Art. 3 
 
                   Rilevamento o presenza sospetta 
                     dell'organismo specificato 
 
  1.  Chiunque  sospetti  o  venga  a   conoscenza   della   presenza
dell'organismo specificato  ne  informa  immediatamente  il  Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio e fornisce tutte le
informazioni pertinenti, prima di darne comunicazione pubblica. 
  2. Il Servizio fitosanitario regionale registra tale informazione e
ne da' immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale. 
  3. Il Servizio fitosanitario regionale, qualora sia stato informato
della presenza  anche  presunta  dell'organismo  specificato,  adotta
tutte le misure necessarie per accertare tale segnalazione. 
  4. I Servizi fitosanitari regionali informano immediatamente  della
presenza anche presunta dell'organismo specificato,  delle  possibili
conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare chiunque ha  sotto
il  suo  controllo  piante  potenzialmente   colpite   dall'organismo
specificato.