(( Art. 3 quater 
 
Proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per  la
  produzione di energia elettrica alimentati da biomasse 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 149, le parole:  «fino  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»; 
    b) al  comma  150,  le  parole:  «riconosciuto  dal  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico  6  luglio  2012»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «riconosciuto  dal  primo  periodo  del   comma   1
dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  6
luglio 2012». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano i commi 149  e  150  dell'art.  1  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, S.O.,  come  modificati
          dalla presente legge: 
              «149. Per assicurare  il  contributo  al  conseguimento
          degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili,  agli
          esercenti  di  impianti  per  la  produzione   di   energia
          elettrica  alimentati  da  biomasse,  biogas  e  bioliquidi
          sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano
          entro il 31 dicembre  2016,  di  beneficiare  di  incentivi
          sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione  dei
          ricavi  prevista  dall'art.  24,  comma  8,   del   decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' concesso il diritto  di
          fruire,  fino  al  31  dicembre  2021,  di   un   incentivo
          sull'energia prodotta, con le modalita' e  alle  condizioni
          di cui ai commi 150 e 151. 
              150. L'incentivo e' pari all'80  per  cento  di  quello
          riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'art. 19 del
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  6  luglio
          2012, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  143  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti
          di nuova costruzione di pari potenza,  ed  e'  erogato  dal
          Gestore dei servizi energetici, con le  modalita'  previste
          dal suddetto decreto, a partire dal  giorno  seguente  alla
          data di cessazione del precedente incentivo, qualora questa
          sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1°
          gennaio 2016  se  la  data  di  cessazione  del  precedente
          incentivo e' antecedente al 1° gennaio  2016.  L'erogazione
          dell'incentivo e'  subordinata  alla  decisione  favorevole
          della Commissione europea in esito alla notifica del regime
          di aiuto ai sensi del comma 151.».