Art. 3 
 
                               Limiti 
 
  1.  L'ammontare  delle  garanzie  concesse  e'  limitato  a  quanto
strettamente   necessario   per   ripristinare   la   capacita'    di
finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. 
  2.  Per  singola  banca,  l'ammontare  massimo  complessivo   delle
operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere, di norma, i
fondi propri a fini di vigilanza.