Art. 3 
 
 
                        Mutuo riconoscimento 
 
  1.  Ferma  restando  l'applicazione  della  normativa   comunitaria
vigente, le disposizioni del presente decreto  non  si  applicano  ai
prodotti alimentari legalmente fabbricati e  commercializzati  in  un
altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, ne' ai  prodotti
legalmente  fabbricati  in  uno  Stato  dell'EFTA,  parte  contraente
dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).