Art. 3 
 
 
                        Progetto di dragaggio 
 
  1. Ai fini di non pregiudicare le operazioni di bonifica  del  sito
di interesse nazionale, il progetto di dragaggio, presentato ai sensi
dell'articolo 5-bis comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, deve
contenere: 
  a) i risultati della caratterizzazione dell'area da dragare, e  ove
necessario,  i  risultati  della  caratterizzazione   del   sito   di
reimpiego; 
  b) l'individuazione dell'area  da  dragare  mediante  l'indicazione
delle coordinate geografiche dei vertici che  compongono  l'area  nel
sistema di riferimento WGS84; 
  c) le metodologie prescelte per l'intero processo di  gestione  del
sedimento  dragato  o  delle  singole  frazioni  dello  stesso,   dal
dragaggio fino alla collocazione  o  riutilizzo  finali,  secondo  le
indicazioni dell'allegato A  al  presente  decreto,  ed  il  relativo
cronoprogramma delle attivita'; 
  d) i metodi e le misure previste per la mitigazione  degli  effetti
attesi derivanti dalle modalita' operative  e  gestionali  prescelte,
secondo le indicazioni dell'allegato A al presente decreto; 
  e) il piano di  monitoraggio  previsto  per  l'intero  processo  di
movimentazione e  gestione  del  sedimento,  secondo  le  indicazioni
dell'allegato A al presente decreto; 
  f) le modalita' di verifica dei fondali dragati; 
  g) il progetto di realizzazione  di  eventuali  casse  di  colmata,
vasche  di  raccolta  o  strutture  di  contenimento   destinate   ad
accogliere il sedimento dragato o le singole frazioni dello stesso; 
  h) le modalita' di gestione dei sedimenti dragati a  terra  secondo
quanto previsto dall'articolo 5-bis comma 2, della legge  28  gennaio
1994, n. 84. 
  2. Nel caso in cui la Commissione di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  consideri  che  il  progetto  di
dragaggio vada assoggettato a valutazione di impatto  ambientale,  il
termine  di  30  giorni  di  cui  all'articolo  5-bis,  comma  1,  e'
interrotto nelle more della presentazione  dello  studio  di  impatto
ambientale  da  parte  del  proponente  e  del  completamento   della
procedura di VIA da parte dell'autorita' competente, nel rispetto dei
termini fissati dalla normativa vigente. 
  3.  La  documentazione  e'  depositata  su  supporto   informatico,
contestualmente, presso gli uffici  competenti  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del  mare.  I  predetti  Ministeri  hanno  la
facolta'  di  chiedere  un'integrazione  della  documentazione,   una
verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  o  un   approfondimento
d'indagine al proponente o, una  richiesta  di  parere  agli  enti  e
agenzie deputati al monitoraggio ambientale e sanitario. In tale caso
il termine di cui all'articolo 5-bis, comma 1,  e'  interrotto  nelle
more della trasmissione, entro il termine fissato dalla  richiesta  e
non oltre 30 giorni, dalle relative integrazioni o pareri. 
  4. Ai fini del reimpiego dei sedimenti dragati e  per  la  relativa
autorizzazione  all'utilizzo  degli  stessi  in  ambiente  marino   o
terrestre, e fatte salve le eventuali competenze  delle  regioni,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo'
convocare un apposito tavolo tecnico per la valutazione del  progetto
e delle documentazioni integrative pervenute,  finalizzato  all'esame
congiunto degli  aspetti  ambientali  con  le  autorita'  ed  agenzie
ambientali competenti in materia. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 5-bis, comma 1 e 2,  della  citata
          legge n.  84,  del  1994,  e'  riportato  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, del  citato  decreto
          legislativo n. 152, del 2006: 
              «Art. 8 (Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto
          ambientale - VIA e VAS). - 1.  La  Commissione  tecnica  di
          verifica dell'impatto ambientale  di  cui  all'art.  7  del
          decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge
          14   luglio   2008,   n.   123,   assicura   il    supporto
          tecnico-scientifico per l'attuazione  delle  norme  di  cui
          alla presente Parte. 
              2. Nel caso di progetti per i quali la  valutazione  di
          impatto ambientale spetta allo Stato, e  che  ricadano  nel
          campo di applicazione di cui all'allegato VIII  alla  Parte
          Seconda    del     presente     decreto     il     supporto
          tecnico-scientifico viene assicurato in  coordinamento  con
          la Commissione istruttoria per l'autorizzazione  ambientale
          integrata di cui all'art. 8-bis. 
              3. I componenti della Commissione  sono  nominati,  nel
          rispetto  del  principio  dell'equilibrio  di  genere,  con
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, per un triennio. 
              4. I componenti della Commissione tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale provenienti  dalle  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in  posizione
          di comando,  distacco  o  fuori  ruolo,  nel  rispetto  dei
          rispettivi   ordinamenti,   conservando   il   diritto   al
          trattamento economico in godimento. Le  amministrazioni  di
          rispettiva  provenienza  rendono  indisponibile  il   posto
          liberato. In alternativa, ai componenti  della  Commissione
          tecnica di  verifica  dell'impatto  ambientale  provenienti
          dalle medesime amministrazioni pubbliche si applica  quanto
          previsto dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e, per il  personale  in  regime  di  diritto
          pubblico, quanto stabilito dai rispettivi  ordinamenti.  Le
          disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
          componenti della Commissione nominati ai sensi dell'art.  7
          del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.».