Art. 3 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 15 del 27 gennaio 2017 
 
  1. All'art. 2  dell'ordinanza  n.  15  del  27  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: il quinto comma e' integralmente
sostituito dal seguente: «Sono uffici  di  staff:  a)  la  segreteria
tecnica del commissario straordinario; b) l'ufficio per le  relazioni
istituzionali; c) l'ufficio del consigliere giuridico;  d)  l'ufficio
per il  coordinamento  delle  funzioni  istituzionali;  e)  l'ufficio
stampa;  f)  l'ufficio  monitoraggio  e  stato  di   attuazione   dei
programmi». 
  2. All'art. 3-bis dell'ordinanza n. 15 del  27  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: il primo comma e'  integralmente
sostituito   dal   seguente:   «1.   L'Ufficio   per   le   relazioni
istituzionali: 
    a) assicura il supporto al commissario straordinario nei rapporti
con il Consiglio di Stato, con l'Avvocatura generale  dello  Stato  e
con ogni altro organo costituzionale e di rilievo costituzionale, sia
nella fase di predisposizione dei provvedimenti commissariali sia per
lo studio  di  tutte  le  problematiche  tecnico-giuridiche  connesse
all'adempimento dei compiti istituzionali dei predetti organi; 
    b) cura i rapporti del Commissario straordinario con  l'Autorita'
nazionale anticorruzione e  con  la  struttura  di  missione  per  la
prevenzione delle infiltrazioni della criminalita' organizzata di cui
all'art. 30 del decreto-legge; 
  c) verifica l'applicabilita' delle norme, esamina  i  provvedimenti
sottoposti  al  Consiglio  dei  ministri  e  quelli   di   iniziativa
parlamentare; 
  d) cura l'attivita' di  definizione  delle  iniziative  legislative
nelle materie di competenza del commissario straordinario; 
  e) cura le risposte agli atti parlamentari di  sindacato  ispettivo
riguardanti l'attivita' del commissario straordinario del Governo  ed
il seguito dato agli stessi»; 
  3. Dopo l'art. 4 dell'ordinanza  n.  15  del  27  gennaio  2017  e'
inserito  il  seguente  articolo:  «Art.  4-bis   (Ufficio   per   il
coordinamento delle funzioni istituzionali). 
  1. L'ufficio per il coordinamento delle funzioni istituzionali: 
    a) verifica la corrispondenza tra gli indirizzi  del  commissario
straordinario e l'attivita' degli uffici amministrativi  e  contabili
in   funzione   dell'unitarieta'    dell'azione    della    struttura
commissariale, assicurando il relativo coordinamento; 
  b)  assicura  il  supporto  al  Commissario  straordinario,   anche
mediante l'adozione di apposite linee guida, per  l'attuazione  degli
interventi  programmati  in  funzione  dell'efficiente  ed   efficace
perseguimento delle finalita' istituzionali; 
  c)  acquisisce  le  proposte  di  adozione  dei  provvedimenti   di
competenza dei dirigenti della struttura e le  sottopone  alla  firma
del commissario straordinario; 
  d)   assicura   il   supporto    al    Commissario    straordinario
nell'assolvimento dei  compiti  di  verifica  e  coordinamento  degli
Uffici speciali per la ricostruzione. Tale  attivita'  e'  svolta  in
raccordo, per i profili di rispettiva competenza, con il responsabile
della segreteria tecnica e con il responsabile dell'Ufficio relazioni
istituzionali. 
  2. All'ufficio sono assegnati: a) due esperti di  cui  all'art.  2,
comma 3, del decreto del Presidente della repubblica del 9  settembre
2016, di cui uno con funzioni di titolare dell'ufficio; b) una unita'
amministrativa, di cui al medesimo art. 2, comma 3, appartenente alla
categoria A della Presidenza del consiglio dei ministri o equiparata,
col compito di collaborazione con gli esperti di cui alla  precedente
lettera a); 
  3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, l'Ufficio  per
il coordinamento delle funzioni istituzionali e' allocato  presso  la
sede istituzionale della struttura commissariale e  si  avvale  della
segreteria dell'Ufficio del consigliere giuridico.».