Art. 3 Disposizioni finali 1. Il decreto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, come modificato dal presente decreto, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo. 3. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 2009/23/CE, ovvero alla direttiva 90/384/CEE codificata in tale direttiva, abrogata dalla direttiva 2014/31/UE, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI alla direttiva stessa.
NOTE ALL'ARTICOLO 3 I riferimenti al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, sono riportati nelle note alle premesse. La direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Versione codificata) e' pubblicata nella G.U.U.E. 16 maggio 2009, n. L 122. La direttiva 90/384/CEE del Consiglio sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico e' pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 1990, n. L 189. Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/31/UE si vedano le note alle premesse.