Art. 3 
 
 
                       Dati contenuti nel SINP 
 
  1. Il SINP contiene unicamente i dati individuati nell'allegato  A)
e periodicamente conferiti dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b). 
  2. Per l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo  8,  comma
4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 le forze armate,  le  forze
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco  partecipano  al
sistema  informativo  relativamente  alle   attivita'   operative   e
addestrative con i dati  relativi  agli  infortuni  e  alle  malattie
professionali  del  personale  appartenente   ai   rispettivi   ruoli
organici. I predetti dati, preventivamente anonimizzati e  aggregati,
sono comunicati  al  SINP  per  il  tramite  dell'INAIL  con  cadenza
annuale, per fini statistici. Per le forze  armate,  compresa  l'Arma
dei carabinieri, i dati sono forniti dal Ministero della difesa.  Per
la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco i  dati
sono forniti dal Ministero dell'interno e, per la Guardia di finanza,
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per   la   Polizia
penitenziaria dal Ministero della giustizia, per il  Corpo  forestale
dello Stato dal Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali. 
  3.  Le  informazioni  che  derivano  dalla  elaborazione  dei  dati
contenuti nel SINP, in conformita' con quanto disposto  dall'articolo
8, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008 per  le  finalita'
di  orientamento,  programmazione,   pianificazione   e   valutazione
dell'efficacia di azioni  di  prevenzione  degli  infortuni  e  delle
malattie correlate al lavoro e di indirizzo delle relative  attivita'
di vigilanza, in termini di progressivo miglioramento dei livelli  di
efficacia  degli  interventi,   devono   consentire   la   conoscenza
necessaria a tali finalita', con particolare riguardo a: 
    a) quadro produttivo e occupazionale analizzato tenendo conto dei
settori produttivi,  delle  dimensioni,  della  consistenza  e  della
qualificazione delle imprese e delle Unita' produttive, nonche' delle
dinamiche occupazionali, della  distribuzione  e  della  composizione
della forza lavoro, secondo la classificazione per categoria di  dati
di  cui  all'allegato  A),  fonte  informativa  di  provenienza   per
competenza e ruoli in materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,
tipologia di dati  e  operazioni  eseguibili  sui  dati  sensibili  e
giudiziari di cui all'allegato F); 
    b) quadro dei rischi, anche in un'ottica di genere,  che  origina
dalla elaborazione di dati personali e giudiziari  dei  lavoratori  e
dati sensibili, ivi  compresi  i  dati  dei  registri  degli  esposti
previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
degli elenchi di mansioni speciali soggette ad abilitazioni,  nonche'
i dati di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81
del 2008 secondo la classificazione per  categoria  di  dati  di  cui
all'allegato A), fonte informativa di provenienza  per  competenze  e
ruoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tipologia di  dati
e operazioni eseguibili  sui  dati  sensibili  e  giudiziari  di  cui
all'allegato F); 
    c) per  ogni  settore  ed  attivita',  ivi  compreso  il  settore
marittimo, quadro di  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  e  delle
lavoratrici comprendente i dati sugli eventi  e  problemi  di  salute
relativi a infortuni  o  malattie  professionali  da  lavoro,  eventi
morbosi e mortali potenzialmente  connettibili  al  lavoro  derivanti
dalle fonti gia' individuate dal protocollo INAIL - Regioni -  ISPESL
2007 richiamato dall'articolo 8 del decreto  legislativo  n.  81  del
2008, nonche' dalle comunicazioni relative agli infortuni superiori a
un giorno di cui all'articolo 18 del decreto legislativo  n.  81  del
2008 (ex registri infortuni),  dalle  banche  dati,  dai  sistemi  di
sorveglianza, dai registri secondo la classificazione  per  categoria
di dati di cui all'allegato A), fonte informativa di provenienza, per
competenze e ruoli in materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,
tipologia di dati  e  operazioni  eseguibili  sui  dati  sensibili  e
giudiziari di cui all'allegato F); 
    d) quadro delle azioni di prevenzione delle istituzioni preposte,
derivanti dai piani regionali e territoriali di prevenzione elaborati
secondo le indicazioni dei comitati di coordinamento regionale di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dai  piani  di
settore dell'INAIL, implementati  a  seguito  dell'incorporazione  di
ISPESL e IPSEMA (quali azioni  di  sistema,  soluzioni  sperimentate,
metodologie,  buone  pratiche)  in  relazione   alle   priorita'   di
intervento individuate secondo la classificazione  per  categoria  di
dati di cui all'allegato A), fonte  informativa  di  provenienza  per
competenze e ruoli in materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro  e
tipologia di dati di cui all'allegato F); 
    e)  quadro  degli  interventi  di  vigilanza  delle   istituzioni
preposte, comprendente  i  dati  analitici  e  quelli  relativi  alle
violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul  lavoro,
acquisiti nello svolgimento delle attivita'  ispettive  condotte  dai
soggetti preposti agli specifici compiti di vigilanza e controllo, in
ogni settore di attivita' ivi compreso il settore marittimo,  secondo
la classificazione per categoria di  dati  di  cui  all'allegato  A),
fonte informativa di provenienza per competenze e ruoli in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e tipologia di dati di cui all'allegato
F); 
    f)  il  quadro  relativo   agli   infortuni   sotto   la   soglia
indennizzabile dall'INAIL, verificatisi in ogni settore di  attivita'
secondo la classificazione per categoria di dati di cui  all'allegato
A), fonte informativa  di  provenienza  per  competenza  e  ruoli  in
materia di salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  tipologia  di  dati  e
operazioni eseguibili sui dati sensibili di cui all'allegato F); 
  4. Sono parte integrante del presente decreto i seguenti allegati: 
    a) allegato A) «schema  dati  SINP»,  contenente  la  descrizione
puntuale dei dati di cui ai commi 2 e 3; 
    b) allegato B) «sistemi di classificazione»,  contenente  tabelle
ausiliarie utilizzate per assegnare i  valori  ad  alcuni  dei  campi
contenuti nell'allegato A); 
    c) allegato C) «formati di  trasmissione  dei  dati  del  sistema
informativo SINP»; 
    d) allegato D) «servizi di cooperazione applicativa del SINP»; 
    e) allegato E)  «Enti  fruitori»,  contenente  l'indicazione  dei
soggetti legittimati ad accedere ai dati di cui all'allegato  A),  in
base  alle  specifiche  funzioni  in  concreto  rivestite,  anche  in
relazione alla rispettiva  competenza  territoriale  e,  per  ciascun
soggetto, le macrocategorie di dati di cui all'articolo 8,  comma  6,
del decreto legislativo n.  81  del  2008,  le  fonti  normative,  le
rilevanti finalita' di interesse pubblico, le tipologie  di  dati  ai
sensi del decreto  legislativo  n.  196  del  2003  e  le  operazioni
eseguibili sui dati sensibili e giudiziari; 
    f)  allegato  F)  «Enti  fornitori»,  contenente   per   ciascuna
macrocategoria  di  cui  all'articolo  8,  comma   6,   del   decreto
legislativo n. 81 del 2008, le categorie dei dati di cui all'allegato
A), le fonti informative di provenienza per competenza e ruoli  degli
enti fornitori, le tipologie di dati ai sensi del decreto legislativo
n. 196 del 2003 e le  operazioni  eseguibili  sui  dati  sensibili  e
giudiziari. 
  5. Gli allegati di cui al comma 4, fermo restando  quanto  previsto
all'articolo 2, comma 5, sono modificabili con decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, sentito  il  garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, acquisito il parere  della  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, nel rispetto dei criteri fissati dal presente  decreto  e
della vigente normativa in materia di protezione dei dati  personali.
Tali modifiche possono essere proposte da ciascun  ente  al  fine  di
consentire miglioramenti e adeguamenti delle funzionalita' del SINP e
sono  sottoposte  alle  valutazioni  del  tavolo   tecnico   di   cui
all'articolo 5. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'articolo 8, commi 4 e 6, del citato
          decreto legislativo n. 81 del 2008, si vedano le note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 40,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo n. 81 del 2008: 
              «Art.  40.  (Rapporti  del  medico  competente  con  il
          Servizio  sanitario  nazionale).  -  1.  Entro   il   primo
          trimestre dell'anno successivo all'anno di  riferimento  il
          medico  competente  trasmette,   esclusivamente   per   via
          telematica,  ai  servizi  competenti  per   territorio   le
          informazioni,  elaborate  evidenziando  le  differenze   di
          genere, relative ai dati aggregati sanitari  e  di  rischio
          dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo
          il modello in allegato 3B.». 
              - Per il  testo  dell'articolo  8  del  citato  decreto
          legislativo n. 81 del 2008, si vedano note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  18  del  citato
          decreto legislativo n. 81 del 2008: 
              «Art.  18.  (Obblighi  del  datore  di  lavoro  e   del
          dirigente). - 1. Il  datore  di  lavoro,  che  esercita  le
          attivita'  di  cui  all'articolo  3,  e  i  dirigenti,  che
          organizzano e  dirigono  le  stesse  attivita'  secondo  le
          attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 
                a) nominare il medico competente per  l'effettuazione
          della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
          decreto legislativo; 
                b) designare preventivamente i lavoratori  incaricati
          dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
          antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
          pericolo  grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di  primo
          soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 
                c) nell'affidare  i  compiti  ai  lavoratori,  tenere
          conto delle capacita' e delle condizioni  degli  stessi  in
          rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 
                d)  fornire  ai  lavoratori  i  necessari  e   idonei
          dispositivi   di   protezione   individuale,   sentito   il
          responsabile del servizio di prevenzione e protezione e  il
          medico competente, ove presente; 
                e) prendere le misure appropriate affinche'  soltanto
          i lavoratori  che  hanno  ricevuto  adeguate  istruzioni  e
          specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
          ad un rischio grave e specifico; 
                f)  richiedere  l'osservanza  da  parte  dei  singoli
          lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle  disposizioni
          aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro  e
          di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
          di protezione individuali messi a loro disposizione; 
                g) inviare i lavoratori alla visita medica  entro  le
          scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
          richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
          previsti a suo carico nel presente decreto; 
                g-bis) nei casi  di  sorveglianza  sanitaria  di  cui
          all'articolo  41,  comunicare  tempestivamente  al   medico
          competente la cessazione del rapporto di lavoro; 
                h)  adottare  le  misure  per  il   controllo   delle
          situazioni  di  rischio  in  caso  di  emergenza   e   dare
          istruzioni affinche' i  lavoratori,  in  caso  di  pericolo
          grave, immediato ed inevitabile, abbandonino  il  posto  di
          lavoro o la zona pericolosa; 
                i) informare il piu' presto  possibile  i  lavoratori
          esposti al rischio di un pericolo grave e  immediato  circa
          il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere  in
          materia di protezione; 
                l)   adempiere   agli   obblighi   di   informazione,
          formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 
                m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da
          esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
          ai lavoratori  di  riprendere  la  loro  attivita'  in  una
          situazione di lavoro in cui persiste un  pericolo  grave  e
          immediato; 
                n) consentire ai lavoratori di  verificare,  mediante
          il  rappresentante  dei  lavoratori   per   la   sicurezza,
          l'applicazione delle misure di sicurezza  e  di  protezione
          della salute; 
                o) consegnare tempestivamente al  rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi  e  per
          l'espletamento della sua funzione, copia del  documento  di
          cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
          informatico  come  previsto  dall'articolo  53,  comma   5,
          nonche' consentire al medesimo rappresentante  di  accedere
          ai dati di cui alla lettera r). Il documento e'  consultato
          esclusivamente in azienda; 
                p) elaborare il documento  di  cui  all'articolo  26,
          comma  3  anche  su  supporto  informatico  come   previsto
          dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e  per
          l'espletamento    della    sua    funzione,     consegnarne
          tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori  per
          la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente  in
          azienda; 
                q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che
          le misure tecniche adottate possano causare rischi  per  la
          salute della popolazione o deteriorare  l'ambiente  esterno
          verificando  periodicamente  la   perdurante   assenza   di
          rischio; 
                r)  comunicare  in   via   telematica   all'INAIL   e
          all'IPSEMA,  nonche'   per   loro   tramite,   al   sistema
          informativo nazionale per  la  prevenzione  nei  luoghi  di
          lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla  ricezione
          del certificato medico, a fini statistici e informativi,  i
          dati e le informazioni relativi agli infortuni  sul  lavoro
          che comportino l'assenza dal lavoro di  almeno  un  giorno,
          escluso quello dell'evento e, a fini  assicurativi,  quelli
          relativi  agli  infortuni   sul   lavoro   che   comportino
          un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo  di
          comunicazione degli infortuni  sul  lavoro  che  comportino
          un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni  si  considera
          comunque  assolto  per  mezzo   della   denuncia   di   cui
          all'articolo 53 del  testo  unico  delle  disposizioni  per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali, di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
          sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; 
                t)  adottare  le  misure  necessarie  ai  fini  della
          prevenzione  incendi  e  dell'evacuazione  dei  luoghi   di
          lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e  immediato,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure
          devono essere adeguate  alla  natura  dell'attivita',  alle
          dimensioni dell'azienda  o  dell'unita'  produttiva,  e  al
          numero delle persone presenti; 
                u) nell'ambito  dello  svolgimento  di  attivita'  in
          regime di appalto e di subappalto, munire i  lavoratori  di
          apposita   tessera   di   riconoscimento,   corredata    di
          fotografia, contenente  le  generalita'  del  lavoratore  e
          l'indicazione del datore di lavoro; 
                v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori,
          convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; 
                z) aggiornare le misure di prevenzione  in  relazione
          ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
          ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
          al grado di evoluzione della tecnica  della  prevenzione  e
          della protezione; 
                aa)  comunicare  in  via   telematica   all'INAIL   e
          all'IPSEMA,  nonche'   per   loro   tramite,   al   sistema
          informativo nazionale per  la  prevenzione  nei  luoghi  di
          lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova  elezione  o
          designazione,   i   nominativi   dei   rappresentanti   dei
          lavoratori per la sicurezza; in fase di prima  applicazione
          l'obbligo  di  cui  alla  presente   lettera   riguarda   i
          nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti  o
          designati; 
                bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali  vige
          l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti  alla
          mansione lavorativa specifica senza il prescritto  giudizio
          di idoneita'. 
              1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r)  del  comma  1,
          relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
          dei dati relativi agli infortuni che  comportano  l'assenza
          dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
          decorre  dalla   scadenza   del   termine   di   sei   mesi
          dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4. 
              2.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  al  servizio   di
          prevenzione  e   protezione   ed   al   medico   competente
          informazioni in merito a: 
                a) la natura dei rischi; 
                b) l'organizzazione del lavoro, la  programmazione  e
          l'attuazione delle misure preventive e protettive; 
                c) la  descrizione  degli  impianti  e  dei  processi
          produttivi; 
                d) i dati di cui al comma 1,  lettera  r),  e  quelli
          relativi alle malattie professionali; 
                e)  i  provvedimenti   adottati   dagli   organi   di
          vigilanza. 
              3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali  e
          di manutenzione necessari  per  assicurare,  ai  sensi  del
          presente decreto legislativo, la  sicurezza  dei  locali  e
          degli edifici assegnati in uso a pubbliche  amministrazioni
          o  a  pubblici  uffici,   ivi   comprese   le   istituzioni
          scolastiche    ed    educative,    restano     a     carico
          dell'amministrazione  tenuta,  per  effetto  di   norme   o
          convenzioni, alla loro fornitura e  manutenzione.  In  tale
          caso   gli   obblighi   previsti   dal   presente   decreto
          legislativo,  relativamente  ai  predetti  interventi,   si
          intendono assolti, da  parte  dei  dirigenti  o  funzionari
          preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
          adempimento all'amministrazione competente  o  al  soggetto
          che ne ha l'obbligo giuridico. 
              3-bis. Il datore di lavoro e i  dirigenti  sono  tenuti
          altresi'  a  vigilare  in  ordine   all'adempimento   degli
          obblighi di cui agli articoli 19, 20,  22,  23,  24  e  25,
          ferma restando  l'esclusiva  responsabilita'  dei  soggetti
          obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
          attuazione   dei   predetti   obblighi   sia   addebitabile
          unicamente agli stessi e non sia riscontrabile  un  difetto
          di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  citato
          decreto legislativo n. 81 del 2008: 
              «Art. 7. (Comitati regionali di coordinamento). - 1. Al
          fine  di  realizzare  una  programmazione   coordinata   di
          interventi,  nonche'  uniformita'  degli   stessi   ed   il
          necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e
          con la Commissione  di  cui  all'articolo  6,  presso  ogni
          regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di
          coordinamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.».