Art. 3 Requisiti minimi generali e specifici di idoneita' della rete formativa 1. Il presente decreto definisce i requisiti d'idoneita' generali della rete formativa e i requisiti specifici per tipologia di scuole di specializzazione, di cui all'allegato 2 del presente provvedimento, determinati da parte dell'Osservatorio nazionale cosi' come previsto dall'art. 43 del decreto legislativo n. 368/1999.