Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «veicolo»: ogni veicolo a motore, ad eccezione di quelli su rotaia o il suo rimorchio; b) «veicolo a motore»: ogni veicolo su ruote semovente, azionato da un motore con una velocita' massima di progetto superiore a 25 km/h; c) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente, progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore; d) «semirimorchio»: ogni rimorchio progettato per essere agganciato ad un veicolo a motore, in modo che parte di esso poggi sul veicolo a motore e che una parte importante della sua massa e la massa del suo carico siano trasportate dal veicolo a motore; e) «veicolo a due o tre ruote»: ogni veicolo a motore su due ruote, con o senza sidecar, triciclo e quadriciclo; f) «veicolo immatricolato in uno Stato membro»: ogni veicolo immatricolato o immesso in servizio in uno Stato membro; g) «intestatario di una carta di circolazione»: la persona fisica o giuridica al cui nome il veicolo e' immatricolato; h) «controllo tecnico o revisione»: una ispezione a norma dell'allegato I al presente decreto, finalizzata ad assicurare che un veicolo possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza sulle strade pubbliche e sia conforme alle caratteristiche ambientali richieste e obbligatorie; i) «omologazione»: la procedura con cui uno Stato membro certifica che un veicolo e' conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, o al regolamento UE n. 167/2013, o al regolamento UE n. 168/2013; l) «carenze»: i difetti tecnici e altre tipologie di non conformita' riscontrati durante un controllo tecnico; m) «certificato di revisione»: il verbale di controllo tecnico rilasciato da un centro di controllo contenente i risultati del controllo tecnico; n) «ispettore»: la persona abilitata o autorizzata ad effettuare i controlli tecnici sui veicoli; o) «autorita' competente»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale - Direzione generale per la motorizzazione; p) «centro di controllo»: i centri di controllo pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale e i centri di controllo privati, di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; q) «organismo di supervisione: le articolazioni periferiche direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale; r) «strada pubblica»: una strada di pubblica utilita', quali le strade locali, regionali o nazionali, le strade a scorrimento veloce, le superstrade o le autostrade, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; s) «Ministero»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.