Art. 3 
 
 
                      Obblighi del coltivatore 
 
  1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione  dei  cartellini
della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici  mesi.
Ha altresi' l'obbligo di conservare  le  fatture  di  acquisto  della
semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.