Art. 3 Competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano 1. Le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nelle attivita' di controllo di prodotti biocidi sono individuate con accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 2. L'accordo di cui al comma 1 disciplina anche gli ambiti e le modalita' con cui le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano svolgono le attivita' di controllo in materia di biocidi.