(( Art. 3 quinquies 
 
                 Interventi in materia di sicurezza 
            del territorio e contrasto della criminalita' 
 
  1. Nell'anno 2017, per fronteggiare particolari esigenze  operative
in alcune aree del Mezzogiorno, comprese quelle di cui all'articolo 1
del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,  nonche'  le
straordinarie necessita' conseguenti agli  eventi  sismici  dell'anno
2016,  la  forza  media  di  ufficiali  ausiliari  delle   forze   di
completamento dell'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera  d)  del
comma 1 dell'articolo 937 del codice  dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  incrementata  di
10  unita'.  Ai  relativi  oneri  finanziari,  quantificati  in  euro
511.413,10, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno
2017, del fondo di cui all'articolo 617 del medesimo codice di cui al
decreto legislativo n. 66 del 2010. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1  del  decreto-legge  10  dicembre
          2013,  n.  136,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          dicembre 2013, n. 289, S.O., convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6  febbraio  2014,  n.  6,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2014, n. 32, S.O.: 
              «Art. 1 (Interventi urgenti per garantire la  sicurezza
          agroalimentare in Campania).  -  1.  Il  Consiglio  per  la
          ricerca e la  sperimentazione  in  agricoltura,  l'Istituto
          superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,
          l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia  regionale  per
          la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo  gli
          indirizzi comuni e le priorita' definite con direttiva  dei
          Ministri delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          della salute, d'intesa  con  il  Presidente  della  Regione
          Campania, da adottare entro quindici giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le   indagini
          tecniche per la  mappatura,  anche  mediante  strumenti  di
          telerilevamento,  dei  terreni   della   Regione   Campania
          destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale
          esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti  e
          smaltimenti abusivi anche mediante combustione. Le indagini
          di cui  al  presente  comma  sono  svolte  unitamente  alla
          verifica e alla ricognizione dei dati in  materia  gia'  in
          possesso degli enti competenti. I risultati delle  indagini
          tecniche  per  la  mappatura  dei  terreni  e  i   relativi
          aggiornamenti   sono   pubblicati   nei    siti    internet
          istituzionali dei  Ministeri  competenti  e  della  regione
          Campania. 
              1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle
          contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto
          superiore di sanita'  analizza  e  pubblica  i  dati  dello
          studio  epidemiologico  «Sentieri»  relativo  ai  siti   di
          interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al  2009  e
          aggiorna  lo  studio  per  le  medesime  aree,   stabilendo
          potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in
          merito ai  registri  delle  malformazioni  congenite  e  ai
          registri dei tumori, e fornendo  dettagli  in  merito  alla
          sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai  casi
          di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili.
          Tali attivita' sono svolte  con  il  supporto  dell'Agenzia
          regionale  per  la  protezione  ambientale  della   regione
          Campania  secondo  gli  indirizzi  comuni  e  le  priorita'
          definiti  con  direttiva  dei  Ministri   delle   politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e della  salute,  d'intesa
          con il Presidente della regione Campania, da adottare entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione del  presente  decreto.  All'attuazione  del
          presente  comma  si  provvede   con   le   risorse   umane,
          strumentali e finanziarie gia' disponibili  a  legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica. 
              2. Nello  svolgimento  delle  attivita'  di  rispettiva
          competenza, gli enti di cui al comma  1  possono  avvalersi
          del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri,  del  Corpo
          forestale dello Stato, del  Comando  Carabinieri  politiche
          agricole e  alimentari,  del  Corpo  delle  capitanerie  di
          porto,  dell'Ispettorato  centrale   della   tutela   della
          qualita' e della repressione frodi dei prodotti alimentari,
          dell'Istituto superiore di  sanita',  dell'Agenzia  per  le
          erogazioni  in  agricoltura,  dell'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, dell'Istituto geografico militare,  di  organismi
          scientifici ed  enti  di  ricerca  pubblici  competenti  in
          materia e anche delle strutture  e  degli  organismi  della
          Regione Campania. In particolare, l'Istituto  nazionale  di
          economia agraria, nell'ambito delle proprie risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, conduce un'analisi sulle prospettive  di  vendita
          dei prodotti agroalimentari  delle  aree  individuate  come
          prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1,  verificando
          le  principali  dinamiche  del  rapporto  tra  la  qualita'
          effettiva  dei  prodotti  agroalimentari  e   la   qualita'
          percepita dal consumatore  ed  elaborando  un  modello  che
          individui le caratteristiche che  il  consumatore  apprezza
          nella scelta  di  un  prodotto  agroalimentare.  Il  Nucleo
          operativo ecologico dei  Carabinieri,  il  Corpo  forestale
          dello Stato, il Comando Carabinieri  politiche  agricole  e
          alimentari, il Comando  carabinieri  per  la  tutela  della
          salute assicurano, per le  finalita'  di  cui  al  presente
          articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai  terreni
          in proprieta', nel possesso o comunque nella disponibilita'
          di soggetti privati. 
              3. Le amministrazioni centrali e locali sono  tenute  a
          fornire agli istituti e all'agenzia di cui  al  comma  1  i
          dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilita'. 
              4. I titolari di diritti di  proprieta'  e  di  diritti
          reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle
          indagini dirette di cui al presente articolo sono obbligati
          a consentire  l'accesso  ai  terreni  stessi.  Ai  suddetti
          soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la
          richiesta di accesso ai  terreni.  Nel  caso  sia  comunque
          impossibile, per causa imputabile ai  soggetti  di  cui  al
          primo periodo, l'accesso ai terreni, questi  sono  indicati
          tra i terreni di cui al comma 6, primo  periodo.  Per  tali
          terreni, la revoca dell'indicazione  puo'  essere  disposta
          con  decreto  dei  Ministri   delle   politiche   agricole,
          alimentari e forestali,  dell'ambiente,  della  tutela  del
          territorio e del mare e della salute,  solo  dopo  che  sia
          stato  consentito  l'accesso,  se  dalle  risultanze  delle
          indagini sia dimostrata  l'idoneita'  di  tali  fondi  alla
          produzione agroalimentare.  Con  decreti  interministeriali
          dei  Ministri  delle  politiche  agricole,   alimentari   e
          forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del
          mare e della salute puo' essere disposta,  su  istanza  dei
          soggetti interessati,  la  revoca  dell'indicazione  tra  i
          terreni di cui al comma  6,  qualora  sia  stata  posta  in
          essere  la  bonifica  o  sia  stata  rimossa  la  causa  di
          indicazione per provate e documentate motivazioni. 
              5. Entro sessanta giorni dall'adozione della  direttiva
          di cui al comma 1, gli enti di  cui  al  medesimo  comma  1
          presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari
          e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare e della salute una relazione con i risultati delle
          indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche
          una proposta sui  possibili  interventi  di  bonifica,  sui
          tempi e sui costi relativi ai terreni e alle acque di falda
          indicati come prioritari dalla  medesima  direttiva.  Entro
          trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al
          primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima,
          con  ulteriore  direttiva  dei  Ministri  delle   politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare e della  salute,  d'intesa
          con il Presidente della regione  Campania,  possono  essere
          indicati altri terreni della  regione  Campania,  destinati
          all'agricoltura  o  utilizzati  ad  uso   agricolo,   anche
          temporaneo, negli ultimi venti  anni,  da  sottoporre  alle
          indagini tecniche ai sensi del presente  articolo.  In  tal
          caso, nei successivi novanta giorni, gli  enti  di  cui  al
          comma 1 presentano con le  medesime  modalita'  di  cui  al
          primo periodo una relazione riguardante i restanti  terreni
          oggetto dell'indagine. 
              6.   Entro   i   quindici   giorni   successivi    alla
          presentazione dei risultati delle indagini  rispettivamente
          di cui al primo  e  al  terzo  periodo  del  comma  5,  con
          distinti  decreti  interministeriali  dei  Ministri   delle
          politiche agricole, alimentari e forestali,  dell'ambiente,
          della tutela del territorio e del mare e della salute  sono
          indicati, anche tenendo conto  dei  principi  di  cui  agli
          articoli 14 e 15  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,  i
          terreni della  regione  Campania  che  non  possono  essere
          destinati alla produzione agroalimentare ma  esclusivamente
          a  colture  diverse  in  considerazione   delle   capacita'
          fitodepurative. Con i  decreti  di  cui  al  primo  periodo
          possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a
          determinate  produzioni  agroalimentari.  Ove,  sulla  base
          delle indagini  di  cui  al  comma  5,  non  sia  possibile
          procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai
          sensi del presente comma, con i decreti  di  cui  al  primo
          periodo possono  essere  altresi'  indicati  i  terreni  da
          sottoporre  ad  indagini  dirette,  da  svolgere,   secondo
          l'ordine di priorita' definito nei medesimi decreti,  entro
          i centoventi giorni  successivi  alla  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale  dei  predetti  decreti  per  i  terreni
          classificati, sulla base delle indagini,  nelle  classi  di
          rischio piu' elevate, e entro  i  successivi  duecentodieci
          per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo' essere
          disposto,  nelle  more  dello  svolgimento  delle  indagini
          dirette, il divieto  di  commercializzazione  dei  prodotti
          derivanti dai terreni rientranti nelle  classi  di  rischio
          piu' elevato, ai sensi del principio di precauzione di  cui
          all'art. 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28  gennaio
          2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce
          i  principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
          alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza
          alimentare e fissa  procedure  nel  campo  della  sicurezza
          alimentare. Sulla base di tali ulteriori indagini,  con  le
          modalita'   di   cui   al   primo   periodo,   si   procede
          all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del
          primo e del secondo periodo. 
              6.1. Le indagini di cui al  presente  articolo  possono
          essere estese,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente,  con  direttiva  dei  Ministri  delle
          politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  e  della  salute,
          d'intesa con  il  Presidente  della  Regione  Campania,  ai
          terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine  ai
          sensi  del  comma  5,  in   quanto   coperti   da   segreto
          giudiziario,  ovvero  oggetto  di  sversamenti  resi   noti
          successivamente alla chiusura  delle  indagini  di  cui  al
          comma 5. Nelle direttive di  cui  al  presente  comma  sono
          indicati i termini per lo svolgimento  delle  indagini  sui
          terreni di cui al primo periodo e  la  presentazione  delle
          relative  relazioni.  Entro   i   quindici   giorni   dalla
          presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui
          al comma 6. 
              6-bis. Ai  titolari  di  diritti  di  proprieta'  e  di
          diritti reali di  godimento  o  del  possesso  dei  terreni
          oggetto delle indagini di cui al presente articolo, che  si
          oppongono alla concessione dell'accesso ai terreni  stessi,
          o nel caso in cui l'impossibilita' di  accesso  ai  terreni
          sia  imputabile  agli  stessi   soggetti,   e'   interdetto
          l'accesso a finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi
          natura per le attivita' economiche  condotte  sui  medesimi
          terreni per tre anni. 
              6-ter. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti  e
          delimitati da una chiara segnaletica e sono  periodicamente
          e sistematicamente controllati dal  Corpo  forestale  dello
          Stato. All'attuazione del presente comma il Corpo forestale
          dello Stato provvede con le risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie gia'  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
          comunque, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              6-quater.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  delle
          disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui
          all'art. 1, comma 143, della legge  24  dicembre  2012,  n.
          228,  e  successive   modificazioni,   per   l'anno   2014,
          limitatamente alle  sole  vetture  destinate  all'attivita'
          ispettiva   e   di   controllo,   non   si   applica   alle
          amministrazioni statali di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo,  nei   limiti   delle   risorse   disponibili   a
          legislazione vigente e  comunque  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri  per  la  finanza  pubblica,  subordinatamente   alla
          verifica      dell'indisponibilita'       di       cessione
          all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei
          depositi del Dipartimento  della  protezione  civile  della
          Presidenza del Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale
          dei vigili del fuoco della regione Campania. 
              6-quinquies. La  regione  Campania,  al  termine  degli
          adempimenti   previsti   dal   presente   articolo,   anche
          attraverso la stipulazione di  contratti  istituzionali  di
          sviluppo di cui  all'art.  6  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, sentite  le
          organizzazioni di categoria,  puo'  approvare  un  organico
          programma d'incentivazione per  l'utilizzo  di  colture  di
          prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale. 
              6-sexies. All'art. 166 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
              «4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il   Ministro   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  sentiti  i
          competenti istituti di ricerca,  definisce,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, i parametri fondamentali  di  qualita'  delle
          acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari  e  le
          relative modalita' di verifica, fatto salvo quanto disposto
          dall'art.  112  del  presente  decreto  e  dalla   relativa
          disciplina di attuazione e anche considerati  gli  standard
          di qualita', di cui al decreto legislativo 16  marzo  2009,
          n. 30, nonche' gli esiti delle indagini e  delle  attivita'
          effettuati ai sensi del medesimo decreto  legislativo.  Con
          il regolamento  di  cui  al  presente  comma  si  provvede,
          altresi', alla  verifica  ed  eventualmente  alla  modifica
          delle norme tecniche per il riutilizzo delle  acque  reflue
          previste dal regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003,
          n. 185.». 
              6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della  presente  disposizione,  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  del   bilancio   dello   Stato,   e'   disciplinata
          l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato
          al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di  contrasto
          alle  attivita'  illecite  di  gestione  dei  rifiuti,  con
          particolare riferimento al territorio campano.» 
              - Si riportano gli  articoli  617  e  937  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.: 
              «Art. 617 (Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui
          prodotti   energetici   impiegati   dalle   Forze    armate
          nazionali). - 1. Nello stato di  previsione  del  Ministero
          della difesa e' istituito un fondo, destinato al  pagamento
          dell'accisa sui prodotti energetici impiegati  dalle  Forze
          armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza
          e dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia  costiera,
          per gli usi consentiti. 
              2. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare
          al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   tramite
          l'Ufficio centrale del bilancio,  nonche'  alle  competenti
          Commissioni  parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti,   si
          provvede alla  ripartizione  del  fondo  fra  i  pertinenti
          capitoli dello stato di previsione del predetto Ministero.» 
              «Art. 937 (Ufficiali ausiliari). -  1.  Sono  ufficiali
          ausiliari di  ciascuna  Forza  armata  e  del  Corpo  della
          Guardia di finanza, i cittadini di ambo i  sessi  reclutati
          in qualita' di: 
                a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
          1ª nomina; 
                b) ufficiali piloti e navigatori di complemento; 
                c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; 
                d) ufficiali delle forze di completamento. 
              2. Il reclutamento degli  ufficiali  ausiliari  di  cui
          alle lettere  c)  e  d)  puo'  avvenire  solo  al  fine  di
          soddisfare specifiche e mirate esigenze delle singole Forze
          armate connesse alla carenza di  professionalita'  tecniche
          nei rispettivi ruoli ovvero alla necessita' di fronteggiare
          particolari esigenze operative. 
              3. Gli ufficiali  delle  forze  di  completamento  sono
          disciplinati al capo VII, sezione II del presente titolo.».