Art. 3 
 
                      Autenticita' del distacco 
 
  1. Ai fini dell'accertamento  dell'autenticita'  del  distacco  gli
organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva  di  tutti
gli elementi della fattispecie. 
  2.  Al  fine  di  accertare  se  l'impresa   distaccante   eserciti
effettivamente attivita' diverse rispetto a quelle di mera gestione o
amministrazione del personale dipendente  sono  valutati  i  seguenti
elementi: 
    a) il luogo  in  cui  l'impresa  ha  la  propria  sede  legale  e
amministrativa, i propri uffici, reparti o unita' produttive; 
    b) il luogo  in  cui  l'impresa  e'  registrata  alla  Camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia  richiesto
in ragione dell'attivita' svolta, ad un albo professionale; 
    c) il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono
distaccati; 
    d) la disciplina applicabile ai contratti  conclusi  dall'impresa
distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori; 
    e) il luogo  in  cui  l'impresa  esercita  la  propria  attivita'
economica principale e in  cui  risulta  occupato  il  suo  personale
amministrativo; 
    f) il numero dei contratti eseguiti o l'ammontare  del  fatturato
realizzato dall'impresa nello Stato membro di  stabilimento,  tenendo
conto della specificita' delle piccole e medie imprese e di quelle di
nuova costituzione; 
    g) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva. 
  3. Al fine di accertare se il lavoratore e' distaccato ai sensi del
presente decreto sono valutati tutti gli elementi elencati al comma 2
e, altresi', i seguenti elementi: 
    a)  il  contenuto,  la  natura  e  le  modalita'  di  svolgimento
dell'attivita' lavorativa e la retribuzione del lavoratore; 
    b) la circostanza che il  lavoratore  eserciti  abitualmente,  ai
sensi del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I), la propria attivita'
nello Stato membro da cui e' stato distaccato; 
    c) la temporaneita' dell'attivita' lavorativa svolta in Italia; 
    d) la data di inizio del distacco; 
    e) la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda  che
torni a prestare la sua attivita' nello Stato membro da cui e'  stato
distaccato; 
    f) la circostanza  che  il  datore  di  lavoro  che  distacca  il
lavoratore provveda alle spese di viaggio,  vitto  o  alloggio  e  le
modalita' di pagamento o rimborso; 
    g) eventuali periodi precedenti in cui la medesima  attivita'  e'
stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato; 
    h) l'esistenza del  certificato  relativo  alla  legislazione  di
sicurezza sociale applicabile; 
    i) ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva. 
  4. Nelle ipotesi  in  cui  il  distacco  in  favore  di  un'impresa
stabilita  in  Italia  non  risulti  autentico,  il   lavoratore   e'
considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto  che  ne
ha utilizzato la prestazione. 
  5. Nelle ipotesi in cui  il  distacco  non  risulti  autentico,  il
distaccante e il  soggetto  che  ha  utilizzato  la  prestazione  dei
lavoratori distaccati sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria di 50  euro  per  ogni  lavoratore  occupato  e  per  ogni
giornata di occupazione. In ogni caso l'ammontare della sanzione  non
puo' essere inferiore a 5.000 euro ne' superiore a 50.000  euro.  Nei
casi  in  cui  il  distacco  non  autentico  riguardi  i  minori,  il
distaccante e il  soggetto  che  ha  utilizzato  la  prestazione  dei
lavoratori distaccati sono puniti con la  pena  dell'arresto  fino  a
diciotto mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato
e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  17
          giugno 2008, n. 593/2008, si veda nelle note alle premesse.