Art. 3 
 
Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle
  procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi 
 
  1. E' istituito presso il Ministero  della  giustizia  un  registro
elettronico delle procedure di  espropriazione  forzata  immobiliari,
delle procedure d'insolvenza e  degli  strumenti  di  gestione  della
crisi. Il registro e' accessibile dalla Banca d'Italia, che  utilizza
i dati e le informazioni in esso contenuti  nello  svolgimento  delle
funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione  degli
intermediari vigilati e della stabilita' complessiva. 
  2. Nel registro sono  pubblicati  le  informazioni  e  i  documenti
relativi: 
  a) alle procedure di espropriazione forzata immobiliare; 
  b) alle procedure  di  fallimento,  di  concordato  preventivo,  di
liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto  16  marzo
1942, n. 267; 
  c) ai procedimenti di omologazione di accordi  di  ristrutturazione
dei debiti di cui all'articolo 182-bis del  regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, nonche' ai piani di risanamento di cui all'articolo 67,
terzo comma, lettera d), del regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,
quando vengano fatti oggetto  di  pubblicazione  nel  registro  delle
imprese; 
  d) alle  procedure  di  amministrazione  straordinaria  di  cui  al
decreto legislativo 8 luglio  1999  n.  270  e  al  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio 2004, n. 39; 
  e) alle procedure di accordo di  ristrutturazione  dei  debiti,  di
piano del consumatore e di liquidazione dei beni di cui alla legge 27
gennaio 2012, n. 3. 
  3. Il registro si compone di una  sezione  ad  accesso  pubblico  e
gratuito e di una sezione ad accesso limitato,  aventi  il  contenuto
che segue: 
  a) relativamente alle procedure di cui al comma  2,  nella  sezione
del registro ad accesso  pubblico  sono  rese  disponibili  in  forma
elettronica, in relazione alla tipologia di procedura o di  strumento
di cui al comma 2, le informazioni e i documenti di cui  all'articolo
24,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  2015/848   e   le   altre
informazioni rilevanti in merito ai tempi e all'andamento di ciascuna
procedura o strumento; all'interno di questa sezione  possono  essere
altresi'  collocate  le  informazioni  e  i  provvedimenti   di   cui
all'articolo 28, quinto comma, del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267; 
  b)  relativamente  alle   procedure   di   espropriazione   forzata
immobiliare, nella sezione del registro ad accesso pubblico sono rese
disponibili in  forma  elettronica  le  informazioni  e  i  documenti
individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto. Nella individuazione delle  informazioni  il  decreto  tiene
conto, a fini di tutela della  stabilita'  finanziaria,  anche  della
loro rilevanza per una migliore gestione dei crediti  deteriorati  da
parte degli intermediari creditizi e finanziari; 
  c) nella  sezione  del  registro  ad  accesso  limitato  sono  resi
disponibili in  forma  elettronica  le  informazioni  e  i  documenti
relativi a  ciascuna  procedura  o  strumento  di  cui  al  comma  2,
individuate con il decreto dirigenziale di cui alla lettera b). 
  4. Con il decreto di cui al comma 3, lettera b), sentita  la  Banca
d'Italia per gli aspetti rilevanti a fini di tutela della  stabilita'
finanziaria, sono altresi' previste disposizioni per l'attuazione del
registro, prevedendo: 
  a)  le  modalita'  di  pubblicazione,  rettifica,  aggiornamento  e
consultazione dei dati e dei  documenti  da  inserire  nel  registro,
nonche' i tempi massimi della loro conservazione; 
  b) i  soggetti  tenuti  ad  effettuare,  in  relazione  a  ciascuna
tipologia  di  procedura  o   strumento,   la   pubblicazione   delle
informazioni e dei documenti; 
  c) le categorie di soggetti che sono legittimati, in presenza di un
legittimo interesse, ad accedere alla sezione del registro ad accesso
limitato, il contributo dovuto per l'accesso da determinare in misura
tale da assicurare almeno la copertura dei costi  del  servizio  e  i
casi  di  esenzione;  e'   sempre   consentito   l'accesso   gratuito
all'autorita' giudiziaria; 
  d) le eventuali limitate eccezioni alla pubblicazione di  documenti
con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni  ivi
contenute o all'assenza di valore informativo di tali documenti per i
terzi. 
  5. Il registro deve consentire la ricerca dei dati secondo ciascuna
tipologia di informazione  e  di  documento  in  esso  contenuti.  Le
disposizioni contenute nel regolamento assicurano che il registro sia
conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/848. 
  6.  Su  richiesta  del  debitore,  del  curatore,  del  commissario
giudiziale, di  un  creditore,  di  chiunque  vi  abbia  interesse  o
d'ufficio, il giudice delegato  o  il  tribunale  competenti  possono
limitare la pubblicazione di un documento o di una o piu' sue  parti,
quando sia dimostrata  l'esistenza  di  uno  specifico  e  meritevole
interesse alla riservatezza dell'informazione in esso  contenuta.  La
richiesta  di  cui  al  presente  comma  sospende  gli  obblighi   di
pubblicazione dei documenti, o della parte  di  essi,  oggetto  della
richiesta di esenzione e, qualora la pubblicazione sia gia' avvenuta,
sospende  temporaneamente  l'accesso   ad   essi   da   parte   degli
interessati. Nelle more della decisione, il giudice puo' imporre  una
cauzione al creditore o terzo richiedente. 
  7. In attuazione degli obiettivi di cui al  presente  articolo,  il
Ministero della  giustizia,  per  la  progressiva  implementazione  e
digitalizzazione degli archivi e  della  piattaforma  tecnologica  ed
informativa dell'Amministrazione della Giustizia, in coerenza con  le
linee  del  Piano  triennale   per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1, commi 513 e 515,  della  legge
28 dicembre 2015, n.  208,  puo'  avvalersi  della  Societa'  di  cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.  Ai
fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse  generale,
la Societa' provvedera', tramite Consip S.p.A., all'acquisizione  dei
beni e servizi occorrenti. 
  8. Per l'istituzione del registro e' autorizzata la  spesa  di  3,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Il Ministero della
giustizia, il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  la  Banca
d'Italia disciplinano con apposita convenzione, da  stipularsi  entro
30 giorni dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, i rispettivi compiti rispetto  alla  realizzazione,
al funzionamento e al monitoraggio del registro, nonche'  l'eventuale
entita'  della  contribuzione  finanziaria  da  parte   della   Banca
d'Italia.