Art. 3 Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali 1. Le nuove camere di commercio di cui all'allegato B) subentrano nella titolarita' delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni a decorrere dal giorno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali. 2. I beni patrimoniali delle preesistenti camere di commercio sono trasferiti in applicazione del comma 1 al patrimonio della rispettiva camera di commercio di nuova istituzione. Ai relativi atti di trasferimento si applicano le disposizioni di cui al comma 5-bis) dell'art. 1 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni. 3. Il personale delle preesistenti camere di commercio e' trasferito in applicazione del comma 1 alla corrispondente camera di commercio di nuova istituzione ai sensi dell'art. 2112 del codice civile e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti camere di commercio restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti delle nuove relative camere di commercio.