Art. 3 Procedimento per la concessione del contributo a favore dei periodici editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti 1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), presentano le domande di ammissione al contributo, corredate della documentazione indicata al comma 2, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Le domande presentate oltre tale termine si considerano inammissibili. 2. La domanda e' corredata dei seguenti documenti istruttori: a) atto costitutivo e statuto vigente; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante attestante: 1) l'anzianita' di costituzione dell'impresa e di edizione della testata; 2) la data e il numero di registrazione della testata presso il Tribunale competente; 3) la proprieta' della testata per la quale si richiede il contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 4) l'assetto societario, le cariche sociali ed eventuali variazioni intervenute nell'anno di riferimento del contributo; 5) la periodicita', il numero di uscite effettuate nell'anno e il numero di copie distribuite; c) attestazioni dell'avvenuta distribuzione delle pubblicazioni e relative modalita'; d) documenti comprovanti la vendita, anche tramite abbonamenti per adesione in connessione alla quota associativa mediante espressa doppia opzione; e) un campione di numeri della testata edita nell'anno di riferimento dei contributi; f) le credenziali per l'accesso all'eventuale edizione della rivista in formato digitale. 3. Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.