Art. 3 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4,  le  disposizioni  del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto   legislativo.    La    clausola    di    cui    all'articolo
120-quinquiesdecies, comma 3, del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385 non puo' essere inserita nei contratti aventi a  oggetto
la  rinegoziazione  di  un  contratto  di   credito   come   definito
dall'articolo  120-quinquies,  comma  1,  lettera  c),  del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  concluso  anteriormente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Gli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies,  comma  3,  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire
dal 1° novembre 2016; le  disposizioni  di  attuazione  dei  medesimi
articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31  ottobre
2016 si applica  quanto  previsto  ai  sensi  dell'articolo  116  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  3. L'articolo 120-duodecies del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n.  385,  si  applica  a  partire  dal  1°  novembre  2016;  le
disposizioni di attuazione previste dal comma 3 del medesimo articolo
sono emanate entro il 30 settembre 2016. 
  4. I commi 3 e  4  dell'articolo  120-quinquiesdecies  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano decorsi 60 giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste  dal
comma  5  del  medesimo  articolo,  da  adottarsi  entro  180  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 1° settembre
          1993, n. 385, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 116  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, citato nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art.  116  (Pubblicita').  -  1.  Le  banche   e   gli
          intermediari finanziari rendono  noti  in  modo  chiaro  ai
          clienti  i  tassi  di  interesse,  i  prezzi  e  le   altre
          condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi
          offerti, ivi compresi gli interessi di  mora  e  le  valute
          applicate  per  l'imputazione  degli  interessi.   Per   le
          operazioni  di  finanziamento,  comunque   denominate,   e'
          pubblicizzato il tasso  effettivo  globale  medio  previsto
          dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108.
          Non puo' essere fatto rinvio agli usi. 
              1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari  rendono
          noti  gli  indicatori   che   assicurano   la   trasparenza
          informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di
          costo  e  il  profilo  dell'utente,  anche  attraverso  gli
          sportelli automatici e gli  strumenti  di  accesso  tramite
          internet ai servizi bancari. 
              2. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite
          la CONSOB e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo  ai
          titoli di Stato: 
              a) criteri e  parametri  per  la  determinazione  delle
          eventuali commissioni massime addebitabili  alla  clientela
          in occasione del collocamento; 
              b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente
          determinazione dei rendimenti; 
              c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e
          propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento. 
              3. Il CICR: 
              a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre  a
          pubblicita'; 
              b)  dette  disposizioni   relative   alla   forma,   al
          contenuto,  alle  modalita'  della   pubblicita'   e   alla
          conservazione  agli  atti  dei  documenti  comprovanti   le
          informazioni pubblicizzate; 
              c) stabilisce criteri uniformi  per  l'indicazione  dei
          tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e  degli
          altri elementi che incidono  sul  contenuto  economico  dei
          rapporti; 
              d)  individua  gli  elementi  essenziali,  fra   quelli
          previsti dal comma 1,  che  devono  essere  indicati  negli
          annunci pubblicitari e nelle offerte, con  qualsiasi  mezzo
          effettuati, con  cui  i  soggetti  indicati  nell'art.  115
          rendono nota  la  disponibilita'  delle  operazioni  e  dei
          servizi. 
              4.  Le  informazioni  pubblicizzate  non  costituiscono
          offerta al pubblico  a  norma  dell'art.  1336  del  codice
          civile.».