Art. 3 
 
Procedimento per la concessione del contributo a favore dei periodici
  editi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti 
 
  1. Le  associazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
presentano le domande di ammissione al  contributo,  corredate  della
documentazione   indicata   al   comma   2,   al   Dipartimento   per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello   di
riferimento del contributo. Le domande presentate oltre tale  termine
si considerano inammissibili. 
  2. La domanda e' corredata dei seguenti documenti istruttori: 
    a) atto costitutivo e statuto vigente; 
    b) dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  redatta,  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante attestante: 
      1) l'anzianita' di  costituzione  dell'impresa  e  di  edizione
della testata; 
      2) la data e il numero di registrazione della testata presso il
Tribunale competente; 
      3) la proprieta' della testata per  la  quale  si  richiede  il
contributo, fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  460,
lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
      4)  l'assetto  societario,  le  cariche  sociali  ed  eventuali
variazioni intervenute nell'anno di riferimento del contributo; 
      5) la periodicita', il numero di uscite effettuate nell'anno  e
il numero di copie distribuite; 
      c) attestazioni dell'avvenuta distribuzione delle pubblicazioni
e relative modalita'; 
    d) documenti comprovanti la vendita,  anche  tramite  abbonamenti
per adesione in connessione alla quota associativa mediante  espressa
doppia opzione; 
    e) un  campione  di  numeri  della  testata  edita  nell'anno  di
riferimento dei contributi; 
    f) le credenziali  per  l'accesso  all'eventuale  edizione  della
rivista in formato digitale. 
  3. Il procedimento per la concessione del  contributo  si  conclude
entro il 30 settembre dell'anno successivo a  quello  di  riferimento
del contributo.