Art. 3 
 
 
Indicazioni da riportare sull'etichetta della pasta in caso di  grani
              coltivati o semole ottenute in piu' paesi 
 
  1. Qualora le operazioni di cui all'art. 2 avvengono nei  territori
di piu' Paesi membri  dell'Unione  europea  o  situati  al  di  fuori
dell'Unione  europea,  per  indicare  il  luogo  in  cui  la  singola
operazione e' stata effettuata, anche in assenza di miscele,  possono
essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non  UE»,  «UE  e  non
UE». 
  2. In deroga a quanto  previsto  dal  comma  1,  qualora  il  grano
utilizzato e' stato coltivato per almeno il cinquanta per cento in un
singolo Paese, per l'operazione di cui all'art. 2, comma  1,  lettera
a) puo' essere utilizzata la dicitura: «nome del Paese» nel quale  e'
stato coltivato almeno il cinquanta per cento del grano duro «e altri
Paesi»: 'UE', 'non UE', 'UE e non UE'» a seconda dell'origine.