Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  connessi  alla  realizzazione   delle   iniziative
d'urgenza di cui alla presente  ordinanza  si  provvede,  cosi'  come
stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 15  settembre
2017, nel limite massimo di € 15.570.000,00. 
  2. Per la realizzazione degli interventi  previsti  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita'
speciale intestata al commissario delegato. 
  3. La Regione Toscana ed i soggetti attuatori  sono  autorizzati  a
trasferire sulla contabilita' speciale di cui al  comma  2  eventuali
ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto
emergenziale  in  rassegna,  la  cui  quantificazione   deve   essere
effettuata, contestualmente al Piano di cui all' art. 1, comma 3. 
  4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza  delle
risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 
  5. Il commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni e integrazioni.