Art. 3 Revoca dei nulla osta eccedenti il numero complessivo massimo 1. L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli verifica, per ciascun concessionario, entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 2, la riduzione del numero di nulla osta attivi, in coerenza con quanto disposto dallo stesso art. 2, al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi fissati all'art. 1. 2. L'Agenzia delle dogane e dei Monopoli qualora riscontri, per un singolo concessionario, un numero di nulla osta superiore a quello risultante dall'applicazione dei tassi di riduzione di cui all'art. 2, inoltra al medesimo, entro i successivi venti giorni lavorativi, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca di un numero di nulla osta pari all'eccedenza rilevata operando: a) l'analisi della distribuzione territoriale dei nulla osta del concessionario sul territorio, rilevata al 31 dicembre 2017 e al 30 aprile 2018, a seguito delle riduzioni; b) l'attribuzione dell'eccedenza a ciascuna regione di pertinenza in quote proporzionali alla distribuzione territoriale, come sopra rilevata; c) l'individuazione dei nulla osta eccedenti nell'ambito di ciascuna area regionale, in funzione degli apparecchi da intrattenimento che hanno registrato, nei dodici mesi precedenti, la minore raccolta media di gioco su base giornaliera, calcolata al netto dei giorni di mancato funzionamento degli stessi. 3. Il concessionario, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento di revoca, provvede al blocco degli apparecchi eccedenti con contestuale avvio delle procedure per la loro dismissione. 4. Qualora il concessionario non ottemperi a quanto previsto nel comma 3, l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000,00 euro per ciascun apparecchio e, d'intesa con il partner tecnologico, dispone il distacco immediato del collegamento dalla rete telematica degli apparecchi eccedenti.