Art. 3 Beneficiari della Carta 1. La Carta e' concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2016. L'Amministrazione responsabile di cui all'articolo 4, comma 1, anche in accordo con le altre Amministrazioni interessate, puo' realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalita' di ottenimento del beneficio. 2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della identita' digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.