Art. 3 
 
 
         Obblighi dell'utilizzatore di articoli pirotecnici 
 
  1.  L'utilizzatore  restituisce  al  distributore  autorizzato  gli
articoli  pirotecnici  scaduti,  in  disuso  o  comunque   non   piu'
suscettibili di uso per le finalita' cui sono destinati. 
  2. L'utilizzatore deposita i rifiuti  da  pirotecnici  in  appositi
contenitori localizzati presso il distributore autorizzato.