(( Art. 3 bis 
 
                  Bonifica del deposito ex Cemerad 
 
  1. Il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di
messa in sicurezza e gestione dei rifiuti  pericolosi  e  radioattivi
siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del  comune  di  Statte,
nominato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  19
novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  30
dicembre 2015, e' autorizzato ad affidare il servizio  di  trasporto,
caratterizzazione e smaltimento dei  rifiuti  presenti  nel  suddetto
deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle
aree prive di vincoli radiologici, alla Sogin Spa, societa' dotata di
specifiche ed elevate  competenze  nella  materia,  affinche'  svolga
tutte  le  attivita'  necessarie,  anche  avvalendosi   di   societa'
controllate. 
  2. Le funzioni e i poteri del Commissario sono  prorogati  fino  al
completamento delle attivita' di cui al comma 1. 
  3.  All'attuazione  dei  commi  1  e  2  si  provvede   a   valere,
rispettivamente, sulle risorse di cui agli articoli 3, comma 5-bis, e
6, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riportano  gli  articoli  3  e  6   del   citato
          decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1: 
              «Art. 3 (Disposizioni finanziarie).  -  1.  Nell'ambito
          della procedura di amministrazione straordinaria di cui  al
          decreto-legge n. 347, l'organo commissariale di ILVA S.p.A.
          e' autorizzato a richiedere il  trasferimento  delle  somme
          sequestrate, subentrando nel procedimento gia' promosso  ai
          sensi dell'art. 1, comma 11-quinquies, del decreto-legge n.
          61, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
          del  presente  decreto.  A  seguito   dell'apertura   della
          procedura  di   amministrazione   straordinaria,   l'organo
          commissariale e' autorizzato a richiedere  che  l'autorita'
          giudiziaria  procedente  disponga  l'impiego  delle   somme
          sequestrate, in luogo  dell'aumento  di  capitale,  per  la
          sottoscrizione di obbligazioni  emesse  dalla  societa'  in
          amministrazione straordinaria. Il credito  derivante  dalla
          sottoscrizione delle obbligazioni e' prededucibile ai sensi
          dell'art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  e
          successive    modificazioni,    ma     subordinato     alla
          soddisfazione, nell'ordine, dei  crediti  prededucibili  di
          tutti   gli   altri   creditori    della    procedura    di
          amministrazione   straordinaria   nonche'   dei   creditori
          privilegiati ai sensi dell'art. 2751-bis,  numero  1),  del
          codice  civile.  L'emissione  e'   autorizzata   ai   sensi
          dell'art.  2412,  sesto  comma,  del  codice   civile.   Le
          obbligazioni  sono  emesse  a  un   tasso   di   rendimento
          parametrato a  quello  mediamente  praticato  sui  rapporti
          intestati al Fondo unico giustizia ai sensi dell'art. 2 del
          decreto-legge 16 settembre 2008, n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 novembre  2008,  n.  181.  Il
          sequestro penale sulle somme si converte in sequestro delle
          obbligazioni.  Le  obbligazioni  di  nuova  emissione  sono
          nominative  e  devono  essere  intestate  al  Fondo   unico
          giustizia e, per esso, ad Equitalia Giustizia S.p.A.  quale
          gestore ex lege del predetto  Fondo.  Il  versamento  delle
          somme sequestrate avviene al momento  della  sottoscrizione
          delle obbligazioni, in misura pari all'ammontare di  queste
          ultime. Le attivita' poste in essere da Equitalia Giustizia
          S.p.A.  devono  svolgersi,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma
          11-quinquies, del decreto-legge n.  61,  sulla  base  delle
          indicazioni fornite dall'autorita' giudiziaria  procedente.
          Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni
          sono versate in un patrimonio dell'emittente  destinato  in
          via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano
          delle misure e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale  e
          sanitaria dell'impresa  in  amministrazione  straordinaria,
          previa  restituzione  dei  finanziamenti  statali  di   cui
          all'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015,
          n. 191,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°
          febbraio 2016, n. 13, per la parte  eventualmente  erogata,
          e, nei limiti delle disponibilita'  residue,  a  interventi
          volti alla tutela della sicurezza e della  salute,  nonche'
          di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalita'
          previste  dall'ordinamento  vigente.   Al   patrimonio   si
          applicano le disposizioni del libro V, titolo  V,  capo  V,
          sezione XI, del codice civile. 
              1-bis.   All'art.   1,    comma    11-quinquies,    del
          decreto-legge n. 61, al primo periodo, le  parole:  «,  non
          oltre l'anno 2014» sono soppresse e le parole: «il giudice»
          sono sostituite dalle seguenti:  «l'autorita'  giudiziaria»
          e, all'ultimo  periodo,  la  parola:  «giurisdizionale»  e'
          sostituita dalla seguente: «giudiziaria». 
              1-ter. L'organo commissariale di ILVA  S.p.A,  al  fine
          della  realizzazione  degli   investimenti   necessari   al
          risanamento ambientale,  nonche'  di  quelli  destinati  ad
          interventi a favore di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione,
          formazione e  occupazione,  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea in materia, e' autorizzato a  contrarre
          finanziamenti per  un  ammontare  complessivo  fino  a  400
          milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello  Stato.  Il
          predetto   finanziamento    e'    rimborsato    dall'organo
          commissariale in prededuzione rispetto agli  altri  debiti,
          ai sensi dell'art. 111, primo comma, numero 1),  del  regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive  modificazioni.
          La garanzia dello Stato e' a  prima  richiesta,  esplicita,
          incondizionata e irrevocabile. E' istituito nello stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  un
          fondo a copertura delle garanzie dello  Stato  concesse  ai
          sensi  della  presente  disposizione,  con  una   dotazione
          iniziale di 150 milioni di euro per l'anno  2015  e  di  50
          milioni di euro  per  l'anno  2016.  E'  autorizzata,  allo
          scopo, l'istituzione di un'apposita  contabilita'  speciale
          su cui confluiscono le predette risorse. Al relativo onere,
          pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50  milioni
          di   euro   per   l'anno   2016,   si   provvede   mediante
          corrispondente  utilizzo  delle  disponibilita'  in   conto
          residui, iscritte in bilancio  rispettivamente  negli  anni
          2015 e 2016, relative all'autorizzazione di  spesa  di  cui
          all'art. 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
          66, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  giugno
          2014,  n.  89,  e  successive  modificazioni.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, anche in conto residui,  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni di cui al
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14  marzo
          2014,  il  Commissario  straordinario  dell'amministrazione
          straordinaria e' titolare di contabilita' speciali,  aperte
          presso la tesoreria statale, in cui confluiscono: 
                a)  le  risorse  assegnate  dal  CIPE   con   propria
          delibera, previa presentazione di un progetto di lavori,  a
          valere sul Fondo di sviluppo e coesione di cui  al  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse
          annualmente   disponibili   e   garantendo   comunque    la
          neutralita' dei saldi di finanza pubblica; 
                b)  altre  eventuali  risorse  a   qualsiasi   titolo
          destinate o da destinare  agli  interventi  di  risanamento
          ambientale. 
              3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo  la
          normativa vigente, l'utilizzo delle  risorse  di  tutte  le
          contabilita'  speciali  aperte  e  ne  fornisce   periodica
          informativa al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  al  Ministero   dello   sviluppo
          economico e alle autorita' giudiziarie interessate nonche',
          con una relazione semestrale, alle Camere. 
              4. Resta fermo il diritto di  rivalsa  da  parte  dello
          Stato nei confronti dei responsabili del danno ambientale. 
              5. Allo scopo di definire tempestivamente  le  pendenze
          tuttora  aperte,  il   commissario   straordinario,   entro
          sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   del   presente
          decreto,  e'  autorizzato  a  sottoscrivere  con   FINTECNA
          S.p.A., in qualita'  di  avente  causa  dell'IRI,  un  atto
          convenzionale di liquidazione  dell'obbligazione  contenuta
          nell'art. 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati
          Piani (oggi ILVA S.p.A.). La  liquidazione  e'  determinata
          nell'importo  di  156.000.000   di   euro,   ha   carattere
          definitivo,  non  e'  soggetta  ad  azione  revocatoria   e
          preclude  ogni  azione  concernente  il  danno   ambientale
          generatosi,  relativamente  agli  stabilimenti   produttivi
          ceduti dall'IRI  in  sede  di  privatizzazione  della  ILVA
          Laminati Piani (oggi ILVA S.p.A.), antecedentemente  al  16
          marzo  1995.  Le  somme  rinvenienti  da  detta  operazione
          affluiscono nella contabilita'  ordinaria  del  Commissario
          straordinario. 
              5-bis. Ai fini della messa in sicurezza e gestione  dei
          rifiuti  radioattivi  in  deposito  nell'area  ex   Cemerad
          ricadente nel comune di Statte, in  Provincia  di  Taranto,
          sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere  sulle
          risorse disponibili sulla contabilita' speciale  aperta  ai
          sensi dell'art. 1, comma  4,  del  decreto-legge  7  agosto
          2012, n. 129, convertito dalla legge  4  ottobre  2012,  n.
          171. 
              5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione  del  comma
          1, si determinino nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante  una  riduzione
          di pari importo delle risorse del Fondo per lo  sviluppo  e
          la coesione, per il periodo  di  programmazione  2014-2020,
          indicate all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013,
          n.  147.  A  tal  fine,  il  CIPE,  con  propria  delibera,
          individua  le  risorse  disponibili  sulla   programmazione
          2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che
          non  abbiano   dato   luogo   a   obblighi   giuridicamente
          vincolanti.» 
              «Art. 6 (Programma per la bonifica,  ambientalizzazione
          e  riqualificazione  dell'area  di  Taranto).   -   1.   Il
          Commissario     straordinario     per     la      bonifica,
          ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui  al
          decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge
          4 ottobre 2012,  n.  171,  e'  incaricato  di  predisporre,
          tenendo  conto  delle  eventuali  indicazioni  del   Tavolo
          istituzionale di cui all'art. 5, un Programma di misure,  a
          medio e lungo termine, per la bonifica,  ambientalizzazione
          e riqualificazione dell'intera area di Taranto,  dichiarata
          ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a  garantire,
          ove possibile, mediante ricorso alle  BAT  (best  available
          techniques) riconosciute a livello internazionale, il  piu'
          alto livello di sicurezza per le persone e per  l'ambiente.
          Il Programma e' attuato secondo disposizioni contenute  nel
          CIS Taranto di cui all'art. 5 del presente decreto. 
              2. Alla predisposizione ed attuazione del Programma  di
          misure di  cui  al  comma  1  sono  destinate,  per  essere
          trasferite  sulla  contabilita'   speciale   intestata   al
          Commissario  straordinario,   le   risorse   effettivamente
          disponibili di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n.  129,
          convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, di cui  alla
          delibera CIPE 17/03 e delibere ad essa  collegate  83/03  e
          successive modificazioni e 179/06, nonche' le risorse  allo
          scopo impegnate dal Ministero dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del  mare  e  ulteriori  risorse  che  con
          propria delibera il CIPE puo' destinare  nell'ambito  della
          programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e  coesione,
          per   il   prosieguo   di   interventi   di   bonifiche   e
          riqualificazione dell'area di Taranto. 
              3. Una quota non  superiore  all'1,5  per  cento  delle
          risorse di  cui  al  comma  2,  trasferite  al  Commissario
          straordinario  per  la   bonifica,   ambientalizzazione   e
          riqualificazione dell'area di Taranto per le finalita'  del
          comma 1, puo' essere utilizzata dal Commissario stesso  per
          tutte le  attivita'  tecnico-amministrative  connesse  alla
          realizzazione degli interventi. 
              4. Il Commissario straordinario, per  le  attivita'  di
          propria  competenza,  puo'  avvalersi  di  altre  pubbliche
          amministrazioni, universita' o loro consorzi e  fondazioni,
          enti pubblici di ricerca,  secondo  le  previsioni  di  cui
          all'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
          successive modificazioni. 
              4-bis. Al fine  di  ottimizzare  l'impiego  di  risorse
          umane  e  finanziarie,  nonche'  di  ridurre  gli   effetti
          occupazionali  negativi  connessi  con   il   processo   di
          riorganizzazione  dei  siti  produttivi  della  citta'   di
          Taranto, il Commissario straordinario,  nell'individuare  i
          soggetti tenuti all'attuazione  degli  interventi  previsti
          dall'art. 5 e dal  comma  2  del  presente  articolo,  puo'
          definire procedure volte a favorire l'impiego di lavoratori
          provenienti dai bacini di crisi delle aziende dei complessi
          industriali di  Taranto  gia'  coinvolti  in  programmi  di
          integrazione  del  reddito  e  sospensione   dell'attivita'
          lavorativa. Il Commissario  straordinario  adotta  altresi'
          tutte le procedure necessarie volte a ridurre gli eventuali
          effetti    occupazionali     negativi     connessi     alla
          riorganizzazione  delle  attivita'  d'impresa,  anche   con
          riferimento a tutti i siti produttivi del  gruppo  presenti
          sul territorio nazionale.».