Art. 3 
 
 
                Forme di consultazione del personale 
                    che lavora nello stabilimento 
 
  1. Il gestore consulta il personale che lavora  nello  stabilimento
tramite i rappresentanti dei lavoratori  per  la  sicurezza,  di  cui
all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  2. Ai fini della consultazione, il gestore mette a disposizione dei
rappresentanti dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  almeno  quindici
giorni  prima  dell'incontro  di  cui  al  comma   3,   le   seguenti
informazioni: 
    a)  gli  elementi  dell'analisi  dei  rischi  utilizzati  per  la
predisposizione del PEI; 
    b) la versione in bozza del PEI; 
    c) le azioni previste per la formazione  specifica  di  tutto  il
personale coinvolto nella pianificazione  dell'emergenza  che  lavora
nello stabilimento, compreso  il  personale  interessato  di  imprese
subappaltatrici; 
    d) ogni  altro  elemento  utile  alla  comprensione  del  PEI  e,
comunque, ogni documento rilevante. 
  3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o  i
suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza. Dell'incontro e' redatto apposito verbale,  che  e'  parte
integrante del  PEI,  ed  e'  depositato  presso  lo  stabilimento  a
disposizione delle autorita' competenti di cui agli articoli 10 e  27
del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105. 
  4. I rappresentanti dei lavoratori  per  la  sicurezza,  nel  corso
dell'incontro di cui al comma 3,  possono  formulare  osservazioni  o
proposte sulla versione in bozza del  PEI,  delle  quali  il  gestore
tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale  di  cui
al comma 3 medesimo. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  47  del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81  (Attuazione  dell'art.  1
          della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia  di  tutela
          della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008,  n.
          101, S.O.: 
              «Art.  47  (Rappresentante  dei   lavoratori   per   la
          sicurezza). - 1. Il rappresentante dei  lavoratori  per  la
          sicurezza  e'  istituito  a  livello  territoriale   o   di
          comparto, aziendale e di sito  produttivo.  L'elezione  dei
          rappresentanti  per  la  sicurezza   avviene   secondo   le
          modalita' di cui al comma 6. 
              2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e'  eletto
          o  designato  il  rappresentante  dei  lavoratori  per   la
          sicurezza. 
              3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano  fino
          a 15 lavoratori il rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al
          loro  interno  oppure  e'  individuato  per  piu'   aziende
          nell'ambito territoriale o del comparto produttivo  secondo
          quanto previsto dall'art. 48. 
              4. Nelle aziende o unita' produttive  con  piu'  di  15
          lavoratori  il  rappresentante  dei   lavoratori   per   la
          sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori  nell'ambito
          delle rappresentanze sindacali in azienda.  In  assenza  di
          tali  rappresentanze,  il  rappresentante  e'  eletto   dai
          lavoratori della azienda al loro interno. 
              5.  Il  numero,  le  modalita'  di  designazione  o  di
          elezione  del  rappresentante   dei   lavoratori   per   la
          sicurezza, nonche' il tempo  di  lavoro  retribuito  e  gli
          strumenti per l'espletamento delle funzioni sono  stabiliti
          in sede di contrattazione collettiva. 
              6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per  la
          sicurezza aziendali,  territoriali  o  di  comparto,  salvo
          diverse   determinazioni   in   sede   di    contrattazione
          collettiva,  avviene  di  norma  in  corrispondenza   della
          giornata nazionale per la salute e  sicurezza  sul  lavoro,
          individuata, nell'ambito della  settimana  europea  per  la
          salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite  le
          confederazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale. Con il medesimo  decreto  sono  disciplinate  le
          modalita' di attuazione del presente comma. 
              7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti  di
          cui al comma 2 e' il seguente: a) un  rappresentante  nelle
          aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori;  b)
          tre rappresentanti nelle aziende ovvero  unita'  produttive
          da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti  in  tutte
          le  altre  aziende  o  unita'  produttive  oltre  i   1.000
          lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e'
          aumentato   nella   misura   individuata   dagli    accordi
          interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 
              8. Qualora non si proceda alle  elezioni  previste  dai
          commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante  dei  lavoratori
          per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di  cui
          agli  articoli  48  e  49,  salvo  diverse  intese  tra  le
          associazioni sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 10 e 27 del citato
          decreto legislativo n. 105 del 2015: 
              «Art. 10 (Comitato tecnico  regionale:  composizione  e
          funzionamento). - 1. Il Comitato tecnico regionale (CTR) e'
          composto da: 
                a) il Direttore regionale o interregionale dei vigili
          del  fuoco  competente  per  territorio,  con  funzione  di
          presidente; 
                b) tre funzionari tecnici  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco della  regione,  di  cui  almeno  due  con
          qualifica di dirigente; 
                c) il Comandante provinciale  dei  vigili  del  fuoco
          competente per territorio; 
                d) un rappresentante della Direzione territoriale del
          lavoro territorialmente competente; 
                e)  un  rappresentante  dell'ordine  degli  ingegneri
          degli enti territoriali di area vasta, di cui  all'art.  1,
          commi 2 e 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56,  in  cui  ha
          sede la direzione regionale o interregionale dei vigili del
          fuoco; 
                f) un rappresentante della regione o della  provincia
          autonoma territorialmente competente; 
                g) due rappresentanti dell'agenzia regionale  per  la
          protezione dell'ambiente territorialmente competente; 
                h)   un    rappresentante    dell'Unita'    operativa
          territoriale dell'INAIL competente; 
                i) un rappresentante  dell'Azienda  sanitaria  locale
          territorialmente competente; 
                l)  un  rappresentante  del  Comune  territorialmente
          competente; 
                m) un rappresentante dell'Ufficio nazionale minerario
          per gli  idrocarburi  e  le  georisorse  (UNMIG),  per  gli
          stabilimenti che svolgono le attivita' di cui  all'art.  2,
          comma 3; 
                n)   un   rappresentante   dell'autorita'   marittima
          territorialmente competente, per gli stabilimenti  presenti
          nei porti e nelle aree portuali; 
                o) un rappresentante dell'ente territoriale  di  area
          vasta di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della legge  7  aprile
          2014, n. 56. 
              2.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da   un
          dipendente della Direzione regionale o  interregionale  dei
          vigili del fuoco. 
              3.  Per  ogni  componente  e'   designato   un   membro
          supplente. Al fine di garantire la funzionalita'  del  CTR,
          ogni ente assicura la presenza dei propri rappresentanti. 
              4. Il Direttore regionale o interregionale  dei  Vigili
          del fuoco  competente  per  territorio,  sulla  base  delle
          designazioni degli enti rappresentati nel comitato,  nomina
          i componenti del CTR. 
              5.  Ciascun  CTR  adotta  il  proprio  regolamento   di
          funzionamento,  sulla  base  delle  direttive  emanate  dal
          Ministero dell'interno. 
              6. Il CTR e' costituito validamente con la presenza dei
          due terzi dei  componenti  e  delibera  a  maggioranza  dei
          presenti. 
              7. Il presidente  del  CTR  designa  i  componenti  dei
          gruppi  di  lavoro  incaricati  dello   svolgimento   delle
          istruttorie  nonche'  delle   commissioni   incaricate   di
          effettuare le  ispezioni.  Il  numero  dei  componenti  dei
          gruppi  di  lavoro  incaricati  dello   svolgimento   delle
          istruttorie e' pari a 4; il  numero  dei  componenti  delle
          commissioni incaricate di effettuare le ispezioni e' pari a
          3. 
              8. Il CTR puo' avvalersi, senza oneri  a  carico  della
          finanza pubblica, del supporto tecnico-scientifico di  enti
          ed istituzioni pubbliche competenti. 
              9. Per le attivita' svolte nell'ambito del CTR non sono
          corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri
          emolumenti  comunque  denominati,   fatta   eccezione   per
          eventuali costi di missione, che  restano  a  carico  delle
          amministrazioni di appartenenza.». 
              «Art. 27 (Ispezioni). - 1. Le  ispezioni  previste  dal
          presente  decreto  devono  essere  adeguate  al   tipo   di
          stabilimento,   sono   effettuate   indipendentemente   dal
          ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e
          sono svolte al fine di consentire un  esame  pianificato  e
          sistematico  dei  sistemi  tecnici,  organizzativi   e   di
          gestione applicati nello  stabilimento,  per  garantire  in
          particolare che il gestore possa comprovare: 
                a) di aver adottato  misure  adeguate,  tenuto  conto
          delle  attivita'   esercitate   nello   stabilimento,   per
          prevenire qualsiasi incidente rilevante; 
                b) di disporre dei mezzi sufficienti  a  limitare  le
          conseguenze   di   incidenti   rilevanti   all'interno   ed
          all'esterno del sito; 
                c)  che  i  dati  e  le  informazioni  contenuti  nel
          rapporto di sicurezza o in altra documentazione  presentata
          ai sensi del  presente  decreto  descrivano  fedelmente  la
          situazione dello stabilimento; 
                d) che le informazioni di cui all'art. 23 siano  rese
          pubbliche. 
              2.  Le  ispezioni  sono  pianificate,  programmate   ed
          effettuate sulla base dei criteri e delle modalita' di  cui
          allegato H. 
              3.   Il   Ministero   dell'interno    predispone,    in
          collaborazione con ISPRA, un piano nazionale di  ispezioni,
          riguardante tutti gli stabilimenti di soglia superiore siti
          nel territorio nazionale; le  regioni  predispongono  piani
          regionali di ispezioni, riguardanti tutti gli  stabilimenti
          di  soglia  inferiore  siti  nell'ambito   dei   rispettivi
          territori. Il  Ministero  dell'interno  e  le  regioni,  in
          collaborazione con l'ISPRA, assicurano il  coordinamento  e
          l'armonizzazione  dei  piani  di  ispezione  di  rispettiva
          competenza,  provvedendo  altresi',   ove   possibile,   al
          coordinamento con i controlli di cui alla lettera h). 
              Il Ministero  dell'interno  e  le  regioni  riesaminano
          periodicamente e,  se  del  caso,  aggiornano  i  piani  di
          ispezioni   di   propria   competenza,   scambiandosi    le
          informazioni necessarie ad assicurarne il  coordinamento  e
          l'armonizzazione. Il piano di ispezioni contiene i seguenti
          elementi: 
                a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di
          sicurezza; 
                b) la zona geografica coperta dal piano di ispezione; 
                c)  un  elenco  degli  stabilimenti  contemplati  nel
          piano; 
                d)  un  elenco  dei  gruppi   di   stabilimenti   che
          presentano un possibile effetto domino ai  sensi  dell'art.
          19; 
                e) un elenco degli stabilimenti in cui rischi esterni
          o fonti di pericolo  particolari  potrebbero  aumentare  il
          rischio o le conseguenze di un incidente rilevante; 
                f) le procedure per le ispezioni ordinarie,  compresi
          i programmi per tali ispezioni conformemente al comma 4; 
                g) le procedure per  le  ispezioni  straordinarie  da
          effettuare ai sensi del comma 7; 
                h) ove applicabili, le  disposizioni  riguardanti  la
          cooperazione  tra  le  varie   autorita'   che   effettuano
          ispezioni presso lo stabilimento, con particolare  riguardo
          ai controlli effettuati  per  verificare  l'attuazione  del
          Regolamento  n.  1907/2006  REACH  ed  il  rispetto   delle
          prescrizioni dell'autorizzazione  integrata  ambientale  di
          cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              4. Sulla base del piano di ispezioni di cui al comma  3
          il  Ministero  dell'interno,  avvalendosi  del  CTR,  e  la
          regione, avvalendosi eventualmente del soggetto allo  scopo
          incaricato,  predispongono  ogni  anno,   per   quanto   di
          rispettiva  competenza,   i   programmi   delle   ispezioni
          ordinarie  per   tutti   gli   stabilimenti,   comprendenti
          l'indicazione della frequenza delle visite in loco  per  le
          varie  tipologie  di  stabilimenti.  L'intervallo  tra  due
          visite consecutive  in  loco  e'  stabilito  in  base  alla
          valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante
          relativi agli stabilimenti interessati;  nel  caso  in  cui
          tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra
          due visite consecutive in loco non e' comunque superiore ad
          un anno per gli stabilimenti di soglia superiore  e  a  tre
          anni per gli stabilimenti di soglia inferiore. 
              5. La valutazione sistematica dei pericoli di incidente
          rilevante di cui al  comma  4  tiene  conto  degli  impatti
          potenziali  sulla  salute  umana  e   sull'ambiente   degli
          stabilimenti interessati,  e  del  comprovato  rispetto  di
          quanto  previsto  dal   presente   decreto.   La   suddetta
          valutazione puo' tenere conto, se opportuno, dei  risultati
          pertinenti di ispezioni condotte in  conformita'  ad  altre
          normative applicabili allo stabilimento. 
              6. Le ispezioni ordinarie sono disposte dal CTR o dalla
          Regione o dal soggetto  da  essa  designato,  con  oneri  a
          carico dei gestori. 
              7.  Le  ispezioni  straordinarie  sono  disposte  dalle
          autorita' competenti in materia  di  rischio  di  incidente
          rilevante, con oneri  a  carico  dei  gestori,  di  propria
          iniziativa o su richiesta  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  e  del  mare,  allo  scopo  di
          indagare, con la massima tempestivita', in caso di  denunce
          gravi, incidenti gravi e «quasi incidenti», nonche' in caso
          di mancato rispetto degli obblighi stabiliti  dal  presente
          decreto. 
              8. Entro quattro mesi  dalla  conclusione  di  ciascuna
          ispezione l'autorita' che ha disposto l'ispezione  comunica
          al gestore le relative conclusioni e  tutte  le  misure  da
          attuare, comprensive del cronoprogramma. Tale autorita'  si
          accerta che il gestore adotti dette misure nel rispetto dei
          tempi stabiliti nel cronoprogramma. 
              9. Se nel corso di un'ispezione e' stato individuato un
          caso grave di non conformita' al  presente  decreto,  entro
          sei mesi e' effettuata un'ispezione supplementare. 
              10. Ove possibile, le ispezioni ai  fini  del  presente
          decreto sono coordinate  con  le  ispezioni  effettuate  ai
          sensi di  altre  normative,  con  particolare  riguardo  ai
          controlli  effettuati  per  verificare   l'attuazione   del
          regolamento  n.  1907/2006  REACH  ed  il  rispetto   delle
          prescrizioni dell'autorizzazione  integrata  ambientale  di
          cui al decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in
          conformita' alle disposizioni di cui al  comma  3,  lettera
          h). 
              11. Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, nell'ambito del coordinamento di cui
          all'art. 11, promuove iniziative che prevedano,  a  livello
          nazionale e, ove appropriato, anche a  livello  dell'Unione
          europea,  meccanismi  e  strumenti  per   lo   scambio   di
          esperienze e il consolidamento  delle  conoscenze  relative
          alle attivita' di controllo tra  le  autorita'  competenti,
          con particolare riguardo alle informazioni ed alle  lezioni
          apprese sugli incidenti  coinvolgenti  sostanze  pericolose
          verificatisi sul territorio  nazionale  e  alla  conduzione
          delle ispezioni. 
              12. Il gestore fornisce tutta  l'assistenza  necessaria
          per consentire: 
                a)  al  personale   che   effettua   l'ispezione   lo
          svolgimento dei suoi compiti; 
                b)  alle  autorita'  competenti  la  raccolta   delle
          informazioni   necessarie   per   effettuare    un'adeguata
          valutazione della possibilita' di incidenti rilevanti,  per
          stabilire  l'entita'  dell'aumento  della  probabilita'   o
          dell'aggravarsi   delle   conseguenze   di   un   incidente
          rilevante, per la predisposizione del  piano  di  emergenza
          esterna, nonche' per tenere conto delle sostanze  che,  per
          lo stato fisico,  le  condizioni  o  il  luogo  in  cui  si
          trovano, necessitano di particolari attenzioni. 
              13. Le autorita' competenti trasmettono le informazioni
          relative  alla  pianificazione,  programmazione,  avvio   e
          conclusione delle ispezioni al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  le  rendono
          tempestivamente  disponibili  ai  comuni,  al  fine   della
          verifica  dell'inserimento  delle  informazioni  pertinenti
          nelle sezioni informative del modulo di cui all'allegato 5,
          in relazione alle disposizioni di cui all'art. 23, comma 6.
          Le autorita'  competenti  comunicano,  in  particolare,  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, entro il 28  febbraio  di  ogni  anno,  il  piano  di
          ispezioni  predisposto  o  il  suo  aggiornamento,  ed   il
          programma annuale delle ispezioni ordinarie.».