Art. 3
Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 2, lettera d), le parole «dei certificati di
agibilita'» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole «Ai fini del rilascio del permesso di
costruire,» sono soppresse;
3) al comma 3, la lettera a) e' soppressa;
4) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Restano
ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di
cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, lettera a), le parole «, ivi compresi gli
interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di
potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW» sono soppresse;
2) al comma 1, dopo la lettera a), e' aggiunta la seguente:
«a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore
aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;»;
3) al comma 1, lettera b) le parole «di rampe o» sono soppresse
e, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al
cessare della necessita' e, comunque, entro un termine non superiore
a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori
all'amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni,
anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di
permeabilita', ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale,
ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate
e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli
edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi
di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.»;
4) i commi 2, 4, 5 e 7 sono abrogati;
5) al comma 6, lettera a), le parole: «dai commi 1 e 2» sono
sostituite con le seguenti: «dal comma 1, esclusi gli interventi di
cui all'articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli
interventi di cui all'articolo 23, soggetti a segnalazione
certificata di inzio attivita' in alternativa al permesso di
costruire;»;
c) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis.
(Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata).
- 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli
6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via
telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato
all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita'
edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza
energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonche' delle
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato
progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un
tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria
responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonche' che
sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul
rendimento energetico nell'edilizia e che non vi e' interessamento
delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene,
altresi', i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende
affidare la realizzazione dei lavori.
3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine
lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la
variazione catastale, quest'ultima e' tempestivamente inoltrata da
parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia
delle entrate.
4.Le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a
interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
b) disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli,
anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.
5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori
comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione e'
ridotta di due terzi se la comunicazione e' effettuata spontaneamente
quando l'intervento e' in corso di esecuzione.»
d) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole «nel caso in cui la verifica in ordine
a tale conformita' non comporti valutazioni tecnico-discrezionali»
sono soppresse;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con decreto
del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza
unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di
carattere prestazionale degli edifici.».
e) il Capo III e' cosi' ridenominato: «Segnalazione certificata
di inizio di attivita'»;
f) all'articolo 22:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi
subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita'»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di
inizio di attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, nonche' in conformita' alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti
strutturali dell'edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti
strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettera c.»;
3) al comma 2, secondo periodo, le parole «del rilascio del
certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'agibilita'»;
4) i commi 3 e 5 sono abrogati;
5) al comma 6, le parole «di cui ai commi 1, 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;
6) al comma 7, le parole «di cui ai commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo» e le parole «dal
secondo periodo del comma 5» sono sostituite dalle seguenti:
«dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23»;
g) all'articolo 23:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Interventi
subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita' in
alternativa al permesso di costruire»;
2) prima del comma 1 e' inserito il seguente:
«01. In alternativa al permesso di costruire, possono essere
realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione
urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente
all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il
relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di
ricognizione, purche' il progetto di costruzione venga accompagnato
da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata
l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra
menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta
esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni
possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a
segnalazione certificata di inizio attivita', diversi da quelli di
cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di
costruzione definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.»
3) ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 le parole: «denuncia di inizio
attivita'» e «denuncia» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «segnalazione certificata di inizio attivita'» e
«segnalazione»;
h) all'articolo 23-bis, le parole: «articolo 6, comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 6-bis»;
i) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: «Art. 24 (L)
(Agibilita'). - 1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli
impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
normativa vigente, nonche' la conformita' dell'opera al progetto
presentato e la sua agibilita' sono attestati mediante segnalazione
certificata.
2. Ai fini dell'agibilita', entro quindici giorni dall'ultimazione
dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del
permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la
segnalazione certificata di inizio di attivita', o i loro successori
o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la
segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle
condizioni di cui al comma 1.
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati
al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 77 a euro 464.
4. Ai fini dell'agibilita', la segnalazione certificata puo'
riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purche'
funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate
le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento
edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali
connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti relativi alle
parti comuni;
b) singole unita' immobiliari, purche' siano completate e
collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli
impianti e siano completate le parti comuni e le opere di
urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio
oggetto di agibilita' parziale.
5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 e'
corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato,
di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle
condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero,
per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo,
dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla
normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle
barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo
82;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento
catastale;
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la
conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni
di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico prescritte
dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di
collaudo degli stessi.
6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 puo' essere
iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della
segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si
applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
241.
7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Citta'
metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le
modalita' di effettuazione dei controlli, anche a campione e
comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.»;
j) l'articolo 25 e' abrogato;
k) all'articolo 26, le parole: «Il rilascio del certificato» sono
sostituite dalle seguenti: «La presentazione della segnalazione
certificata»;
l) all'articolo 31, comma 9-bis, le parole «all'articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
m) all'articolo 33, comma 6-bis, le parole «all'articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
n) all'articolo 34, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
o) all'articolo 35, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
p) all'articolo 36, comma 1, le parole «all'articolo 22, comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
q) all'articolo 38, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
r) all'articolo 39, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
s) all'articolo 40, comma 4-bis, le parole «all'articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
t) all'articolo 44, comma 2-bis, le parole «all'articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
u) all'articolo 46, comma 5-bis, le parole «all'articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
v) all'articolo 48, comma 3-bis, le parole «all'articolo 22,
comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, comma 01»;
w) all'articolo 49, comma 2, le parole «dalla richiesta del
certificato di agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
segnalazione certificata di cui all'articolo 24»;
x) all'articolo 62, comma 1, le parole «e dei certificati di
agibilita' da parte dei comuni e' condizionato» sono sostituite dalle
seguenti: «da parte dei comuni e l'attestazione di cui all'articolo
24, comma 1, sono condizionati»;
y) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «,
fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis»;
2) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato
di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni
previsto dall'articolo 62.»;
3) al comma 8, le parole da «Per il rilascio» a «comunale» sono
sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata e' corredata
da»;
4) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Per gli
interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle
costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il
certificato di collaudo e' sostituito dalla dichiarazione di regolare
esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;
z) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole «Il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di
agibilita'» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune, nell'ambito
dei controlli della segnalazione certificata di cui all'articolo
24,»;
2) al comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
3) al comma 5, le parole «Il rilascio del certificato di
agibilita' e' condizionato alla verifica tecnica della conformita'»
sono sostituite dalle seguenti: «I controlli della segnalazione
certificata di cui all'articolo 24 prevedono la verifica».