Art. 3 Presentazione delle domande 1. A pena di decadenza, la domanda di contributo deve essere presentata presso il comune del luogo ove si trova l'unita' immobiliare dichiarata inagibile, entro il termine di sessanta giorni dal pagamento, da parte dei soggetti di cui al precedente art. 2, comma 2, delle spese relative all'attivita' di trasloco e/o di deposito temporaneo. 2. Alla domanda, redatta in conformita' al modello, costituente l'allegato n. 1 alla presente ordinanza e reperibile sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, devono essere allegati, a pena di inammissibilita', i seguenti documenti: a) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, contenente l'indicazione degli estremi identificativi e della data del provvedimento di sgombero totale dell'abitazione, nonche' la descrizione del numero e della tipologia dei beni mobili e/o dei suppellettili ubicati, alla data degli eventi sismici, nell'abitazione dichiarata inagibile e sgomberata; b) copia delle fatture e/o delle ricevute relative alle spese effettivamente sostenute per il trasloco e/o il deposito temporanei dei beni mobili e delle suppellettili; c) copia dei documenti di trasporto; d) copia della documentazione attestante l'effettivo pagamento delle spese per il trasloco e/o per l'eventuale deposito temporaneo; e) copia dell'eventuale contratto di locazione, di usufrutto, di uso, di abitazione, di comodato ovvero di altro titolo legittimante l'utilizzazione dell'unita' immobiliare come abitazione principale; f) copia del contratto o dei contratti relativi ad eventuali coperture assicurative per gli oneri ammessi a contributo ai sensi della presente ordinanza. 3. Relativamente alle spese per traslochi e/o per il deposito temporaneo dei beni mobili e dei suppellettili ammissibili a contributo e gia' sostenute dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la domanda di contributo, corredata dai documenti previsti dal precedente comma 2, deve essere presentata, a pena di decadenza, presso il comune del luogo ove si trova l'unita' immobiliare dichiarata inagibile entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. 4. Entro sette giorni dalla presentazione della domanda il comune ne cura l'inoltro all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla documentazione prodotta dal richiedente, alla copia del provvedimento di sgombero totale dell'abitazione, nonche' all'eventuale certificato di residenza.