Art. 3 Definizioni 1. Ferme restando le definizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea per il settore vitivinicolo, ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni: a) per «Ministero» e «Ministro» si intendono rispettivamente il Ministero e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; b) per «regioni» si intendono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c) con le sigle «DOP» e «IGP» si intendono le espressioni «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta», anche al plurale, come previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli; d) con le sigle «DOCG» e «DOC» si intendono le menzioni specifiche tradizionali «denominazione di origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata» utilizzate dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a DOP; e) con la sigla «DO» si intendono in maniera unitaria le sigle «DOCG» e «DOC»; f) con la sigla «IGT» si intende la menzione specifica tradizionale «indicazione geografica tipica» utilizzata dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP; con la sigla «IG» si intende l'espressione «indicazione geografica», comprensiva delle sigle IGT e IGP; g) per «SIAN» si intende il sistema informativo agricolo nazionale, di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194; h) per «schedario viticolo» si intende lo strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, parte integrante del SIAN nonche' del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo; i) con la sigla «ICQRF» si intende il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero; l) per «ufficio territoriale» si intende l'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo ove ha sede lo stabilimento o il deposito dell'operatore obbligato o interessato, salvo ove altrimenti specificato; m) per «registro nazionale delle varieta' di viti» si intende il registro istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164; n) per «prodotti vitivinicoli» si intendono i prodotti indicati nell'allegato I, parte XII, al regolamento (UE) n. 1308/2013 e quelli elencati all'articolo 11 della presente legge, salvo ove altrimenti specificato; o) per «fascicolo aziendale» si intende il fascicolo costituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503; p) per «prodotti vitivinicoli aromatizzati» si intendono i prodotti definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 251/2014.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 1308/2013 si veda nelle note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 15, della legge 4 giugno 1984, n. 194 Interventi a sostegno dell'agricoltura), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1984, n. 153: «Art. 15 - Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attivita' agricole e della conseguente necessita' di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o piu' convenzioni con societa' a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo. Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Per i fini di cui al precedente primo comma e' autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.». - Si riporta il testo dell'art. 145 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347: «Art. 145 - (Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo). 1. Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo. Dal 1 o gennaio 2016 gli Stati membri devono adempiere tale obbligo solo se attuano il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al capo III del titolo I o un programma di sostegno nazionale. 2. Fino al 31 dicembre 2015, non sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo gli Stati membri in cui la superficie vitata totale piantata con varieta' di uve da vino classificate a norma dell'art. 81, paragrafo 2, e' inferiore a 500 ha. 3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1 o marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi programmi di sostegno la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, a norma dell'art. 46, presentano alla Commissione un inventario aggiornato del rispettivo potenziale produttivo. Dal 1 o gennaio 2016 le modalita' concernenti le comunicazioni alla Commissione relativamente alle superfici vitate sono stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in secondo la procedura d'esame di cui all'art. 229, paragrafo 2. 4. Per agevolare la sorveglianza e la verifica del potenziale produttivo da parte degli Stati membri, alla Commissione e' conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'art. 227 recanti disposizioni relative al contenuto dello schedario viticolo e alle esenzioni.». - Il testo del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 27 maggio 2009, n. L 128. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1970, n. 48. - Il decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305. - Si riporta il testo dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 marzo 2014, n. L 84: «Art. 3 - (Definizione e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati) 1. I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono prodotti che sono derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono stati aromatizzati. Essi sono classificati nelle seguenti categorie: a) vini aromatizzati; b) bevande aromatizzate a base di vino; c) cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. 2. Il vino aromatizzato e' una bevanda: a) ottenuta da uno o piu' prodotti vitivinicoli definiti all'allegato II, parte IV, punto 5, nonche' all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 3 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione del vino «retsina»; b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 75% del volume totale; c) con eventuale aggiunta di alcole; d) con eventuale aggiunta di coloranti; e) alla quale e' eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi; f) con eventuale aggiunta di edulcoranti; g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 14,5% vol. e inferiore a 22% vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5% vol. 3. Una bevanda aromatizzata a base di vino e' una bevanda: a) ottenuta da uno o piu' prodotti vitivinicoli definiti all'allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l'aggiunta di alcole e del vino «retsina»; b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50% del volume totale; c) alla quale non e' stato aggiunto alcole, salvo se previsto altrimenti all'allegato II; d) con eventuale aggiunta di coloranti; e) alla quale e' eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi; f) con eventuale aggiunta di edulcoranti; g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 4,5% vol. e inferiore a 14,5% vol. 4. Un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli e' una bevanda: a) ottenuta da uno o piu' prodotti vitivinicoli definiti all'allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l'aggiunta di alcole e del vino «retsina»; b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50% del volume totale; c) alla quale non e' stato aggiunto alcole; d) con eventuale aggiunta di coloranti; e) con eventuale aggiunta di edulcoranti; f) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2% vol. e inferiore a 10% vol.».