Art. 3 
 
                    Requisiti di specializzazione 
 
  1.  I  requisiti  di  specializzazione  che  devono  possedere  gli
operatori economici per l'esecuzione delle opere di cui  all'articolo
2 - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83  del  codice
dei  contratti  pubblici  per  l'ottenimento   dell'attestazione   di
qualificazione da parte del sistema  unico  di  qualificazione  degli
operatori economici di lavori pubblici di  cui  all'articolo  84  del
medesimo codice - sono i seguenti: 
    a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13,  OS  18-A,  OS
18-B, OS 21 e OS 32, avere nel  proprio  organico  personale  tecnico
specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per
la corretta installazione e messa in esercizio  dei  prodotti  e  dei
dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative
categorie di lavori, nonche', nei casi previsti dalle norme  tecniche
di  riferimento,  in  possesso  di  attestazioni  di   qualificazione
rilasciate da organismi riconosciuti; 
    b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un
adeguato  stabilimento  industriale   specificamente   adibito   alla
produzione dei beni oggetto della relativa categoria; 
    c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle  categorie
di opere specializzate individuate  con  l'acronimo  OS  3  (impianti
idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici  e  di
condizionamento) e OS 30  (impianti  interni  elettrici,  telefonici,
radiotelefonici e  televisivi),  almeno  la  percentuale  di  seguito
indicata dei requisiti di  ordine  speciale  previsti  per  l'importo
corrispondente alla classifica richiesta: 
      1) categoria OS 3: 40 per cento; 
      2) categoria OS 28: 70 per cento; 
      3) categoria OS 30: 70 per cento. 
  2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al  comma
1, lettera c) nella  categoria  OG  11  puo'  eseguire  i  lavori  in
ciascuna delle categorie OS 3, OS  28  e  OS  30  per  la  classifica
corrispondente a quella posseduta. I certificati  di  esecuzione  dei
lavori relativi alla categoria  OG  11  indicano,  oltre  all'importo
complessivo dei lavori riferito  alla  categoria  OG  11,  anche  gli
importi dei lavori riferiti a ciascuna delle  suddette  categorie  di
opere   specializzate   e   sono   utilizzati   unicamente   per   la
qualificazione nella categoria OG 11. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti degli articoli 83 e 84  del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  si  veda  nelle
          note alle premesse.