Art. 3 Contenuto e modalita' di presentazione delle domande 1. La domanda per l'ammissione all'esame, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, e' indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che indice l'esame. 2. La domanda puo' essere presentata con modalita' telematiche o digitali, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione. 3. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato dichiara sotto la propria responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio; b) di aver conseguito il diploma di laurea tra quelle individuate con regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale del 20 giugno 2012, n. 145, ovvero per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, il possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; c) di essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio di cui al regolamento previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, adottato con decreto ministeriale del 25 giugno 2012, n. 146, ovvero di produrre, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestato di compiuto tirocinio, una dichiarazione attestante l'assolvimento di quanto previsto dal sopra citato regolamento; d) eventualmente di aver diritto all'esonero dalle singole prove ai sensi del successivo articolo 11. 4. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo, ovvero apposita autocertificazione sostitutiva: a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d); b) la ricevuta di pagamento del contributo indicato al comma 6. 5. La sottoscrizione apposta in calce alla domanda e' esente da autenticazione. 6. L'istante deve versare il contributo per le spese d'esame nella misura di euro 100,00. L'ammontare dell'importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate. 7. Coloro che presentano domanda di partecipazione all'esame producendo una dichiarazione attestante l'assolvimento del tirocinio sono ammessi con riserva nelle more della presentazione dell'attestato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). 8. Per coloro che hanno gia' conseguito l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per coloro che presentano domanda per sostenere l'esame di accesso alle dette professioni, le domande per lo svolgimento delle prove integrative finalizzate all'abilitazione all'esercizio della revisione legale vanno presentate esclusivamente secondo le modalita' previste dall'ordinanza ministeriale di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, citato nelle premesse del presente regolamento: «Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.». «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. ». - Per l'art. 2, comma 2, e per l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche' per i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145 e 25 giugno 2012, n. 146, si veda nelle note all'art. 2. - Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 45 del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: «Art. 45 (Esame di abilitazione). - 1. Con ordinanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca vengono indette ogni anno due sessioni di esame di abilitazione all'esercizio della professione. In ciascuna sessione si svolgono esami distinti per l'accesso alle sezioni A e B dell'Albo. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 3, lettera b), coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo. 3. Coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B non possono partecipare all'esame per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo.».