Art. 3 Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati 1. Per rafforzare le opportunita' occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e' individuata in via sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi del comma 2. 2. Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, si considerano abbandonati o incolti: a) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attivita' agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione; b) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi (( delle norme vigenti )) in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni; (( c) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unita' immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni o nelle quali non risultino piu' operative aziende o societa' da almeno quindici anni. )) 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle regioni di cui al comma 1 provvedono, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad una ricognizione complessiva dei beni immobili, di cui sono titolari, che rientrano nella definizione di cui al comma 2, con particolare riguardo ai terreni agricoli. L'elenco dei beni di cui al precedente periodo e' aggiornato con cadenza annuale. (( 4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la ricognizione di cui al comma 3, i comuni pubblicano nel proprio sito internet istituzionale l'elenco dei beni oggetto di ricognizione. )) 5. I beni di cui al comma 3 possono essere dati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, ai soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'eta' compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. A tal fine il comune, pubblica periodicamente sul proprio sito istituzionale uno o piu' bandi per l'assegnazione dei beni di cui al comma 3. Il termine per la presentazione delle domande non puo' essere inferiore, per ciascun bando, a centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso. I comuni assicurano una imparziale valutazione dei progetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di evidenza pubblica, redigendo una graduatoria. (( Per i terreni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono ammessi a valutazione anche i progetti che prevedano i cambi di destinazione d'uso o consumo di suolo non edificato purche' siano conformi alle procedure di legge sugli strumenti urbanistici. )) I comuni introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorita' ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di consumo di ulteriore suolo non edificato, nonche' elevati standard di qualita' architettonica e paesaggistica. 6. La formale assegnazione e' effettuata entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 5. Con il provvedimento di cui al periodo precedente: a) l'immobile viene consegnato al beneficiario, con l'immissione in uso; b) il beneficiario assume l'obbligo di eseguirvi le attivita' quali risultanti dal progetto presentato. Tra le suddette attivita' rientrano quelle agricole, artigianali, commerciali e turistico-ricettive; c) il beneficiario assume la detenzione del bene e ha facolta' di godere e di trasformare materialmente il bene medesimo in conformita' al progetto. 7. Nel caso di beni immobili privati che rientrano nella definizione di cui al comma 2, i soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino avere un'eta' compresa tra i 18 e i 40 anni manifestano al comune l'interesse ad utilizzare i beni suddetti. A tal fine, i soggetti di cui al periodo precedente presentano al comune un progetto di valorizzazione del bene o dei beni che intendono utilizzare indicando, mediante apposito certificato redatto da un notaio: a) i dati di identificazione catastale; b) il proprietario del fondo, sulla base delle risultanze dei registri immobiliari; c) coloro i quali abbiano eventualmente acquisito diritti sul bene in virtu' di atti soggetti a trascrizione; d) l'inesistenza nei registri immobiliari di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, nell'ultimo ventennio, (( nonche' la conformita' alle norme in materia urbanistica per le aree edificate di cui al comma 2, lettera c) )). 8. Il comune, valutato positivamente il progetto di valorizzazione del bene di cui al comma 7, pubblica, in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, il progetto ricevuto e invia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso posta certificata, una comunicazione all'avente diritto sulla base delle risultanze del certificato notarile di cui al comma 7, ovvero sulla base di ulteriore, idonea, documentazione, informandolo del progetto presentato e delle condizioni economiche determinate in sede di perizia di cui al comma 14. Alla comunicazione e' allegata la proposta irrevocabile del contratto di affitto sottoscritta dal soggetto di cui al comma 7. 9. Entro centottanta giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 8, il comune, su istanza del presentatore del progetto, qualora l'avente diritto sul bene abbia manifestato il proprio consenso al contratto di affitto nelle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata, ovvero dell'atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, adotta gli atti di competenza idonei a consentire l'esecuzione del progetto per un periodo di durata pari a quello del contratto di affitto. (( La mancata manifestazione del consenso dell'avente diritto nei modi e nelle forme previsti dal presente comma determina la nullita' del progetto e del contratto di affitto. )) 10. E' fatto assoluto divieto al beneficiario di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno e i diritti conseguiti con l'assegnazione e di costituirvi diritti a favore di terzi, nonche' di alienare, affittare, concedere in comodato o di effettuare qualunque altra forma di trasferimento a terzi dell'azienda organizzata per l'esecuzione delle attivita' in oggetto. Gli atti posti in essere in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli. 11. E' ammessa, successivamente alla realizzazione delle condizioni di cui ai commi 6 e 9, la costituzione da parte dell'interessato di societa' agricole, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, di societa' artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, nelle quali l'assegnatario abbia la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la societa' con la connessa rappresentanza legale; sono altresi' ammesse le imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile. 12. Il contratto di affitto e' trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile. La trascrizione del contratto costituisce causa di interruzione dell'usucapione. 13. Nel caso in cui l'assegnazione o il progetto di cui al comma 7 abbiano ad oggetto l'esecuzione sui beni, di cui ai commi precedenti, di attivita' terziarie di carattere non profit o artigianali (( o turistico-ricettive )), il comune adotta le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro centottanta giorni dall'assegnazione del bene; nelle more dell'approvazione definitiva delle suddette modificazioni, gli atti di assegnazione possono essere egualmente stipulati, la consegna effettuata e le attivita' di trasformazione iniziate. 14. Il beneficiario e' tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato, determinato dal comune stesso sulla base di una apposita perizia tecnica di stima del bene, il cui costo e' a carico del beneficiario, a decorrere dal momento dell'assegnazione. Nel caso in cui il comune non sia titolare del bene oggetto di affitto, il canone e' versato all'avente diritto e il costo della perizia tecnica e' a carico del proponente. 15. L'avente diritto al quale il bene sia stato restituito alla scadenza del periodo contrattuale, il quale, nei cinque anni successivi alla restituzione, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, deve notificare la proposta di trasferimento, indicandone il prezzo all'assegnatario, il quale ha diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato, con atto notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicate. In mancanza della notificazione di cui al primo periodo del presente comma, ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla prelazione puo', entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa. Ai rapporti instaurati tra i privati si applicano le disposizioni del codice civile in materia di affitto. La difformita' dell'attivita' svolta rispetto al progetto di valorizzazione costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca da parte del comune degli eventuali atti adottati. 16. I comuni trasmettono alle regioni, (( entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 )), l'elenco dei beni censiti ed assegnati, anche ai fini dell'inserimento nella Banca delle terre agricole di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154. 17. I proponenti dei progetti di cui ai commi precedenti per lo svolgimento di attivita' artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire della misura incentivante denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo l e per le attivita' agricole delle misure incentivanti di cui all'articolo 2. (( 17-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1) dopo le parole: «aprile 2017» sono inserite le seguenti: «e dalla eccezionale siccita' prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili.»; b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccita' prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, entro il 31 dicembre 2017». 17-ter. Gli atti di disposizione intervenuti in data anteriore al 6 settembre 1985 aventi ad oggetto terreni gravati da uso civico, adottati in violazione delle disposizioni in materia di alienazione di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono da considerarsi validi ed efficaci ove siano stati destinati al perseguimento dell'interesse generale di sviluppo economico della Sardegna, con inclusione nei piani territoriali di sviluppo industriale approvati in attuazione del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli stessi terreni sono sottratti dal regime dei terreni ad uso civico, con decorrenza dalla data di approvazione dei piani o loro atti di variante, adottati ai sensi delle citate disposizioni o in attuazione della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Restano ferme le disposizioni vigenti che prevedono il pagamento di canoni o altre prestazioni pecuniarie. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale: «Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o associata. 2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente. 3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non risulti revocato o sospeso. 4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all' articolo 71, la validita' del certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso. 4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le parti interessate. 4-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica e' basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro b) il certificato qualificato e' garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al medesimo regolamento; c) il certificato qualificato, o il certificatore, e' riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.». - Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2004. - La legge 8 agosto 1985 n. 443 recante legge-quadro per l'artigianato e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 24 agosto 1985. - Si riporta il testo dell'articolo 230-bis del codice civile: «Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacita' di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potesta' su di essi. Il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e' intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui e' compatibile, la disposizione dell'articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.». Comma 12 - Si riporta il testo dell'articolo 2645-quater del codice civile: «Art. 2645-quater (Trascrizione di atti costitutivi di vincolo). - Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonche' le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonche' dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative.». - Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale: «Art. 16 (Istituzione della Banca delle terre agricole). - 1. E' istituita presso l'ISMEA, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca». 2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attivita' produttiva e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicita' alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalita' e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonche' sulle procedure di accesso alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. 3. La Banca e' accessibile a titolo gratuito nel sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalita' stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet. 4. In relazione ai terreni di cui al presente articolo, ai dati disponibili e ai relativi aggiornamenti, l'ISMEA puo' anche presentare uno o piu' programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'ISMEA puo' stipulare apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti e promuovere forme di collaborazione e di partecipazione con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e con le universita' e gli istituti superiori. Nelle regioni e nelle province con minoranze linguistiche riconosciute, la maggiore rappresentativita' delle organizzazioni locali e' riconosciuta a quelle maggiormente rappresentative in ambito locale. 6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali relativamente ai terreni incolti e abbandonati alla data di entrata in vigore della presente legge.». - Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come modificato dalla presente legge: «Art. 15 (Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche). - 1. 3- Omissis. 4. Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonche' nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonche' le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e dalla eccezionale siccita' prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Nel caso in cui le agevolazioni richieste ai sensi del presente comma eccedano le risorse stanziate dal comma 6, si provvede mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. 4-bis. In favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' del mese di gennaio 2017, e' previsto un contributo per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di credito agrario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis si applica nel limite di un milione di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo. 4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, pari a un milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 5. Le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al medesimo comma 4 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, entro il 30 agosto 2017 ovvero, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccita' prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017, entro il 31 dicembre 2017. Omissis.». - La legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228, del 3 ottobre 1927. - La legge 6 ottobre 1971, n. 853 recante Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 26 ottobre 1971.