(( Art. 3 bis 
 
Cluster tecnologici nazionali per l'accelerazione e la qualificazione
  della programmazione nel campo della ricerca e innovazione a favore
  delle aree del Mezzogiorno 
v 
  1.  I  Cluster  tecnologici  nazionali  (CTN),  qualistrutture   di
supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di
ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonche' di raccordo
tra le  misure  promosse  a  livello  centrale  e  regionale  e,  con
riferimento alle  regioni  del  Mezzogiorno,  anche  quali  strumenti
facilitatori  per  l'attuazione  e  l'impiego  degli  interventi  sul
territorio, costituiti in seguito agli avvisi emanati  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  riconducibili  ai
poli di innovazione di cui al  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014,  presentano,  entro  il  termine  di
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, istanza per il riconoscimento nella
forma di associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del
codice civile, ove gia' non costituiti  in  altra  persona  giuridica
senza scopo di lucro. 
  2. Ciascun CTN elabora un piano  di  azione  triennale,  aggiornato
annualmente,  nel  quale  descrive  le  attivita'  che  programma  di
svolgere, anche in chiave strategica,  per  il  raggiungimento  delle
finalita', gli obiettivi, i risultati  attesi,  le  tempistiche,  gli
aspetti organizzativi, le risorse  necessarie,  nonche'  il  contesto
territoriale  degli  interventi.  All'interno  del  piano  di  azione
triennale e' inserita una apposita sezione  riferita  al  Mezzogiorno
che,  tenendo  conto  delle  vocazioni  produttive  delle  aree   del
Mezzogiorno,  esplicita  le  azioni  per  la   ricerca   industriale,
l'innovazione e il trasferimento tecnologico in favore delle suddette
aree, oltre che le collaborazioni con i soggetti pubblici e  privati,
anche di altre regioni, finalizzate  al  pieno  coinvolgimento  degli
stessi per la concreta attuazione del piano di azione.  Il  piano  di
azione triennale e' redatto  secondo  indirizzi  definiti  con  linee
guida   adottate   con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentito, per la sezione riferita al
Mezzogiorno,  il  Ministro  per  la  coesione   territoriale   e   il
Mezzogiorno, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  ed  aggiornate
periodicamente. 
  3. Entro sessanta giorni dal riconoscimento di cui al  comma  1,  i
CTN presentano il  piano  di  azione  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca,  ai  fini  della  valutazione,  da
effettuare  anche  avvalendosi  di  esperti,   e   della   successiva
approvazione. La sezione del piano di azione riferita al  Mezzogiorno
costituisce oggetto di specifica valutazione e approvazione. Entro il
mese di febbraio  di  ciascun  anno  i  CTN  presentano  al  medesimo
Ministero l'aggiornamento annuale del piano di azione unitamente alla
relazione  annuale  sull'attivita'  svolta  e  alla   rendicontazione
amministrativo-contabile, ai fini della  valutazione,  da  effettuare
anche avvalendosi di esperti, e della successiva  approvazione.  Allo
scopo di assicurare un'adeguata attivita' di valutazione dei piani di
azione,  della  relazione  annuale  sull'attivita'  svolta  e   della
rendicontazione amministrativo-contabile di cui al presente articolo,
nonche' di rendere  piu'  efficace  l'attivita'  di  valutazione  dei
programmi e dei progetti di ricerca, al secondo periodo del  comma  2
dell'articolo  5  del  decreto-legge  25  settembre  2002,  n.   212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  268,
le parole: «all'uno per cento» sono sostituite  dalle  seguenti:  «al
cinque per cento». 
  4.  All'esito   dell'approvazione   della   sezione   riferita   al
Mezzogiorno, di cui al secondo periodo  del  comma  3,  a  favore  di
ciascun CTN puo' essere disposta un'assegnazione annuale di  risorse,
nella misura massima di un dodicesimo per ciascun CTN, con il decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca
adottato per il riparto del Fondo per gli investimenti nella  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1,  comma  870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal  fine  e'  destinata  una
quota annuale non superiore al 5 per cento, inclusi gli oneri per  le
attivita' di valutazione, delle disponibilita' complessive del Fondo.
Non possono accedere all'assegnazione annuale di risorse  i  CTN  che
non  abbiano  ottenuto  l'approvazione  della  sezione  riferita   al
Mezzogiorno. Eventuali  somme  residue,  facenti  parte  della  quota
annuale, potranno essere assegnate ad uno o piu'  CTN,  in  relazione
agli esiti dell'approvazione della relazione annuale sulla  attivita'
svolta, superando la quota di finanziamento  individuale  pari  a  un
dodicesimo. 
  5. Per l'anno 2017, a ciascun CTN riconosciuto ai sensi del comma 1
e' assegnato un contributo forfettario di euro 242.500 per consentire
l'avvio delle attivita' previste in capo agli stessi, nonche' per  la
presentazione del piano di cui al  primo  periodo  del  comma  3.  Al
relativo onere si fa fronte, nel limite di  3  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, a valere sul FIRST di cui  all'articolo  1,  comma  870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  6. Con riferimento ai quattro CTN di cui al decreto  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n.  1610  del  3
agosto 2016, i termini di cui ai  precedenti  commi  decorrono  dalla
data di registrazione del decreto di approvazione della graduatoria. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I contributi di cui
ai commi 4 e 5 sono concessi nel rispettodella disciplina di  cui  al
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 5  del
          decreto del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 recante
          misure urgenti per la  scuola,  l'universita',  la  ricerca
          scientifica e tecnologica e l'alta formazione  artistica  e
          musicale, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22
          novembre 2002,  n.  268,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.  5  (Compensi  per  soggetti   incaricati   della
          selezione  e  valutazione  di  programmi  e   progetti   di
          ricerca). - 1. Omissis. 
              2. Il decreto di cui al comma 1  si  applica  anche  ai
          fini della corresponsione di compensi  nelle  procedure  di
          selezione e di valutazione  dei  programmi  e  progetti  di
          ricerca successive alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. La relativa spesa e' compresa nell'ambito
          dei  fondi  riguardanti  il  finanziamento  di  progetti  o
          programmi di ricerca e comunque per un importo massimo  non
          superiore al cinque per cento dei predetti fondi.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 870, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              «870. Al fine di garantire la massima  efficacia  degli
          interventi nel settore della ricerca, e'  istituito,  nello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
          risorse annuali per i  progetti  di  ricerca  di  interesse
          nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo
          per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del  Fondo  per
          gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
          104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto  di
          competenza del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
          del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'articolo
          61 della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  e  successive
          modificazioni.».