Art. 3 Disposizioni finali 1. Alle attivita' di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 30 dicembre 2016 Il Ministro dell'interno Minniti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2017 Ministero dell'interno, foglio n. 309