Art. 3 
 
                   Potenziamento della riscossione 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia  delle  entrate  puo'
utilizzare le banche dati e le informazioni alle quali e' autorizzata
ad accedere sulla base di specifiche disposizioni di legge, anche  ai
fini  dell'esercizio  delle  funzioni   relative   alla   riscossione
nazionale di cui  all'articolo  3,  comma  1,  del  decreto-legge  30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248. 
  2. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602,  dopo  il  comma  2-bis,  e'  inserito  il
seguente: «2-ter. Ai medesimi fini  previsti  dai  commi  precedenti,
l'Agenzia delle entrate puo' acquisire le  informazioni  relative  ai
rapporti di lavoro o  di  impiego,  accedendo  direttamente,  in  via
telematica, alle specifiche banche dati dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale. 
  3. L'Agenzia delle entrate-Riscossione e' autorizzata ad accedere e
utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di
istituto.