Art. 3
1. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo la
parola: «nonche'» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 375,
primo comma, lettera b), e».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 376 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 376 (Ritrattazione). - Nei casi previsti dagli
articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonche' dall'articolo
375, primo comma, lettera b), e dall'articolo 378, il
colpevole non e' punibile se, nel procedimento penale in
cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni,
ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura
del dibattimento.
Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa
civile, il colpevole non e' punibile se ritratta il falso e
manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia
pronunciata sentenza definitiva, anche se non
irrevocabile.».