Art. 3 
 
Oneri economici per le procedure di valutazione ambientale strategica 
 
  1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle  procedure  di  VAS
sono determinati come segue: 
    a) euro 15.000,00 per le procedure di VAS ai sensi  dell'art.  11
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    b) euro 10.000,00 per le procedure di VAS ai sensi  dell'art.  11
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora  l'istanza  di
VAS  sia  stata  preceduta  da   una   procedura   di   verifica   di
assoggettabilita'  a  VAS,  ai  sensi  dell'art.   12   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  relativa  allo  stesso  piano  o
programma; 
    c)   euro   5.000,00   per   le   procedure   di   verifica    di
assoggettabilita'  a  VAS,  ai  sensi  dell'art.   12   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 11, del citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art.  11.  (Modalita'  di  svolgimento).   -   1.   La
          valutazione ambientale strategica e' avviata dall'autorita'
          procedente contestualmente al processo  di  formazione  del
          piano o programma e comprende, secondo le  disposizioni  di
          cui agli articoli da 12 a 18: 
                a)   lo    svolgimento    di    una    verifica    di
          assoggettabilita' limitatamente ai piani e ai programmi  di
          cui all'art. 6, commi 3 e 3-bis; 
                b) l'elaborazione del rapporto ambientale; 
                c) lo svolgimento di consultazioni; 
                d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti
          delle consultazioni; 
                e) la decisione; 
                f) l'informazione sulla decisione; 
                g) il monitoraggio. 
              2.  L'autorita'  competente,  al  fine  di   promuovere
          l'integrazione degli obiettivi di sostenibilita' ambientale
          nelle politiche settoriali ed il rispetto degli  obiettivi,
          dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei: 
                a) esprime il proprio  parere  sull'assoggettabilita'
          delle proposte di piano o  di  programma  alla  valutazione
          ambientale  strategica  nei  casi  previsti  dal  comma   3
          dell'art. 6; 
                b) collabora con l'autorita' proponente  al  fine  di
          definire  le  forme  ed  i  soggetti  della   consultazione
          pubblica,  nonche'  l'impostazione  ed  i   contenuti   del
          Rapporto ambientale e le modalita' di monitoraggio  di  cui
          all'art. 18; 
                c)  esprime,  tenendo   conto   della   consultazione
          pubblica, dei pareri dei  soggetti  competenti  in  materia
          ambientale, un proprio parere motivato  sulla  proposta  di
          piano e di programma  e  sul  rapporto  ambientale  nonche'
          sull'adeguatezza  del   piano   di   monitoraggio   e   con
          riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie. 
              3. La fase di valutazione e'  effettuata  anteriormente
          all'approvazione  del  piano  o   del   programma,   ovvero
          all'avvio della relativa procedura legislativa, e  comunque
          durante la fase di predisposizione dello  stesso.  Essa  e'
          preordinata  a  garantire  che  gli  impatti  significativi
          sull'ambiente derivanti dall'attuazione di  detti  piani  e
          programmi siano presi in  considerazione  durante  la  loro
          elaborazione e prima della loro approvazione. 
              4.  La   VAS   viene   effettuata   ai   vari   livelli
          istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare
          i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni. 
              5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui  si
          applicano  le  disposizioni  del  presente  decreto,  parte
          integrante del procedimento di adozione ed approvazione.  I
          provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza
          la   previa   valutazione   ambientale   strategica,    ove
          prescritta, sono annullabili per violazione di legge.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 12. (Verifica di  assoggettabilita').  -  1.  Nel
          caso di piani e programmi di cui  all'art.  6,  commi  3  e
          3-bis,  l'autorita'  procedente   trasmette   all'autorita'
          competente, su supporto informatico  ovvero,  nei  casi  di
          particolare  difficolta'  di  ordine  tecnico,   anche   su
          supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una
          descrizione del piano o programma e  le  informazioni  e  i
          dati necessari alla verifica  degli  impatti  significativi
          sull'ambiente  dell'attuazione  del  piano   o   programma,
          facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente
          decreto. 
              2.  L'autorita'  competente   in   collaborazione   con
          l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti  in
          materia  ambientale  da  consultare  e  trasmette  loro  il
          documento preliminare per acquisirne il parere.  Il  parere
          e' inviato entro trenta giorni all'autorita' competente  ed
          all'autorita' procedente. 
              3. Salvo quanto diversamente concordato  dall'autorita'
          competente   con   l'autorita'   procedente,    l'autorita'
          competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I
          del presente decreto  e  tenuto  conto  delle  osservazioni
          pervenute, verifica se il piano  o  programma  possa  avere
          impatti significativi sull'ambiente. 
              4.   L'autorita'   competente,   sentita    l'autorita'
          procedente, tenuto conto dei  contributi  pervenuti,  entro
          novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette
          il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo  il
          piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli
          da 13  a  18  e,  se  del  caso,  definendo  le  necessarie
          prescrizioni. 
              5. Il risultato della  verifica  di  assoggettabilita',
          comprese le motivazioni, e'  pubblicato  integralmente  nel
          sito web dell'autorita' competente. 
              6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS
          relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti
          attuativi   di   piani   o   programmi   gia'    sottoposti
          positivamente alla verifica  di  assoggettabilita'  di  cui
          all'art. 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17,  si
          limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che  non
          siano stati  precedentemente  considerati  dagli  strumenti
          normativamente sovraordinati.».