Art. 3 
 
 
         Competenze delle Regioni e delle Province autonome 
                         di Trento e Bolzano 
 
  1. Le competenze delle Regioni e delle Province autonome di  Trento
e Bolzano nelle attivita'  di  controllo  di  prodotti  biocidi  sono
individuate con accordo da sancire in sede di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano. 
  2. L'accordo di cui al comma 1 disciplina anche  gli  ambiti  e  le
modalita' con cui le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano svolgono le attivita' di controllo in materia di biocidi.