Art. 3
Incentivi alle attivita' agricole e produttive
1. Al fine di assicurare la continuita' produttiva delle attivita'
agricole che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza
degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono
destinate risorse, fino all'importo di 500.000 euro per l'anno 2016,
a valere sulle disponibilita' residue gia' trasferite all'ISMEA del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per abbattere, fino all'intero importo, secondo il
metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea
C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015, le commissioni per l'accesso
alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102, nel rispetto della normativa europea e
nazionale in materia di aiuti di Stato.
2. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale
produttivo danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016, di valorizzare e promuovere la
commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di
sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate
e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la
quota del cofinanziamento regionale delle annualita' 2019 e 2020 dei
programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni interessate, e'
assicurata dallo Stato attraverso le disponibilita' del fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Al fine di assicurare la continuita' produttiva delle attivita'
zootecniche che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza
degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a
valere sulle risorse di cui al comma 4, sono concessi contributi per
il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori
ovicaprino e suinicolo, ai sensi del regolamento delegato (UE) n.
2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' definito
l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie
allevata e dello stato di salute dell'animale.
4. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel
capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, e successive
modificazioni, per gli interventi di cui all'articolo 66, comma 3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto sono versate da ISMEA
all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300 euro,
per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa per le finalita'
di cui al comma 3.
5. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge
n. 189 del 2016, i titolari di attivita' produttive svolte in edifici
danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1, nella
qualita' di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, acquisiscono la certificazione di agibilita' sismica
rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi
delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato,
provvedendo a depositarla presso il Comune territorialmente
competente. I Comuni trasmettono periodicamente agli Uffici speciali
per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189
del 2016 gli elenchi delle certificazioni depositate. Le
asseverazioni di cui al presente comma sono considerate, in caso di
successiva richiesta di contributo, ai fini dell'accertamento dei
danni.
6. Le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici
di cui al comma 1, possono acquistare o acquisire in locazione
macchinari, nonche' effettuare gli ulteriori interventi urgenti
necessari a garantire la prosecuzione della propria attivita', sulla
base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista
abilitato che attesti la riconducibilita' causale diretta dei danni
esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno
subito.
7. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli
interventi di cui al comma 6 possono essere rimborsate ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016. La concessione del
rimborso e le modalita' del relativo riconoscimento sono stabilite
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
citato decreto-legge n. 189 del 2016.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano nel rispetto
della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.