Art. 3 Informazione sulla categoria dell'olio 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque indica in maniera difforme nell'etichetta dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 29/2012 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 si veda nelle note alle premesse.