(( Art. 3-bis 
 
Misure   di   semplificazione   degli   adempimenti   vaccinali   per
  l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di  istruzione,
  ai servizi  educativi  per  l'infanzia,  ai  centri  di  formazione
  professionale regionale e alle  scuole  private  non  paritarie,  a
  decorrere dall'anno 2019 
 
  1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020  nonche'  dall'inizio
del calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i
centri di formazione professionale regionale 2019/2020,  i  dirigenti
scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i
responsabili dei servizi educativi  per  l'infanzia,  dei  centri  di
formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole  private   non
paritarie sono tenuti a trasmettere  alle  aziende  sanitarie  locali
territorialmente  competenti,  entro  il  10  marzo,  l'elenco  degli
iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivi di eta'
compresa tra zero e sedici anni e minori stranieri non accompagnati. 
  2.  Le  aziende  sanitarie   locali   territorialmente   competenti
provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi  di  cui  al
comma 1, completandoli con l'indicazione dei soggetti  che  risultano
non in regola con gli obblighi  vaccinali,  che  non  ricadono  nelle
condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in
relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e  che  non
abbiano presentato  formale  richiesta  di  vaccinazione  all'azienda
sanitaria locale competente. 
  3. Nei dieci giorni successivi all'acquisizione  degli  elenchi  di
cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del  sistema  nazionale
di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per  l'infanzia,
dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole
private   non   paritarie   invitano   i   genitori   esercenti    la
responsabilita' genitoriale, i tutori o  i  soggetti  affidatari  dei
minori indicati nei  suddetti  elenchi  a  depositare,  entro  il  10
luglio,   la   documentazione   comprovante   l'effettuazione   delle
vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o  il  differimento  delle
stesse, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e  3,
o  la  presentazione  della   formale   richiesta   di   vaccinazione
all'azienda sa-nitaria locale territorialmente competente. 
  4. Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni  del
sistema  nazionale  di  istruzione  e  i  responsabili  dei   servizi
educativi per l'infanzia,  dei  centri  di  formazione  professionale
regionale  e  delle  scuole  private  non  paritarie  trasmettono  la
documentazione di cui al comma  3  pervenuta,  ovvero  ne  comunicano
l'eventuale mancato deposito,  alla  azienda  sanitaria  locale  che,
qualora la medesima  o  altra  azienda  sanitaria  non  si  sia  gia'
attivata in ordine alla violazione del  medesimo  obbligo  vaccinale,
provvede  agli  adempimenti   di   competenza   e,   ricorrendone   i
presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4. 
  5.  Per  i  servizi  educativi   per   l'infanzia   e   le   scuole
dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie,  la  mancata
presentazione della documentazione di cui  al  comma  3  nei  termini
previsti comporta la decadenza dall'iscrizione. Per gli  altri  gradi
di istruzione e per i centri di formazione  professionale  regionale,
la mancata presentazione della documentazione di cui al comma  3  nei
termini previsti  non  determina  la  decadenza  dall'iscrizione  ne'
impedisce la partecipazione agli esami. ))