Art. 3 Presidente del Consiglio dei ministri 1. Il Presidente, quale responsabile della politica generale del Governo e vertice del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, ai fini della tutela della sicurezza nazionale anche nello spazio cibernetico: a) assume le determinazioni ai sensi dell'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, provvedendo, nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale, a convocare il CISR secondo le modalita' stabilite con il regolamento ivi previsto; b) adotta, curandone l'aggiornamento, su proposta del CISR, il quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, contenente l'indicazione dei profili e delle tendenze evolutive delle minacce e delle vulnerabilita' dei sistemi e delle reti di interesse nazionale, la definizione dei ruoli e dei compiti dei diversi soggetti, pubblici e privati, e di quelli nazionali operanti al di fuori del territorio del Paese, l'individuazione degli strumenti e delle procedure con cui perseguire l'accrescimento della capacita' del Paese di prevenzione e risposta rispetto ad eventi nello spazio cibernetico, anche in un'ottica di diffusione della cultura della sicurezza; c) adotta, su deliberazione del CISR, il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali contenente gli obiettivi da conseguire e le linee di azione da porre in essere per realizzare il quadro strategico nazionale; d) emana le direttive ed ogni atto d'indirizzo necessari per l'attuazione del Piano di cui alla lettera c); e) impartisce, sentito il CISR, le direttive al DIS e alle Agenzie ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124 del 2007.