Art. 3 
 
 
           Modifiche alla disciplina dello Sportello unico 
                     per le attivita' produttive 
 
  1. All'articolo 38, comma  3,  lettera  f),  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, il secondo periodo e' soppresso. 
  2. All'articolo 7 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 2010, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2  sono  soppresse  le  parole  «ovvero  indice  una
conferenza di servizi ai sensi del comma 3»; 
    b) al comma 3, le parole  «puo'  indire»  sono  sostituite  dalla
seguente  «indice»  e  le  parole  da  «anche  su  istanza»  fino   a
«discipline regionali» sono soppresse; 
    c) il comma 4 e' abrogato; 
    d) al comma  6,  le  parole  «a  14-ter»  sono  sostituite  dalle
seguenti «a 14-quinquies». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 38, comma 3, del citato
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
          modificazioni dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «3. Con regolamento, adottato ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
          semplificazione normativa, di concerto con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'  art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  si  procede  alla  semplificazione   e   al
          riordino della disciplina  dello  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
          articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge  7  agosto
          1990, n. 241: 
              a) attuazione del principio secondo cui,  salvo  quanto
          previsto per i soggetti privati di cui alla  lettera  c)  e
          dall'art. 9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, lo sportello  unico  costituisce  l'unico  punto  di
          accesso per il richiedente in relazione a tutte le  vicende
          amministrative riguardanti la sua  attivita'  produttiva  e
          fornisce, altresi', una  risposta  unica  e  tempestiva  in
          luogo  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni   comunque
          coinvolte nel procedimento,  ivi  comprese  quelle  di  cui
          all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241; 
              a-bis)  viene  assicurato,  anche  attraverso  apposite
          misure  telematiche,  il  collegamento  tra  le   attivita'
          relative  alla  costituzione  dell'impresa  di   cui   alla
          comunicazione  unica  disciplinata   dall'   art.   9   del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40  e  le
          attivita' relative alla attivita' produttiva  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma; 
              b) le disposizioni si applicano sia per  l'espletamento
          delle procedure e delle  formalita'  per  i  prestatori  di
          servizi di cui alla direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia  per  la
          realizzazione e la modifica di impianti produttivi di  beni
          e servizi; 
              c)  l'attestazione  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti  dalla  normativa   per   la   realizzazione,   la
          trasformazione,   il   trasferimento   e   la    cessazione
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa   puo'   essere
          affidata a soggetti privati accreditati  («Agenzie  per  le
          imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo,  tali
          soggetti   privati   rilasciano   una   dichiarazione    di
          conformita'  che  costituisce  titolo  autorizzatorio   per
          l'esercizio   dell'attivita'.   Qualora   si   tratti    di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte dell'Amministrazione, i soggetti privati  accreditati
          svolgono unicamente attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a
          supporto dello sportello unico; 
              d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
          ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti  di
          cui alla lettera a), esercitano le funzioni  relative  allo
          sportello unico,  delegandole  alle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  le  quali  mettono  a
          disposizione  il  portale  "impresa.gov"  che   assume   la
          denominazione di "impresainungiorno", prevedendo  forme  di
          gestione congiunta con l'ANCI; 
              e)  l'attivita'  di   impresa   puo'   essere   avviata
          immediatamente  nei  casi  in  cui   sia   sufficiente   la
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita'  allo
          sportello unico; 
              f) lo sportello unico, al momento  della  presentazione
          della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
          previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
          ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
          costituisce titolo autorizzatorio; 
              g) per i progetti di impianto produttivo  eventualmente
          contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
          e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
          formulazione   di   osservazioni   ostative,   ovvero   per
          l'attivazione  della   conferenza   di   servizi   per   la
          conclusione certa del procedimento; 
              h) in  caso  di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi,  scaduto  il  termine  previsto   per   le   altre
          amministrazioni per pronunciarsi sulle  questioni  di  loro
          competenza, l'amministrazione procedente conclude  in  ogni
          caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;  in  tal
          caso, salvo il caso di  omessa  richiesta  dell'avviso,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          emissione degli avvisi medesimi.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010,  n.  160,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 7. Procedimento unico. 
              1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze
          per l'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2, comma 1,
          sono presentate  al  SUAP  che,  entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento, salvi i  termini  piu'  brevi  previsti  dalla
          disciplina regionale, puo'  richiedere  all'interessato  la
          documentazione integrativa; decorso tale termine  l'istanza
          si intende correttamente presentata. 
              2. Verificata la completezza della  documentazione,  il
          SUAP  adotta  il  provvedimento  conclusivo  entro   trenta
          giorni, decorso il termine di  cui  al  comma  1,  salvi  i
          termini piu' brevi previsti dalla normativa regionale. 
              3. Quando e' necessario acquisire intese,  nulla  osta,
          concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il
          responsabile del SUAP indice una conferenza di  servizi  ai
          sensi e per gli effetti previsti dagli  articoli  da  14  a
          14-quinquies della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  ovvero
          dalle altre normative di settore. Scaduto il termine di cui
          al  comma  2,  ovvero  in  caso  di  mancato  ricorso  alla
          conferenza di servizi,  si  applica  l'art.  38,  comma  3,
          lettera h), del decreto-legge. 
              4. (Abrogato). 
              5. Nei procedimenti di cui al comma  1,  l'Agenzia,  su
          richiesta del soggetto interessato, puo' svolgere attivita'
          istruttoria ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettera c)  del
          decreto-legge, e trasmette la relativa  documentazione,  in
          via  telematica,  al  responsabile  del   SUAP.   L'Agenzia
          fornisce assistenza per l'individuazione  dei  procedimenti
          da attivare  in  relazione  all'esercizio  delle  attivita'
          produttive o alla realizzazione degli impianti  produttivi,
          nonche' per  la  redazione  in  formato  elettronico  delle
          domande,  dichiarazioni  e  comunicazioni  ed  i   relativi
          elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia puo'
          fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza
          di servizi. 
              6.  Il  provvedimento  conclusivo   del   procedimento,
          assunto nei termini di cui agli  articoli  da  14  a  14  -
          quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e',  ad  ogni
          effetto, titolo unico per la realizzazione  dell'intervento
          e per lo svolgimento delle attivita' richieste. 
              7. Il rispetto  dei  termini  per  la  conclusione  del
          procedimento  costituisce  elemento  di   valutazione   del
          responsabile del  SUAP  e  degli  altri  soggetti  pubblici
          partecipanti alla conferenza di servizi.».