Art. 3 
 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. All'articolo 2635 del codice civile, approvato con regio decreto
16 marzo 1942, n. 262, e' aggiunto in fine il seguente comma: 
    «Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2641,  la  misura  della
confisca per valore equivalente non puo' essere inferiore  al  valore
delle utilita' date o promesse.». 
 
          Note all'art. 3: 
              Il  testo  dell'articolo  2635   del   codice   civile,
          approvato con il regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  262,
          citato  nelle  note  alle  premesse,  come  modificato  dal
          presente decreto cosi' recita: 
                «Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo  che  il
          fatto costituisca piu' grave reato, gli  amministratori,  i
          direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
          documenti contabili societari, i sindaci e  i  liquidatori,
          che, a seguito della dazione o della promessa di  denaro  o
          altra utilita', per se' o per altri, compiono  od  omettono
          atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio
          o degli obblighi di  fedelta',  cagionando  nocumento  alla
          societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 
              Si applica la pena della reclusione fino a  un  anno  e
          sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto  alla
          direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati  al
          primo comma. 
              Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone
          indicate nel primo e nel secondo comma  e'  punito  con  le
          pene ivi previste. 
              Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate
          se si tratta di societa'  con  titoli  quotati  in  mercati
          regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea
          o diffusi tra il pubblico  in  misura  rilevante  ai  sensi
          dell'articolo 116 del testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. 
              Si procede a querela della persona  offesa,  salvo  che
          dal fatto derivi una distorsione  della  concorrenza  nella
          acquisizione di beni o servizi. 
              Fermo quanto previsto  dall'articolo  2641,  la  misura
          della confisca  per  valore  equivalente  non  puo'  essere
          inferiore al valore delle utilita' date o promesse.».