Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Alle attivita' di cui al  presente  decreto  le  amministrazioni
provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 30 dicembre 2016 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                      Minniti         
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2017 
Ministero dell'interno, foglio n. 309