i settori dei contratti pubblici, diversi da
quelli  relativi  a  gas,  energia  termica,   elettricita',   acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento  di  area  geografica,  come
disciplinati dalla parte II del presente codice, in  cui  operano  le
stazioni appaltanti; 
  hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi  a
gas,  energia  termica,  elettricita',  acqua,   trasporti,   servizi
postali, sfruttamento di area  geografica,  come  disciplinati  dalla
parte II del presente codice; 
  ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per
iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e uno  o  piu'  operatori
economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti e la prestazione di servizi; 
  ll)  «appalti  pubblici  di  lavori»,  i  contratti  stipulati  per
iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti e uno  o  piu'  operatori
economici aventi per oggetto: 
  1) l'esecuzione di lavori relativi a una  delle  attivita'  di  cui
all'allegato I; 
  2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutiva  e  l'esecuzione
di un'opera; 
  3)   la   realizzazione,   con   qualsiasi   mezzo,   di   un'opera
corrispondente   alle   esigenze   specificate   dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore  che  esercita  un'influenza
determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera; 
  mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o cifre che puo'
essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese  le  informazioni
trasmesse e archiviate con mezzi elettronici; 
  nn) «lavori» di cui all'allegato I, le  attivita'  di  costruzione,
demolizione,  recupero,  ristrutturazione  urbanistica  ed  edilizia,
sostituzione, restauro, manutenzione di opere; 
  oo) «lavori complessi», i lavori  che  superano  la  soglia  di  15
milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessita'  in
relazione alla tipologia delle opere,  all'utilizzo  di  materiali  e
componenti innovativi,  alla  esecuzione  in  luoghi  che  presentano
difficolta'  logistiche  o  particolari  problematiche   geotecniche,
idrauliche, geologiche e ambientali; 
  pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di  per  se'
esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere  comprendono  sia
quelle che sono il risultato di un insieme di  lavori  edilizi  o  di
genio civile, sia quelle di  difesa  e  di  presidio  ambientale,  di
presidio  agronomico  e  forestale,  paesaggistica  e  di  ingegneria
naturalistica; 
  qq)  «lotto  funzionale»,  uno  specifico  oggetto  di  appalto  da
aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di
un lavoro o servizio generale la cui  progettazione  e  realizzazione
sia tale da assicurarne  funzionalita',  fruibilita'  e  fattibilita'
indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti; 
  rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui
all'articolo 44-bis del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
nonche' di cui al decreto del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 13 marzo 2013, n. 42; 
  ss) «appalti pubblici di servizi»,  i  contratti  tra  una  o  piu'
stazioni appaltanti e uno  o  piu'  soggetti  economici,  aventi  per
oggetto la prestazione di servizi  diversi  da  quelli  di  cui  alla
lettera ll); 
  tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti  tra  una  o  piu'
stazioni appaltanti e  uno  o  piu'  soggetti  economici  aventi  per
oggetto  l'acquisto,  la  locazione  finanziaria,  la   locazione   o
l'acquisto a  riscatto,  con  o  senza  opzione  per  l'acquisto,  di
prodotti.  Un  appalto  di  forniture  puo'   includere,   a   titolo
accessorio, lavori di posa in opera e di installazione; 
  uu)  «concessione  di  lavori»,  un  contratto  a  titolo   oneroso
stipulato per iscritto in  virtu'  del  quale  una  o  piu'  stazioni
appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno  o  piu'  operatori
economici  riconoscendo  a  titolo  di  corrispettivo  unicamente  il
diritto di gestire le opere oggetto  del  contratto  o  tale  diritto
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo  al  concessionario
del rischio operativo legato alla gestione delle opere; 
  vv)  «concessione  di  servizi»,  un  contratto  a  titolo  oneroso
stipulato per iscritto in  virtu'  del  quale  una  o  piu'  stazioni
appaltanti affidano a uno o piu' operatori economici la  fornitura  e
la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui  alla
lettera ll) riconoscendo a  titolo  di  corrispettivo  unicamente  il
diritto di gestire i servizi oggetto del  contratto  o  tale  diritto
accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo  al  concessionario
del rischio operativo legato alla gestione dei servizi; 
  zz) «rischio operativo», il rischio legato alla gestione dei lavori
o dei servizi sul lato della domanda o sul  lato  dell'offerta  o  di
entrambi,  trasferito  al  concessionario.  Si   considera   che   il
concessionario assuma il  rischio  operativo  nel  caso  in  cui,  in
condizioni operative normali, non sia  garantito  il  recupero  degli
investimenti effettuati o dei costi sostenuti  per  la  gestione  dei
lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del  rischio
trasferita al concessionario deve comportare  una  reale  esposizione
alle fluttuazioni del mercato tale per cui  ogni  potenziale  perdita
stimata subita  dal  concessionario  non  sia  puramente  nominale  o
trascurabile; 
  aaa) «rischio di costruzione», il rischio  legato  al  ritardo  nei
tempi di consegna,  al  non  rispetto  degli  standard  di  progetto,
all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico  nell'opera  e
al mancato completamento dell'opera; 
  bbb) «rischio di disponibilita'», il rischio legato alla capacita',
da parte del concessionario, di erogare le  prestazioni  contrattuali
pattuite, sia per volume che per standard di qualita' previsti; 
  ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai diversi  volumi  di
domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il
rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa; 
  ddd) «concorsi di progettazione», le  procedure  intese  a  fornire
alle   stazioni   appaltanti,    nel    settore    dell'architettura,
dell'ingegneria, del restauro e della tutela  dei  beni  culturali  e
archeologici,  della  pianificazione  urbanistica   e   territoriale,
paesaggistica, naturalistica,  geologica,  del  verde  urbano  e  del
paesaggio forestale agronomico, nonche' nel settore  della  messa  in
sicurezza  e  della  mitigazione  degli  impatti   idrogeologici   ed
idraulici e dell'elaborazione  di  dati,  un  piano  o  un  progetto,
selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o
senza assegnazione di premi; 
  eee) «contratto di partenariato pubblico privato», il  contratto  a
titolo oneroso stipulato  per  iscritto  con  il  quale  una  o  piu'
stazioni appaltanti conferiscono a uno o piu' operatori economici per
un periodo determinato in  funzione  della  durata  dell'ammortamento
dell'investimento o delle  modalita'  di  finanziamento  fissate,  un
complesso   di    attivita'    consistenti    nella    realizzazione,
trasformazione, manutenzione e  gestione  operativa  di  un'opera  in
cambio della sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico,  o
della fornitura  di  un  servizio  connesso  all'utilizzo  dell'opera
stessa, con assunzione di rischio secondo modalita'  individuate  nel
contratto, da parte  dell'operatore.  Fatti  salvi  gli  obblighi  di
comunicazione   previsti   dall'articolo   44,   comma   1-bis,   del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  si  applicano  i
contenuti delle decisioni Eurostat; 
  fff)  «equilibrio  economico  e  finanziario»,   la   contemporanea
presenza delle condizioni di convenienza economico  e  sostenibilita'
finanziaria. Per convenienza economica si intende  la  capacita'  del
progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di
generare  un  livello  di  redditivita'  adeguato  per  il   capitale
investito; per sostenibilita' finanziaria si intende la capacita' del
progetto di generare flussi  di  cassa  sufficienti  a  garantire  il
rimborso del finanziamento; 
  ggg) «locazione  finanziaria  di  opere  pubbliche  o  di  pubblica
utilita'», il contratto avente ad oggetto la prestazione  di  servizi
finanziari e l'esecuzione di lavori; 
  hhh) «contratto di disponibilita'», il contratto mediante il  quale
sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e
la messa a disposizione a favore dell'amministrazione  aggiudicatrice
di un'opera di  proprieta'  privata  destinata  all'esercizio  di  un
pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa
a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario  di
assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilita'
dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalita' previsti  dal
contratto, garantendo  allo  scopo  la  perfetta  manutenzione  e  la
risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti; 
  iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o  piu'  stazioni
appaltanti e uno o piu' operatori economici, il cui scopo  e'  quello
di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante
un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i  prezzi  e,  se
del caso, le quantita' previste; 
  lll) «diritto  esclusivo»,  il  diritto  concesso  da  un'autorita'
competente mediante una disposizione legislativa  o  regolamentare  o
disposizione amministrativa pubblicata compatibile  con  i  Trattati,
avente  l'effetto  di  riservare  a  un  unico  operatore   economico
l'esercizio di  un'attivita'  e  di  incidere  sostanzialmente  sulla
capacita' di altri operatori economici di esercitare tale attivita'; 
  mmm)  «diritto  speciale»,  il  diritto  concesso  da  un'autorita'
competente mediante una disposizione legislativa  o  regolamentare  o
disposizione amministrativa pubblicata  compatibile  con  i  trattati
avente l'effetto di  riservare  a  due  o  piu'  operatori  economici
l'esercizio di  un'attivita'  e  di  incidere  sostanzialmente  sulla
capacita' di altri operatori economici di esercitare tale attivita'; 
  nnn) «profilo di committente», il sito informatico di una  stazione
appaltante, su  cui  sono  pubblicati  gli  atti  e  le  informazioni
previsti dal presente codice, nonche' dall'allegato V; 
  ooo)  «documento  di  gara»,  qualsiasi  documento  prodotto  dalle
stazioni  appaltanti  o  al  quale  le  stazioni   appaltanti   fanno
riferimento per descrivere  o  determinare  elementi  dell'appalto  o
della  procedura,  compresi   il   bando   di   gara,   l'avviso   di
preinformazione, nel  caso  in  cui  sia  utilizzato  come  mezzo  di
indizione  di  gara,  l'avviso  periodico  indicativo  o  gli  avvisi
sull'esistenza  di  un  sistema  di  qualificazione,  le   specifiche
tecniche,  il  documento  descrittivo,  le  condizioni   contrattuali
proposte, i modelli per la presentazione di  documenti  da  parte  di
candidati e offerenti, le informazioni  sugli  obblighi  generalmente
applicabili e gli eventuali documenti complementari; 
  ppp) «documento di concessione», qualsiasi documento prodotto dalle
stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa  riferimento
per descrivere o determinare gli elementi della concessione  o  della
procedura, compresi il bando di concessione, i  requisiti  tecnici  e
funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati  per
la presentazione di documenti da parte di candidati e  offerenti,  le
informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli  eventuali
documenti complementari; 
  qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono a un datore  di
lavoro il rispetto di determinati standard di  protezione  sociale  e
del lavoro come  condizione  per  svolgere  attivita'  economiche  in
appalto o in concessione  o  per  accedere  a  benefici  di  legge  e
agevolazioni finanziarie; 
  rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento»,  l'affidamento  di
lavori, servizi o forniture o  incarichi  di  progettazione  mediante
appalto; l'affidamento di  lavori  o  servizi  mediante  concessione;
l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee; 
  sss) «procedure aperte», le procedure di affidamento  in  cui  ogni
operatore economico interessato puo' presentare un'offerta; 
  ttt) «procedure ristrette», le procedure di affidamento alle  quali
ogni operatore economico  puo'  chiedere  di  partecipare  e  in  cui
possono  presentare  un'offerta  soltanto  gli  operatori   economici
invitati dalle stazioni appaltanti, con le  modalita'  stabilite  dal
presente codice; 
  uuu) «procedure negoziate», le procedure di affidamento in  cui  le
stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti
e negoziano con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto; 
  vvv) «dialogo competitivo»,  una  procedura  di  affidamento  nella
quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi
a tale procedura, al fine di elaborare una o piu'  soluzioni  atte  a
soddisfare le sue necessita' e sulla base della quale o delle quali i
candidati  selezionati  sono  invitati  a  presentare   le   offerte;
qualsiasi operatore economico puo' chiedere  di  partecipare  a  tale
procedura; 
  zzz) «sistema  telematico»,  un  sistema  costituito  da  soluzioni
informatiche e di telecomunicazione  che  consentono  lo  svolgimento
delle procedure di cui al presente codice; 
  aaaa)  «sistema  dinamico  di   acquisizione»,   un   processo   di
acquisizione interamente elettronico, per acquisti di  uso  corrente,
le  cui  caratteristiche   generalmente   disponibili   sul   mercato
soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto  per  tutta
la sua durata a  qualsivoglia  operatore  economico  che  soddisfi  i
criteri di selezione; 
  bbbb)  «mercato  elettronico»,  uno  strumento  di  acquisto  e  di
negoziazione che consente acquisti telematici per  importi  inferiori
alla soglia di  rilievo  europeo  basati  su  un  sistema  che  attua
procedure di  scelta  del  contraente  interamente  gestite  per  via
telematica; 
  cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di  acquisizione  che  non
richiedono apertura del  confronto  competitivo.  Rientrano  tra  gli
strumenti di acquisto: 
  1) le convenzioni quadro di cui  all'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della  normativa  vigente,
da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 
  2) gli accordi quadro stipulati da centrali di  committenza  quando
gli  appalti  specifici  vengono  aggiudicati  senza  riapertura  del
confronto competitivo; 
  3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel
caso di acquisti effettuati a catalogo; 
  dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti  di  acquisizione  che
richiedono apertura del  confronto  competitivo.  Rientrano  tra  gli
strumenti di negoziazione: 
  1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso
in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con  riapertura  del
confronto competitivo; 
  2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato  da  centrali  di
committenza; 
  3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel
caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 
  4) i sistemi realizzati da centrali  di  committenza  che  comunque
consentono lo svolgimento  delle  procedure  ai  sensi  del  presente
codice; 
  eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumenti telematici di
negoziazione»,  strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione  gestiti
mediante un sistema telematico; 
  ffff) «asta elettronica», un processo per fasi successive basato su
un  dispositivo  elettronico  di  presentazione   di   nuovi   prezzi
modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti  taluni  elementi
delle offerte, che interviene dopo  una  prima  valutazione  completa
delle offerte permettendo che la loro  classificazione  possa  essere
effettuata sulla base di un trattamento automatico; 
  gggg) «amministrazione diretta», le acquisizioni  effettuate  dalle
stazioni appaltanti con materiali  e  mezzi  propri  o  appositamente
acquistati o noleggiati  e  con  personale  proprio  o  eventualmente
assunto per l'occasione, sotto  la  direzione  del  responsabile  del
procedimento; 
  hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive  o  interconnesse,
compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la  produzione,  gli
scambi e le relative condizioni, il trasporto, l'utilizzazione  e  la
manutenzione,  della  vita  del  prodotto  o  del  lavoro   o   della
prestazione del servizio, dall'acquisizione  della  materia  prima  o
dalla  generazione  delle  risorse  fino   allo   smaltimento,   allo
smantellamento e alla fine del servizio o all'utilizzazione; 
  iiii) «etichettatura», qualsiasi documento, certificato o attestato
con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o
le procedure in questione soddisfano determinati requisiti; 
  llll) «requisiti  per  l'etichettatura»,  i  requisiti  che  devono
essere  soddisfatti  dai  lavori,  prodotti,  servizi,   processi   o
procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura; 
  mmmm)  «fornitore  di  servizi  di  media»,  la  persona  fisica  o
giuridica che assume la responsabilita' editoriale della  scelta  del
contenuto  audiovisivo  del  servizio  di  media  audiovisivo  e   ne
determina le modalita' di organizzazione; 
  nnnn)  «innovazione»,  l'attuazione  di  un  prodotto,  servizio  o
processo nuovo o che ha subito significativi  miglioramenti  tra  cui
quelli relativi ai processi  di  produzione,  di  edificazione  o  di
costruzione  o   quelli   che   riguardano   un   nuovo   metodo   di
commercializzazione  o  organizzativo   nelle   prassi   commerciali,
nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne; 
  oooo) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che
costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto  o  di
un catalogo stabilito da un fornitore di  servizi  di  media  la  cui
forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e  al  contenuto
della  radiodiffusione  televisiva.   Sono   compresi   i   programmi
radiofonici e i materiali  ad  essi  associati.  Non  si  considerano
programmi le  trasmissioni  meramente  ripetitive  o  consistenti  in
immagini fisse; 
  pppp) «mezzo elettronico», un mezzo  che  utilizza  apparecchiature
elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di
archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la  trasmissione
e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici  o  altri
mezzi elettromagnetici; 
  qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete  di  comunicazione
elettronica utilizzata  interamente  o  prevalentemente  per  fornire
servizi di comunicazione  elettronica  accessibili  al  pubblico  che
supporta il trasferimento di informazioni tra i  punti  terminali  di
reti; 
  rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», i  servizi  forniti,
di norma a pagamento, consistenti  esclusivamente  o  prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni  elettroniche,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi  di  trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti e servizi di  comunicazione  elettronica  o  che  esercitano  un
controllo editoriale  su  tali  contenuti;  sono  inoltre  esclusi  i
servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a) del decreto legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  non
consistenti  interamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione  di
segnali su reti di comunicazione elettronica; 
  ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel  quadro
dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round; 
  tttt) «Vocabolario comune per gli appalti  pubblici»,  CPV  (Common
Procurement Vocabulary),  la  nomenclatura  di  riferimento  per  gli
appalti  pubblici  adottata  dal  regolamento  (CE)   n.   2195/2002,
assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre  nomenclature
esistenti; 
  uuuu) «codice» , il presente decreto  che  disciplina  i  contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture; 
  vvvv)  «servizi  di  architettura  e  ingegneria  e  altri  servizi
tecnici», i servizi riservati ad operatori  economici  esercenti  una
professione regolamentata ai sensi dell'articolo  3  della  direttiva
2005/36/CE. 
  zzzz)  «categorie  di  opere  generali»  le  opere   e   i   lavori
caratterizzati da una pluralita' di  lavorazioni  indispensabili  per
consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte; 
  aaaaa) «categorie  di  opere  specializzate»  le  lavorazioni  che,
nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o lavoro necessitano
di una particolare specializzazione e professionalita'; 
  bbbbb)  «opere  e  lavori  puntuali»  quelli  che  interessano  una
limitata area di territorio; 
  ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinati  al  movimento
di persone e beni  materiali  e  immateriali,  presentano  prevalente
sviluppo  unidimensionale   e   interessano   vaste   estensioni   di
territorio; 
  ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivo  contrattuale  si
riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e  come  dedotta
dal contratto; 
  eeeee) «appalto a misura»  qualora  il  corrispettivo  contrattuale
viene determinato applicando alle  unita'  di  misura  delle  singole
parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto; 
  fffff) «aggregazione»,  accordo  fra  due  o  piu'  amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di  alcune
o di tutte le  attivita'  di  programmazione,  di  progettazione,  di
affidamento, di esecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni,
servizi o lavori; 
  ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggetto di  appalto  da
aggiudicare anche con separata ed  autonoma  procedura,  definito  su
base   qualitativa,   in   conformita'   alle   varie   categorie   e
specializzazioni  presenti  o  in  conformita'  alle   diverse   fasi
successive del progetto. 
 
          Note all'art. 3 
              - Si riporta l'articolo 9, comma 1,  del  decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66 
              (Misure urgenti per la competitivita'  e  la  giustizia
          sociale) convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
          giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitivita'  e
          la  giustizia  sociale.   Deleghe   al   Governo   per   il
          completamento della revisione della struttura del  bilancio
          dello Stato,  per  il  riordino  della  disciplina  per  la
          gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
          bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico
          in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria): 
              "Articolo 9 (Acquisizione di beni e servizi  attraverso
          soggetti aggregatori e prezzi di riferimento) 
              1.  Nell'ambito  dell'Anagrafe  unica  delle   stazioni
          appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge  18
          ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 17 dicembre 2012, n. 221, operante presso l'Autorita'
          per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  servizi
          e forniture, e' istituito, senza maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica, l'elenco dei  soggetti  aggregatori
          di  cui  fanno  parte  Consip  S.p.A.  e  una  centrale  di
          committenza per ciascuna  regione,  qualora  costituita  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge  27  dicembre
          2006, n. 296. 
              (Omissis)". 
              - Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240  (Norme
          per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE  relativo
          all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico
          - GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990,
          n. 428) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  5  agosto
          1991, n. 182. 
              - Si riporta  l'articolo  25  e  seguenti  del  decreto
          legislativo  9  aprile  1991,  n.  127  (Attuazione   delle
          Direttive  n.  78/660/CEE  e  n.  83/349/CEE   in   materia
          societaria, relative ai conti  annuali  e  consolidati,  ai
          sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo  1990,  n.
          69): 
              "Articolo 25 (Imprese obbligate a redigere il  bilancio
          consolidato) 
              1. Le societa' per azioni, in accomandita per azioni, e
          a  responsabilita'  limitata  che  controllano   un'impresa
          debbono redigere il bilancio consolidato secondo i  criteri
          stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti. 
              2. Lo stesso obbligo, hanno gli enti  di  cui  all'art.
          2201 del codice civile, le societa' cooperative e le  mutue
          assicuratrici che controllano una societa' per  azioni,  in
          accomandita per azioni o a responsabilita' limitata.". 
              "Art. 26 (Imprese controllate) 
              1. Agli effetti dell'art. 25 sono  considerate  imprese
          controllate quelle indicate nei numeri 1) e  2)  del  primo
          comma dell'art. 2359 del codice civile. 
              2. Agli stessi effetti sono in  ogni  caso  considerate
          controllate: 
              a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in  virtu'
          di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare
          un'influenza  dominante,  quando   la   legge   applicabile
          consenta tali contratti o clausole; 
              b) le imprese in cui un'altra, in base ad  accordi  con
          altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di
          voto. 
              3. Ai fini dell'applicazione del  comma  precedente  si
          considerano  anche   i   diritti   spettanti   a   societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persone  interposte;
          non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.". 
              "Art. 27 (Casi di esonero dall'obbligo di redazione del
          bilancio consolidato) 
              1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art.  25
          le  imprese  controllanti  che,  unitamente  alle   imprese
          controllate,  non  abbiano  superato,  per   due   esercizi
          consecutivi, due dei seguenti limiti: 
              a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli  stati
          patrimoniali; 
              b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle  vendite
          e delle prestazioni; 
              c)   250   dipendenti   occupati   in   media   durante
          l'esercizio. 
              2. L'esonero  previsto  dal  comma  precedente  non  si
          applica se  l'impresa  controllante  o  una  delle  imprese
          controllate e' un  ente  di  interesse  pubblico  ai  sensi
          dell'articolo 16 del decreto legislativo 27  gennaio  2010,
          n. 39. 
              3.  Non  sono  inoltre  soggette  all'obbligo  indicato
          nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando  la
          controllante sia titolare di oltre il 95  per  cento  delle
          azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in  difetto
          di  tale  condizione,  quando  la  redazione  del  bilancio
          consolidato non sia richiesta almeno sei mesi  prima  della
          fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino  almeno
          il 5% del capitale. 
              3-bis. Non sono altresi' soggette all'obbligo  indicato
          nell'articolo 25 le imprese che  controllano  solo  imprese
          che, individualmente e nel loro insieme,  sono  irrilevanti
          ai  fini  indicati  nel  secondo  comma  dell'articolo  29,
          nonche' le imprese che controllano solo imprese che possono
          essere escluse dal consolidamento  ai  sensi  dell'articolo
          28. 
              4. L'esonero previsto dal comma 3 e'  subordinato  alle
          seguenti condizioni: 
              a) che l'impresa controllante, soggetta al  diritto  di
          uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a
          controllo  il  bilancio  consolidato  secondo  il  presente
          decreto ovvero secondo il diritto  di  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea o in conformita' ai principi  contabili
          internazionali adottati dall'Unione europea; 
              b) che l'impresa controllata non  abbia  emesso  valori
          mobiliari   ammessi   alla    negoziazione    in    mercati
          regolamentati italiani o dell'Unione europea. 
              5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella
          nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto
          dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi' indicare
          la denominazione e la sede della societa' controllante  che
          redige il bilancio consolidato; copia dello  stesso,  della
          relazione  sulla  gestione  e  di  quella  dell'organo   di
          controllo,  redatti  in  lingua  italiana  o  nella  lingua
          comunemente  utilizzata  negli   ambienti   della   finanza
          internazionale, devono essere depositati  presso  l'ufficio
          del registro  delle  imprese  del  luogo  ove  e'  la  sede
          dell'impresa controllata.". 
              "Articolo 28 (Casi di esclusione dal consolidamento) 
              1. abrogato 
              2. Possono essere escluse dal consolidamento le imprese
          controllate quando: 
              a) la  loro  inclusione  sarebbe  irrilevante  ai  fini
          indicati nel secondo comma  dell'art.  29,  sempre  che  il
          complesso di tali  esclusioni  non  contrasti  con  i  fini
          suddetti; 
              b) l'esercizio effettivo dei diritti della controllante
          e' soggetto a gravi e durature restrizioni; 
              c) in  casi  eccezionali,  non  e'  possibile  ottenere
          tempestivamente,   o   senza   spese   sproporzionate,   le
          necessarie informazioni; 
              d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente
          allo scopo della successiva alienazione.". 
              "Articolo 29 (Redazione del bilancio consolidato) 
              1.   Il   bilancio   consolidato   e'   redatto   dagli
          amministratori   dell'impresa   controllante.    Esso    e'
          costituito dallo stato patrimoniale, dal  conto  economico,
          dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. 
              2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve
          rappresentare in modo veritiero e  corretto  la  situazione
          patrimoniale e finanziaria e  il  risultato  economico  del
          complesso delle imprese  costituito  dalla  controllante  e
          dalle controllate. 
              3.  Se  le   informazioni   richieste   da   specifiche
          disposizioni del presente decreto non  sono  sufficienti  a
          dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio
          deve fornire le informazioni supplementari necessarie  allo
          scopo. 
              3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in  tema  di
          rilevazione,  valutazione,  presentazione,  informativa   e
          consolidamento quando  la  loro  osservanza  abbia  effetti
          irrilevanti al fine di dare una rappresentazione  veritiera
          e  corretta.  Rimangono  fermi  gli  obblighi  in  tema  di
          regolare tenuta  delle  scritture  contabili.  Le  societa'
          illustrano nella nota integrativa i  criteri  con  i  quali
          hanno dato attuazione alla presente disposizione. 
              4. Se,  in  casi  eccezionali,  l'applicazione  di  una
          disposizione degli articoli seguenti e'  incompatibile  con
          la rappresentazione veritiera e corretta,  la  disposizione
          non  deve  essere  applicata.  La  nota  integrativa   deve
          motivare  la   deroga   e   indicarne   l'influenza   sulla
          rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria
          e del risultato economico. 
              5. Le modalita' di redazione dello stato patrimoniale e
          del  conto  economico  consolidati,  la  struttura   e   il
          contenuto degli stessi, nonche' i  criteri  di  valutazione
          non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se
          non in casi eccezionali. La nota integrativa deve  motivare
          la deroga e indicarne  l'influenza  sulla  rappresentazione
          della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato
          economico consolidati. 
              6. Il  bilancio  consolidato  puo'  essere  redatto  in
          migliaia di euro.". 
              "Articolo  30  (Data  di   riferimento   del   bilancio
          consolidato) 
              1. La data  di  riferimento  del  bilancio  consolidato
          coincide   con   la   data   di   chiusura   del   bilancio
          dell'esercizio dell'impresa controllante. 
              2. La data di riferimento del bilancio consolidato puo'
          tuttavia coincidere con la data di chiusura  dell'esercizio
          della   maggior   parte   delle   imprese    incluse    nel
          consolidamento o delle piu' importanti di  esse.  L'uso  di
          questa facolta' deve essere indicato e motivato nella  nota
          integrativa. 
              3. Se la data di chiusura dell'esercizio di  un'impresa
          inclusa  nel  consolidamento  e'  diversa  dalla  data   di
          riferimento del bilancio  consolidato,  questa  impresa  e'
          inclusa in base a un bilancio annuale intermedio,  riferito
          alla data del bilancio annuale consolidato.". 
              "Articolo 31 (Principi di consolidamento) 
              1.  Nella  redazione  del  bilancio   consolidato   gli
          elementi dell'attivo e del passivo nonche' i proventi e gli
          oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi
          integralmente. 
              2. Sono invece eliminati: 
              a)   le   partecipazioni   in   imprese   incluse   nel
          consolidamento e le corrispondenti frazioni del  patrimonio
          netto di queste; 
              b) i crediti e i debiti  tra  le  imprese  incluse  nel
          consolidamento; 
              c) i  proventi  e  gli  oneri  relativi  ad  operazioni
          effettuate fra le imprese medesime; 
              d) gli utili e le  perdite  conseguenti  ad  operazioni
          effettuate tra tali imprese e relative  a  valori  compresi
          nel patrimonio, diversi da lavori in corso  su  ordinazione
          di terzi. 
              3. Possono non essere eliminati, indicandone il  motivo
          nella nota integrativa: gli importi di cui alla lettera  d)
          relativi ad operazioni correnti  dell'impresa,  concluse  a
          normali condizioni di  mercato,  se  la  loro  eliminazione
          comporta costi sproporzionati. 
              4. Ai fini  della  eliminazione  prevista  nel  secondo
          comma, lettera  a),  dal  patrimonio  netto  delle  imprese
          incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto
          il valore contabile delle azioni o quote della societa' che
          redige il bilancio consolidato appartenenti  a  quelle.  Si
          applica l'articolo  2424-bis,  settimo  comma,  del  codice
          civile. 
              5. abrogato". 
              "Articolo  32  (Struttura  e  contenuto   dello   stato
          patrimoniale,  del  conto  economico   e   del   rendiconto
          finanziario consolidati) 
              1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura  e  il
          contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico  e
          del  rendiconto   finanziario   consolidati   sono   quelli
          prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse
          nel consolidamento. Se questi sono  soggetti  a  discipline
          diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto
          piu' idonei a  realizzare  i  fini  indicati  nel  comma  2
          dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa. 
              2. Le  voci  relative  alle  rimanenze  possono  essere
          raggruppate quando la loro  distinta  indicazione  comporti
          costi sproporzionati. 
              3. L'importo del capitale e delle riserve delle imprese
          controllate corrispondente a  partecipazioni  di  terzi  e'
          iscritto  in  una  voce  del  patrimonio  netto  denominata
          "capitale e riserve di terzi". 
              4.  La  parte  del  risultato   economico   consolidato
          corrispondente a partecipazioni di terzi e' iscritta in una
          voce  denominata   "utile   (perdita)   dell'esercizio   di
          pertinenza di terzi.". 
              "Articolo 33 (Consolidamento delle partecipazioni) 
              1. L'eliminazione prescritta  dell'art.  31,  comma  2,
          lettera a), e' attuata  sulla  base  dei  valori  contabili
          riferiti alla data di  acquisizione  o  alla  data  in  cui
          l'impresa e' inclusa per la prima volta nel consolidamento. 
              2. Se l'eliminazione determina una  differenza,  questa
          e' imputata nel bilancio consolidato, ove  possibile,  agli
          elementi dell'attivo e del passivo  delle  imprese  incluse
          nel consolidamento. 
              3. L'eventuale residuo, se negativo, e' iscritto in una
          voce  del   patrimonio   netto   denominata   "riserva   di
          consolidamento", ovvero, quando sia dovuto a previsione  di
          risultati economici sfavorevoli,  in  una  voce  denominata
          "fondo di consolidamento per rischi ed  oneri  futuri";  se
          positivo, e' iscritto in una  voce  dell'attivo  denominata
          "avviamento", salvo che debba essere in tutto  o  in  parte
          imputato a conto economico. L'importo iscritto  nell'attivo
          e' ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma, n. 6,
          dell'articolo 2426 del codice civile. 
              4. Le voci indicate nel  precedente  comma,  i  criteri
          utilizzati per  la  loro  determinazione  e  le  variazioni
          significative    rispetto    al    bilancio     consolidato
          dell'esercizio  precedente  devono   essere   adeguatamente
          illustrati nella nota integrativa.". 
              "Articolo 34 (Uniformita' dei criteri di valutazione) 
              1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere
          valutati con criteri uniformi. 
              2. A tale scopo devono essere rettificati i  valori  di
          elementi valutati con criteri difformi. 
              2-bis. In casi  eccezionali  sono  ammesse  deroghe  al
          principio enunciato al comma 1, purche' tali deroghe  siano
          indicate e debitamente motivate nella nota integrativa.". 
              "Articolo 35 (Scelta dei criteri di valutazione) 
              1.  I  criteri  di  valutazione  devono  essere  quelli
          utilizzati  nel  bilancio  di  esercizio  dell'impresa  che
          redige il bilancio consolidato. 
              2.  Possono   tuttavia   essere   utilizzati,   dandone
          motivazione nella nota integrativa, altri criteri,  purche'
          ammessi dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.". 
              "Articolo 36 (Partecipazioni non consolidate) 
              1. Le partecipazioni  costituenti  immobilizzazioni  in
          imprese collegate sono valutate con  il  criterio  indicato
          nel primo  comma,  n.  4,  dell'articolo  2426  del  codice
          civile; tuttavia  la  differenza  positiva  tra  il  valore
          calcolato con  tale  criterio  e  il  valore  iscritto  nel
          bilancio precedente, per la parte derivante  da  utili,  e'
          iscritta in apposita voce del conto economico. 
              2. Quando l'entita' della partecipazione e' irrilevante
          ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29,  puo'  non
          essere applicato il criterio di valutazione richiamato  dal
          comma precedente. 
              3. abrogato.". 
              "Articolo   37   (Consolidamento   proporzionale   alla
          partecipazione) 
              1. Possono  essere  incluse  nel  bilancio  consolidato
          anche  le  imprese  sulle  quali  un'impresa  inclusa   nel
          consolidamento abbia il controllo congiuntamente con  altri
          soci  ed  in  base  ad  accordi  con   essi,   purche'   la
          partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali
          indicate nell'art. 2359, terzo comma, del codice civile. 
              2. In tal caso l'inclusione nel consolidamento  avviene
          secondo il criterio della proporzione con la partecipazione
          posseduta.". 
              "Articolo 38 (Contenuto della nota integrativa) 
              1. La nota integrativa deve indicare,  oltre  a  quanto
          stabilito da altre disposizioni del presente decreto: 
              a) i criteri di valutazione applicati; 
              b) i criteri e i tassi applicati nella conversione  dei
          bilanci espressi in moneta non avente  corso  legale  nello
          Stato; 
              b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando
          per ciascuna voce: il costo; le  precedenti  rivalutazioni,
          ammortamenti   e   svalutazioni;   le   acquisizioni,   gli
          spostamenti da una ad altra voce, le  alienazioni  avvenuti
          nell'esercizio; le rivalutazioni,  gli  ammortamenti  e  le
          svalutazioni effettuati  nell'esercizio;  il  totale  delle
          rivalutazioni  riguardanti  le  immobilizzazioni  esistenti
          alla chiusura dell'esercizio; 
              c)  le  ragioni  delle  piu'  significative  variazioni
          intervenute nella consistenza delle altre voci  dell'attivo
          e del passivo; 
              d) la composizione delle  voci  "costi  di  impianto  e
          ampliamento" e "costi di sviluppo"; 
              e) distintamente per  ciascuna  voce,  l'ammontare  dei
          crediti e dei debiti di durata residua superiore  a  cinque
          anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su  beni  di
          imprese   incluse   nel   consolidamento,   con   specifica
          indicazione della natura delle garanzie; 
              f) la composizione delle  voci  "ratei  e  risconti"  e
          della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale; 
              g)  l'ammontare   degli   oneri   finanziari   imputati
          nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo  dello  stato
          patrimoniale, distintamente per ciascuna voce; 
              h) l'importo complessivo degli impegni, delle  garanzie
          e delle passivita' potenziali non  risultanti  dallo  stato
          patrimoniale, con indicazione della natura  delle  garanzie
          reali  prestate;  gli  impegni  esistenti  in  materia   di
          trattamento di quiescenza e simili; 
              i) la suddivisione dei ricavi  delle  vendite  e  delle
          prestazioni secondo categorie di attivita' e  secondo  aree
          geografiche; 
              l) la suddivisione degli interessi e degli altri  oneri
          finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche
          ed altri; 
              m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo
          o di costo di entita' o incidenza eccezionali; 
              n)  il  numero  medio,  suddiviso  per  categorie,  dei
          dipendenti delle imprese incluse  nel  consolidamento,  con
          separata  indicazione  di  quello  relativo  alle   imprese
          incluse ai sensi dell'art. 37; 
              o) cumulativamente per ciascuna categoria,  l'ammontare
          dei compensi, delle anticipazioni e  dei  crediti  concessi
          agli amministratori e ai sindaci dell'impresa  controllante
          per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre  imprese
          incluse   nel   consolidamento,   precisando    il    tasso
          d'interesse,  le  principali  condizioni  e   gli   importi
          eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia,
          nonche' gli impegni assunti per loro conto per  effetto  di
          garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando  il  totale
          per ciascuna categoria; 
              o-bis) abrogata 
              o-ter) per ciascuna categoria di  strumenti  finanziari
          derivati: 
              1) il loro  fair  value;  2)  informazioni  sulla  loro
          entita' e sulla  loro  natura,  compresi  i  termini  e  le
          condizioni significative che possono influenzare l'importo,
          le scadenze e la certezza  dei  flussi  finanziari  futuri;
          2-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i  modelli
          e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia
          stato determinato sulla base di evidenze di mercato; 2-ter)
          le variazioni di valore  iscritte  direttamente  nel  conto
          economico,  nonche'  quelle  imputate   alle   riserve   di
          patrimonio netto;  2-quater)  una  tabella  che  indichi  i
          movimenti   delle   riserve   di   fair   value    avvenuti
          nell'esercizio; 
              o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie  iscritte
          a un valore superiore al loro fair  value,  con  esclusione
          delle partecipazioni in societa' controllate e collegate ai
          sensi  dell'art.   2359   del   codice   civile   e   delle
          partecipazioni in joint venture: 
              1) il valore contabile e il fair  value  delle  singole
          attivita',  o  di  appropriati   raggruppamenti   di   tali
          attivita'; 
              2) i motivi per i quali  il  valore  contabile  non  e'
          stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali
          sui quali si basa il convincimento che  tale  valore  possa
          essere recuperato; 
              o-quinquies)  le  operazioni   realizzate   con   parti
          correlate, precisando l'importo, la natura del  rapporto  e
          ogni altra informazione necessaria per la comprensione  del
          bilancio relativa a tali operazioni, qualora  e  non  siano
          state  concluse  a  normali  condizioni  di   mercato.   Le
          informazioni  relative  alle  singole  operazioni   possono
          essere aggregate secondo la loro natura,  salvo  quando  la
          loro separata evidenza sia necessaria per  comprendere  gli
          effetti  delle   operazioni   medesime   sulla   situazione
          patrimoniale  e  finanziaria  e  sul  risultato   economico
          consolidati; 
              o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di  accordi
          non risultanti dallo stato  patrimoniale,  con  indicazione
          del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico,  a
          condizione che i rischi e  i  benefici  da  essi  derivanti
          siano  significativi  e  l'indicazione  degli  stessi   sia
          necessaria  per  valutare  la  situazione  patrimoniale   e
          finanziaria e il risultato economico consolidati; 
              o-septies) separatamente, l'importo  dei  corrispettivi
          spettanti al revisore legale o alla societa'  di  revisione
          legale per la revisione  dei  conti  consolidati,  per  gli
          altri servizi di verifica,  per  i  servizi  di  consulenza
          fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione  legale
          forniti al gruppo; 
              o-octies) il nome e la  sede  legale  dell'impresa  che
          redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' grande  di
          imprese  di  cui  l'impresa  fa  parte  in  quanto  impresa
          controllata, nonche' il luogo  in  cui  e'  disponibile  la
          copia del bilancio consolidato; 
              o-novies) il nome e la  sede  legale  dell'impresa  che
          redige il bilancio consolidato dell'insieme piu' piccolo di
          imprese  di  cui  l'impresa  fa  parte  in  quanto  impresa
          controllata nonche' il luogo in cui e' disponibile la copia
          del bilancio consolidato; 
              o-decies)   la   natura   e   l'effetto   patrimoniale,
          finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo
          la data di riferimento del bilancio consolidato. 
              2. La nota integrativa deve inoltre contenere: 
              a) l'elenco delle imprese  incluse  nel  consolidamento
          col metodo integrale ai sensi dell'art. 26; 
              b) l'elenco delle imprese  incluse  nel  consolidamento
          col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37; 
              c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo
          del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'art. 36; 
              d)  l'elenco  delle  altre  partecipazioni  in  imprese
          controllate e collegate. 
              2-bis Ai fini dell'applicazione del  comma  1,  lettere
          o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'articolo 40,  comma
          2,  lettera  d-bis),  per  le  definizioni  di   "strumento
          finanziario",  "strumento  finanziario   derivato",   "fair
          value" e "parte correlata" si fa  riferimento  ai  principi
          contabili internazionali adottati dall'Unione europea.". 
              "Articolo  39  (Elenchi  delle  imprese   incluse   nel
          bilancio consolidato e delle partecipazioni) 
              1. Gli elenchi previsti nell'art. 38, comma  2,  devono
          indicare per ciascuna impresa: 
              a) la denominazione, la sede e il capitale; 
              b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di
          societa'  fiduciarie  o  per  interposta   persona,   dalla
          controllante e da ciascuna delle controllate; 
              c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente
          spettanti nell'assemblea ordinaria. 
              2. La ragione della inclusione di una  impresa  in  uno
          degli elenchi deve essere specificata, se gia' non  risulta
          dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma
          1. 
              3. Qualora si sia verificata  una  variazione  notevole
          nella composizione del complesso delle imprese incluse  nel
          consolidamento, devono essere fornite le  informazioni  che
          rendano   significativo   il   confronto   fra   lo   stato
          patrimoniale e il conto economico dell'esercizio  e  quelli
          dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono
          essere  fornite  anche  mediante  adattamento  dello  stato
          patrimoniale   e   del   conto   economico   dell'esercizio
          precedente. 
              4. E' consentito omettere l'indicazione  delle  imprese
          la  cui  inclusione  negli  elenchi  possa  arrecare  grave
          pregiudizio ad imprese  incluse  nel  consolidamento  o  ad
          imprese da queste controllate o con queste collegate.". 
              "Articolo 40 (Relazione sulla gestione) 
              1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una
          relazione  degli   amministratori   contenente   un'analisi
          fedele,  equilibrata   ed   esauriente   della   situazione
          dell'insieme delle imprese  incluse  nel  consolidamento  e
          dell'andamento e  del  risultato  della  gestione  nel  suo
          insieme e nei vari settori,  con  particolare  riguardo  ai
          costi,  ai  ricavi  e  agli   investimenti,   nonche'   una
          descrizione dei  principali  rischi  e  incertezze  cui  le
          imprese incluse nel consolidamento sono esposte. 
              1-bis. L'analisi di cui al  comma  1  e'  coerente  con
          l'entita' e la complessita' degli affari dell'insieme delle
          imprese incluse nel bilancio consolidato e contiene,  nella
          misura  necessaria  alla  comprensione   della   situazione
          dell'insieme delle imprese  incluse  nel  consolidamento  e
          dell'andamento e del risultato  della  loro  gestione,  gli
          indicatori di risultato finanziari e, se del  caso,  quelli
          non finanziari pertinenti alle attivita'  specifiche  delle
          imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente  e
          al   personale.   L'analisi   contiene,   ove    opportuno,
          riferimenti agli importi riportati nel bilancio consolidato
          e chiarimenti aggiuntivi su di essi. 
              2. Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 
              a) le attivita' di ricerca e di sviluppo; 
              b) abrogata 
              c) l'evoluzione prevedibile della gestione; 
              d) il numero e il valore nominale delle azioni o  quote
          dell'impresa controllante possedute da essa  o  da  imprese
          controllate, anche per il tramite di societa' fiduciarie  o
          per interposta persona, con l'indicazione  della  quota  di
          capitale corrispondente. 
              d-bis) in relazione  all'uso  da  parte  delle  imprese
          incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari  e
          se  rilevanti   per   la   valutazione   della   situazione
          patrimoniale  e  finanziaria  e  del  risultato   economico
          dell'esercizio complessivi: 
              1) gli  obiettivi  e  le  politiche  delle  imprese  in
          materia di gestione del rischio  finanziario,  comprese  le
          loro  politiche  di  copertura  per   ciascuna   principale
          categoria di operazioni previste; 
              2) l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al
          rischio di credito, al rischio di liquidita' e  al  rischio
          di variazione dei flussi finanziari. 
              2-bis. La relazione di cui al comma 1 e la relazione di
          cui all'articolo 2428  del  codice  civile  possono  essere
          presentate in un unico documento, dando  maggiore  rilievo,
          ove opportuno, alle questioni che  sono  rilevanti  per  il
          complesso delle imprese incluse nel consolidamento.". 
              "Articolo   41   (Revisione   legale    del    bilancio
          consolidato) 
              1. Il bilancio consolidato e' assoggettato a  revisione
          legale. 
              2. La revisione  legale  del  bilancio  consolidato  e'
          demandata al soggetto incaricato della revisione legale del
          bilancio di esercizio della societa' che redige il bilancio
          consolidato. 
              3. Il bilancio  consolidato  e  la  relativa  relazione
          sulla gestione sono comunicati per la revisione legale  con
          il bilancio di esercizio. 
              4. Una copia del bilancio consolidato con la  relazione
          sulla gestione e la relazione di revisione resta depositata
          durante  i  quindici  giorni  che   precedono   l'assemblea
          convocata per l'approvazione  del  bilancio  d'esercizio  e
          finche' questo sia  approvato.  I  soci  possono  prenderne
          visione.". 
              "Articolo 42 (Pubblicazione del bilancio consolidato) 
              1. Una copia del bilancio consolidato e delle relazioni
          indicate all'art. 41, commi 2 e 4, deve essere  depositata,
          a cura degli amministratori, presso l'ufficio del  registro
          delle imprese, con il bilancio d'esercizio. 
              2. abrogato 
              3. Si applica  il  secondo  comma  dell'art.  2435  del
          codice civile.". 
              "Articolo 43 (Obblighi delle imprese controllate) 
              1. Le imprese controllate sono obbligate a  trasmettere
          tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da
          questa richieste  ai  fini  della  redazione  del  bilancio
          consolidato.". 
              "Articolo 44 (Enti creditizi e finanziari) 
              1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto   non   si
          applicano: 
              a) alle banche  italiane  di  cui  all'articolo  1  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              b)  alle   societa'   finanziarie   italiane   di   cui
          all'articolo  59,  comma  1),  lettera  b),   del   decreto
          legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  che  controllano
          banche  o  gruppi  bancari  iscritti   nell'albo   di   cui
          all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
          n. 385; 
              c) alle societa' di  partecipazione  finanziaria  mista
          italiane di cui all'articolo 59, comma 1), lettera  b-bis),
          del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  che
          controllano  una  o  piu'  banche  o  societa'  finanziarie
          ovunque  costituite  qualora   il   settore   di   maggiore
          dimensione all'interno  del  conglomerato  finanziario  sia
          quello  bancario   determinato   ai   sensi   del   decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n. 142; 
              d) alle societa' di intermediazione  mobiliare  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,   lettera   e),   del   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (SIM); 
              e) alle societa' finanziarie italiane  che  controllano
          SIM o gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui  all'articolo
          11, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
          n. 58; 
              f) alle societa'  di  gestione  del  risparmio  di  cui
          all'articolo 1, lettera  o),  del  decreto  legislativo  24
          febbraio 1998, n. 58; 
              g) alle societa' finanziarie iscritte nell'albo di  cui
          all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n. 385; 
              h) alle societa' finanziarie che  controllano  societa'
          finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  o  gruppi
          finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo  110  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              i)  alle  agenzie  di  prestito   su   pegno   di   cui
          all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n. 385; 
              l) agli istituti di moneta elettronica di cui al titolo
          V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              m) agli istituti di pagamento di cui  al  titolo  V-ter
          del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
              n) agli operatori del microcredito  iscritti  nell'albo
          di  cui  all'articolo  111  del  decreto   legislativo   1°
          settembre 1993, n. 385; 
              o) ai confidi iscritti nell'albo  di  cui  all'articolo
          112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
              2. abrogato.". 
              "Articolo 45 (Bilancio d'esercizio) 
              1. Le disposizioni del  presente  decreto  relative  al
          bilancio d'esercizio si applicano al bilancio  del  secondo
          esercizio  successivo  a  quello  in  corso  alla  data  di
          pubblicazione del decreto nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica Italiana. 
              2. Se  il  costo  originario  di  una  immobilizzazione
          acquisita o prodotta prima della pubblicazione del presente
          decreto non puo' essere agevolmente  determinato,  ai  fini
          dell'art. 10, n. 2, esso puo' essere  sostituito  dal  piu'
          remoto valore di iscrizione conosciuto; di cio' deve  farsi
          menzione nella nota integrativa.". 
              "Articolo 46 (Bilancio consolidato) 
              1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al
          bilancio  consolidato  del  terzo  esercizio  successivo  a
          quello in corso alla  data  di  pubblicazione  del  decreto
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
              2.  Per  i  cinque  esercizi  successivi   alla   prima
          applicazione  delle  disposizioni  del   presente   decreto
          relative al bilancio  consolidato,  i  limiti  quantitativi
          indicati nel comma 1 dell'art. 27 sono raddoppiati. 
              3. Per i  primi  tre  esercizi  successivi  alla  prima
          applicazione  delle  disposizioni  del   presente   decreto
          relative al bilancio consolidato, le societa'  non  quotate
          in  borsa  che  non  intendano  avvalersi  della   facolta'
          accordata dall'art. 2429, comma 4, del codice  civile  come
          sostituito  dall'art.  12  del   presente   decreto,   sono
          esonerate dall'osservare le disposizioni dettate  dall'art.
          41, commi 5 e 6. 
              4. Nello stesso periodo, il bilancio consolidato con la
          relazione sulla gestione dovra' essere  comunicato  per  il
          controllo entro cinque mesi dalla data di  riferimento  del
          bilancio consolidato e entro  sei  mesi  da  tale  data  ne
          andra' eseguito il deposito presso l'ufficio  del  registro
          delle imprese nei modi preveduti dall'art. 42, commi 1 e 2. 
              Il presente decreto, munito del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.". 
              - La Raccomandazione n. 2003/361/CE della  Commissione,
          del  6  maggio  2003,  relativa  alla   definizione   delle
          microimprese, piccole e medie imprese (Testo  rilevante  ai
          fini del SEE) [notificata con il numero  C(2003)  1422]  e'
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del
          20 maggio 2003, n. L 124. 
              - Si riporta  l'articolo  44-bis  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201 
              (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'  e  il
          consolidamento  dei  conti   pubblici),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
              "Articolo  44-bis.  (Elenco-anagrafe  nazionale   delle
          opere pubbliche incompiute) 
              1. Ai sensi del presente articolo, per «opera  pubblica
          incompiuta» si intende l'opera che non e' stata completata: 
              a) per mancanza di fondi; 
              b) per cause tecniche; 
              c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni
          di legge; 
              d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice; 
              e) per il mancato interesse al completamento  da  parte
          del gestore. 
              2. Si considera in ogni caso opera pubblica  incompiuta
          un'opera non rispondente a tutti i requisiti  previsti  dal
          capitolato e dal relativo  progetto  esecutivo  e  che  non
          risulta fruibile dalla collettivita'. 
              3. Presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti e' istituito  l'elenco-anagrafe  nazionale  delle
          opere pubbliche incompiute. 
              4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato  a
          livello     regionale     mediante     l'istituzione     di
          elenchi-anagrafe   presso   gli    assessorati    regionali
          competenti per le opere pubbliche. 
              5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma  3
          e'   eseguita   contestualmente   alla   redazione    degli
          elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno  dei  quali
          le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla  base  di
          determinati criteri di adattabilita' delle opere stesse  ai
          fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri  che  indicano
          le ulteriori destinazioni a cui puo'  essere  adibita  ogni
          singola opera. 
              6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  stabilisce,   con
          proprio   regolamento,   le    modalita'    di    redazione
          dell'elenco-anagrafe, nonche' le  modalita'  di  formazione
          della graduatoria e dei criteri in base ai quali  le  opere
          pubbliche incompiute  sono  iscritte  nell'elenco-anagrafe,
          tenendo conto dello stato  di  avanzamento  dei  lavori  ed
          evidenziando le opere prossime al completamento. 
              7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma
          5, si tiene  conto  delle  diverse  competenze  in  materia
          attribuite allo Stato e alle regioni.". 
              - Il decreto del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti 13 marzo 2013,  n.  42  (Regolamento  recante  le
          modalita' di  redazione  dell'elenco-anagrafe  delle  opere
          pubbliche  incompiute,  di  cui  all'articolo  44-bis   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 24 aprile 2013, n. 96. 
              -  Si  riporta   l'articolo   44,   comma   1-bis   del
          decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 
              (Proroga   di   termini   previsti   da    disposizioni
          legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2008, n. 31: 
              "Articolo  44  (Obbligo  di   fornire   dati   per   le
          rilevazioni  statistiche  e  disposizioni  concernenti   le
          informazioni relative al partenariato pubblico-privato) 
              (Omissis) 
              1-bis. Al fine  di  consentire  la  stima  dell'impatto
          sull'indebitamento  netto  e  sul  debito  pubblico   delle
          operazioni  di  partenariato  pubblico-privato  avviate  da
          pubbliche  amministrazioni  e  ricadenti  nelle   tipologie
          indicate dalla decisione Eurostat dell'11 febbraio 2004, le
          stazioni appaltanti sono  tenute  a  comunicare  all'Unita'
          tecnica finanza di progetto della Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri le informazioni relative  a  tali  operazioni,
          secondo  modalita'  e  termini  indicati   in   un'apposita
          circolare da emanarsi d'intesa con l'Istituto nazionale  di
          statistica. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.". 
              - Si riporta l'articolo 26,  della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000): 
              "Articolo 26 (Acquisto di beni e servizi) 
              1. Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  nel  rispetto   della   vigente
          normativa in materia di  scelta  del  contraente,  stipula,
          anche avvalendosi di societa' di consulenza  specializzate,
          selezionate anche in deroga alla normativa di  contabilita'
          pubblica, con procedure competitive tra  primarie  societa'
          nazionali ed estere, convenzioni  con  le  quali  l'impresa
          prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della
          quantita' massima complessiva stabilita  dalla  convenzione
          ed ai prezzi  e  condizioni  ivi  previsti,  ordinativi  di
          fornitura   di   beni   e    servizi    deliberati    dalle
          amministrazioni dello  Stato  anche  con  il  ricorso  alla
          locazione   finanziaria.   I   contratti    conclusi    con
          l'accettazione di tali ordinativi non  sono  sottoposti  al
          parere di congruita' economica. Ove previsto nel  bando  di
          gara, le convenzioni possono essere  stipulate  con  una  o
          piu' imprese alle stesse condizioni  contrattuali  proposte
          dal miglior offerente. 
              2.  Il  parere  del  Consiglio   di   Stato,   previsto
          dall'articolo 17, comma 25,  lettera  c),  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127, non e' richiesto per le convenzioni di
          cui  al  comma  1  del  presente  articolo.  Alle  predette
          convenzioni  e   ai   relativi   contratti   stipulati   da
          amministrazioni dello  Stato,  in  luogo  dell'articolo  3,
          comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si
          applica il comma 4 del medesimo  articolo  3  della  stessa
          legge. 
              3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere  alle
          convenzioni stipulate ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive  modifiche,  il  rispetto   delle   disposizioni
          contenute nel comma 3. 
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici  preposti  al  controllo  di   gestione   ai   sensi
          dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al  comma
          3, richiedendo eventualmente al Ministero del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti.". 
              - Si riporta l'articolo 2, comma  1,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione  della
          direttiva 2000/31/CE relativa a  taluni  aspetti  giuridici
          dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
          interno,   con   particolare   riferimento   al   commercio
          elettronico): 
              "Articolo 2 (Definizioni) 
              1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
              a)  "servizi  della  societa'  dell'informazione":   le
          attivita' economiche svolte in linea - on line - nonche'  i
          servizi definiti dall'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),
          della  legge  21  giugno  1986,  n.   317,   e   successive
          modificazioni; 
              (Omissis).". 
              - Il Regolamento (CE) 5  novembre  2002,  n.  2195/2002
          (Regolamento  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio
          relativo al vocabolario comune  per  gli  appalti  pubblici
          (CPV) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
          europea del 16 dicembre 2002, n. L. 340. 
              - Si riporta l'articolo 3  della  Direttiva  2005/36/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  7  settembre
          2005,   relativa   al   riconoscimento   delle   qualifiche
          professionali (Testo rilevante ai fini del SEE): 
              "Articolo 3 
              1. Ai fini della presente  direttiva  si  applicano  le
          seguenti definizioni: 
              a) «professione regolamentata»: attivita', o insieme di
          attivita' professionali, l'accesso  alle  quali  e  il  cui
          esercizio, o una delle cui  modalita'  di  esercizio,  sono
          subordinati direttamente  o  indirettamente,  in  forza  di
          norme  legislative,  regolamentari  o  amministrative,   al
          possesso  di  determinate  qualifiche   professionali;   in
          particolare  costituisce   una   modalita'   di   esercizio
          l'impiego  di  un   titolo   professionale   riservato   da
          disposizioni legislative, regolamentari o amministrative  a
          chi possiede una specifica qualifica professionale.  Quando
          non si  applica  la  prima  frase,  e'  assimilata  ad  una
          professione  regolamentata  una  professione  di   cui   al
          paragrafo 2; 
              b) «qualifiche professionali»: le qualifiche  attestate
          da un titolo di formazione, un attestato di competenza - di
          cui  all'articolo  11,  lettera  a),   punto   i)   -   e/o
          un'esperienza professionale; 
              c) «titolo di formazione»: diplomi, certificati e altri
          titoli rilasciati  da  un'autorita'  di  uno  Stato  membro
          designata  ai   sensi   delle   disposizioni   legislative,
          regolamentari e amministrative di tale Stato membro  e  che
          sanciscono  una  formazione  professionale   acquisita   in
          maniera  preponderante  nella  Comunita'.  Quando  non   si
          applica la prima frase,  e'  assimilato  ad  un  titolo  di
          formazione un titolo di cui al paragrafo 3; 
              d)  «autorita'  competente»:  qualsiasi   autorita'   o
          organismo abilitato da uno Stato membro  in  particolare  a
          rilasciare o  a  ricevere  titoli  di  formazione  e  altri
          documenti o informazioni, nonche' a ricevere le  domande  e
          ad adottare le decisioni di cui alla presente direttiva; 
              e)  «formazione  regolamentata»:  qualsiasi  formazione
          specificamente orientata all'esercizio di  una  professione
          determinata e consistente in un ciclo di studi  completato,
          eventualmente,  da   una   formazione   professionale,   un
          tirocinio professionale o una pratica professionale. 
              La   struttura   e   il   livello   della    formazione
          professionale, del tirocinio professionale o della  pratica
          professionale    sono    stabiliti    dalle    disposizioni
          legislative, regolamentari  o  amministrative  dello  Stato
          membro  in  questione  e  sono  soggetti  a   controllo   o
          autorizzazione dell'autorita' designata a tal fine; 
              f) «esperienza professionale»: l'esercizio effettivo  e
          legittimo della  professione  in  questione  in  uno  Stato
          membro; 
              g)  «tirocinio  di  adattamento»:  l'esercizio  di  una
          professione  regolamentata  nello  Stato  membro  ospitante
          sotto la responsabilita' di un professionista  qualificato,
          accompagnato eventualmente da una formazione complementare.
          Il tirocinio e' oggetto di una  valutazione.  Le  modalita'
          del  tirocinio  di  adattamento  e  della  sua  valutazione
          nonche' lo status di tirocinante migrante sono  determinati
          dalle autorita' competenti dello Stato membro ospitante. 
              Lo status di cui il tirocinante gode nello Stato membro
          ospitante, soprattutto in materia di diritto  di  soggiorno
          nonche' di obblighi, diritti e benefici sociali, indennita'
          e retribuzione, e' stabilito dalle autorita' competenti  di
          detto Stato membro  conformemente  al  diritto  comunitario
          applicabile; 
              h)  «prova  attitudinale»:  un  controllo   riguardante
          esclusivamente le conoscenze professionali del  richiedente
          effettuato dalle autorita' competenti  dello  Stato  membro
          ospitante  allo   scopo   di   valutare   l'idoneita'   del
          richiedente ad esercitare in  tale  Stato  una  professione
          regolamentata.  Per  consentire  che  sia  effettuato  tale
          controllo, le  autorita'  competenti  preparano  un  elenco
          delle  materie  che,  in  base  ad  un  confronto  tra   la
          formazione richiesta nel loro  Stato  e  quella  avuta  dal
          richiedente, non sono  contemplate  dal  o  dai  titoli  di
          formazione del richiedente. 
              La prova attitudinale deve tener conto del fatto che il
          richiedente e' un professionista  qualificato  nello  Stato
          membro d'origine o di provenienza. Essa verte su materie da
          scegliere tra quelle che  figurano  nell'elenco  e  la  cui
          conoscenza  e'  una   condizione   essenziale   per   poter
          esercitare la professione  nello  Stato  membro  ospitante.
          Tale prova puo' altresi' comprendere  la  conoscenza  della
          deontologia applicabile alle  attivita'  interessate  nello
          Stato membro ospitante. 
              Le modalita' della  prova  attitudinale  e  lo  status,
          nello Stato membro ospitante, del richiedente che  desidera
          prepararsi per sostenere  la  prova  attitudinale  in  tale
          Stato sono stabiliti dalle autorita'  competenti  di  detto
          Stato membro; 
              i) «dirigente d'azienda»: qualsiasi persona  che  abbia
          svolto   in   un'impresa    del    settore    professionale
          corrispondente: 
              i) la funzione di direttore d'azienda o di filiale, o 
              ii)  la  funzione  di  institore   o   vice   direttore
          d'azienda, se tale  funzione  implica  una  responsabilita'
          corrispondente a quella dell'imprenditore o  del  direttore
          d'azienda rappresentato, o 
              iii) la funzione di dirigente con mansioni  commerciali
          e/o  tecniche  e  responsabile  di  uno  o   piu'   reparti
          dell'azienda. 
              2. E' assimilata a una  professione  regolamentata  una
          professione esercitata dai membri di un'associazione  o  di
          un organismo di cui all'allegato I. 
              Le associazioni o le organizzazioni  di  cui  al  primo
          comma hanno in particolare lo  scopo  di  promuovere  e  di
          mantenere un livello elevato nel settore  professionale  in
          questione e a tal fine sono oggetto  di  un  riconoscimento
          specifico da parte di uno Stato membro e rilasciano ai loro
          membri un titolo di formazione, esigono da  parte  loro  il
          rispetto delle regole di  condotta  professionale  da  esse
          prescritte e conferiscono ai medesimi il diritto  di  usare
          un titolo o un'abbreviazione o di beneficiare di uno status
          corrispondente a tale titolo di formazione. 
              Quando uno Stato membro riconosce un'associazione o  un
          organismo di cui al primo comma, ne informa la Commissione,
          che  pubblica  un'adeguata  comunicazione  nella   Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea. 
              3. E' assimilato a un titolo di formazione ogni  titolo
          di formazione rilasciato  in  un  paese  terzo  se  il  suo
          possessore   ha,   nella    professione    in    questione,
          un'esperienza professionale  di  tre  anni  sul  territorio
          dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi
          dell'articolo 2, paragrafo 2 certificata dal medesimo.".