Art. 3 Modifiche all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il quinto comma e' integralmente sostituito dal seguente: «Sono uffici di staff: a) la segreteria tecnica del commissario straordinario; b) l'ufficio per le relazioni istituzionali; c) l'ufficio del consigliere giuridico; d) l'ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali; e) l'ufficio stampa; f) l'ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi». 2. All'art. 3-bis dell'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma e' integralmente sostituito dal seguente: «1. L'Ufficio per le relazioni istituzionali: a) assicura il supporto al commissario straordinario nei rapporti con il Consiglio di Stato, con l'Avvocatura generale dello Stato e con ogni altro organo costituzionale e di rilievo costituzionale, sia nella fase di predisposizione dei provvedimenti commissariali sia per lo studio di tutte le problematiche tecnico-giuridiche connesse all'adempimento dei compiti istituzionali dei predetti organi; b) cura i rapporti del Commissario straordinario con l'Autorita' nazionale anticorruzione e con la struttura di missione per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata di cui all'art. 30 del decreto-legge; c) verifica l'applicabilita' delle norme, esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; d) cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative nelle materie di competenza del commissario straordinario; e) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti l'attivita' del commissario straordinario del Governo ed il seguito dato agli stessi»; 3. Dopo l'art. 4 dell'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 e' inserito il seguente articolo: «Art. 4-bis (Ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali). 1. L'ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali: a) verifica la corrispondenza tra gli indirizzi del commissario straordinario e l'attivita' degli uffici amministrativi e contabili in funzione dell'unitarieta' dell'azione della struttura commissariale, assicurando il relativo coordinamento; b) assicura il supporto al Commissario straordinario, anche mediante l'adozione di apposite linee guida, per l'attuazione degli interventi programmati in funzione dell'efficiente ed efficace perseguimento delle finalita' istituzionali; c) acquisisce le proposte di adozione dei provvedimenti di competenza dei dirigenti della struttura e le sottopone alla firma del commissario straordinario; d) assicura il supporto al Commissario straordinario nell'assolvimento dei compiti di verifica e coordinamento degli Uffici speciali per la ricostruzione. Tale attivita' e' svolta in raccordo, per i profili di rispettiva competenza, con il responsabile della segreteria tecnica e con il responsabile dell'Ufficio relazioni istituzionali. 2. All'ufficio sono assegnati: a) due esperti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della repubblica del 9 settembre 2016, di cui uno con funzioni di titolare dell'ufficio; b) una unita' amministrativa, di cui al medesimo art. 2, comma 3, appartenente alla categoria A della Presidenza del consiglio dei ministri o equiparata, col compito di collaborazione con gli esperti di cui alla precedente lettera a); 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l'Ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali e' allocato presso la sede istituzionale della struttura commissariale e si avvale della segreteria dell'Ufficio del consigliere giuridico.».