Art. 3 
 
 
               Informazione sulla categoria dell'olio 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  non  indica
nell'etichetta dell'«olio extra  vergine  di  oliva»,  dell'«olio  di
oliva vergine», dell'«olio di  oliva  -  composto  di  oli  di  oliva
raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio  di  sansa  di  oliva»
preimballati le informazioni previste  per  le  rispettive  categorie
dall'articolo 3 del regolamento (UE)  n.  29/2012  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
1.600 a euro 9.500. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque indica in maniera
difforme  nell'etichetta  dell'«olio   extra   vergine   di   oliva»,
dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto  di  oli
di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di  sansa  di
oliva»  preimballati  le  informazioni  previste  per  le  rispettive
categorie dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012 e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 2.500 a euro 15.000. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento   di
          esecuzione  (UE)  n.  29/2012  si  veda  nelle  note   alle
          premesse.