Art. 3 
 
 
         Interventi e servizi per l'assistenza alle persone 
         con disabilita' grave prive del sostegno familiare 
 
  1. Nel rispetto dell'art. 19 della Convenzione delle Nazioni  Unite
sui diritti delle persone con disabilita',  ed  in  particolare,  del
comma 1, lettera a), gli interventi e i servizi di  cui  al  presente
articolo sono proposti e condivisi con  la  persona  con  disabilita'
grave priva del sostegno familiare garantendole  la  possibilita'  di
autodeterminarsi e il rispetto della liberta' di scelta. A  tal  fine
vanno  garantiti,  con  le  minori  limitazioni   possibili   e   con
particolare riguardo alle persone con disabilita' intellettiva e  del
neuro sviluppo, gli strumenti  previsti  dalla  vigente  legislazione
relativi al sostegno nella  presa  delle  decisioni,  nonche'  devono
essere adottate strategie volte a facilitare  la  comprensione  delle
misure proposte. 
  2. Per le persone con disabilita' grave in vista del venir meno del
sostegno genitoriale, il progetto personalizzato di  cui  all'art.  2
prevede un percorso programmato di accompagnamento verso  l'autonomia
e di uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni
temporanei al di fuori del contesto familiare. 
  3.  Per  le  persone  con  disabilita'  grave  prive  del  sostegno
familiare  gia'  inserite   in   un   percorso   di   residenzialita'
extra-familiare, nel progetto di cui all'art. 2  sono  rivalutate  le
condizioni abitative alla  luce  della  coerenza  con  soluzioni  che
riproducano un ambiente abitativo e relazionale  di  tipo  familiare,
come individuate al comma 4, al fine  di  prevedere,  ove  opportuno,
percorsi programmati di deistituzionalizzazione. 
  4. Le soluzioni alloggiative per le persone con  disabilita'  grave
prive del sostegno  familiare,  da  prevedere  nel  progetto  di  cui
all'art. 2, finanziate  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo,  nelle
modalita' di cui all'art. 5, comma 4, presentano  caratteristiche  di
abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento  o
soluzioni di co-housing che riproducano  le  condizioni  abitative  e
relazionali della casa familiare, ai sensi dell'art. 4 della legge n.
112 del 2016. In particolare: 
  a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalita' a  non  piu'
di 5 persone; 
  b) deroghe al principio di  cui  alla  lettera  a)  possono  essere
stabilite dalle regioni, in via  eccezionale,  motivate  in  base  ai
particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma
di piu' moduli abitativi nella medesima struttura; in  ogni  caso,  a
valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti  finanziamenti  per
strutture con  singoli  moduli  abitativi  che  ospitino  piu'  di  5
persone, per un totale di non piu' di 10  persone  complessive  nella
struttura, inclusi eventuali posti per situazioni  di  emergenza  e/o
sollievo, in un massimo di 2; 
  c) deve trattarsi di  spazi  accessibili,  organizzati  come  spazi
domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo
ove possibile l'utilizzo di oggetti e  mobili  propri.  Nel  rispetto
delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono  essere
garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza,  in  particolare
le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la
quotidianita' e il tempo libero; 
  d)  deve  essere  promosso  l'utilizzo  di  nuove  tecnologie   per
migliorare  l'autonomia  delle  persone  con  disabilita'  grave,  in
particolare tecnologie domotiche, di connettivita' sociale, assistive
e di ambient assisted living; 
  e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche  rurali
esclusivamente  all'interno  di  progetti  di   agricoltura   sociale
coerenti con le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, della legge  18
agosto 2015, n. 141, e  comunque  in  un  contesto  territoriale  non
isolato, essere aperte alla comunita' di riferimento,  permettere  la
continuita' affettiva e relazionale degli ospiti; 
  f) fermi restando i requisiti che garantiscono  l'accessibilita'  e
la mobilita' interna, non sono previsti  in  via  generale  requisiti
strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di
civile abitazione. 
  5. La persona con disabilita' grave priva del sostegno familiare e'
accompagnata nel percorso verso l'autonomia attraverso l'inserimento,
ove opportuno e secondo le modalita' previste  nel  progetto  di  cui
all'art. 2, in programmi di accrescimento  della  consapevolezza,  di
abilitazione e di sviluppo delle competenze  per  la  gestione  della
vita quotidiana e  per  il  raggiungimento  del  maggior  livello  di
autonomia possibile. Tali programmi  possono  essere  finanziati,  ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 112 del  2016,
a valere sulle risorse del Fondo. 
  6. Gli interventi e servizi di cui al  presente  decreto,  in  ogni
caso, non rispondono solo al soddisfacimento di bisogni abitativi, ma
si inseriscono  in  un  contesto  di  sviluppo  e  valorizzazione  di
competenze verso l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale.
A  tal  fine,  i  progetti   personalizzati   sono   condivisi,   ove
appropriato, con i competenti servizi per il collocamento mirato,  di
cui alla legge n. 68  del  1999,  ed  includono  la  possibilita'  di
inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche  nella
forma di tirocini finalizzati all'inclusione  sociale,  all'autonomia
delle persone e alla riabilitazione, di cui all'Accordo in Conferenza
Stato-regioni del 22 gennaio 2015. 
  7. In situazioni di emergenza, ed in particolare, in situazioni  in
cui i genitori non sono temporaneamente nella condizione  di  fornire
alla persona con disabilita' grave i sostegni  genitoriali  necessari
ad una vita dignitosa e non e'  possibile  ovviare  ai  medesimi  con
servizi di assistenza domiciliare che permettano la permanenza  della
persona con disabilita' grave  nel  proprio  domicilio,  puo'  essere
consentito a valere sulle risorse del Fondo, ai  sensi  dell'art.  4,
comma 1, lettera c), della legge n. 112 del 2016, il finanziamento di
interventi   di   permanenza   temporanea    in    strutture    dalle
caratteristiche  diverse  da  quelle  definite  al  comma  4,  previa
verifica dell'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, seppur
temporanee. Gli interventi, da realizzarsi  nel  superiore  interesse
della persona con disabilita' grave, si inseriscono in ogni  caso  in
un percorso che identifica  i  tempi  del  rientro  nella  situazione
familiare, cessata la situazione  di  emergenza,  e  si  limitano,  a
valere sulle risorse del Fondo, all'assunzione dell'onere della quota
sociale, in tutto o in parte, delle  prestazioni  erogate  in  ambito
residenziale, ferme restando le prestazioni  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale. E' comunque garantito il rispetto della volonta'
della persona con disabilita' grave, ove possibile, dei loro genitori
o di chi ne tutela gli interessi.