Art. 3. Oggetto del consorzio 1. L'attivita' del Consorzio sara' conformata ai principi generali contenuti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II, e in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicita', trasparenza e di libera concorrenza nelle attivita' di settore. 2. Il Consorzio non ha fini di lucro, ed e' costituito per concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo e di recupero di tutti i rifiuti di imballaggio in plastica e materiali di imballaggio in plastica prodotti nel territorio nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva: a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggio in plastica, conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (di seguito CONAI) di cui all'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica secondari e terziari su superfici private; c) la ripresa degli imballaggi in plastica usati; d) il riciclo ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica; e) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti di imballaggio in plastica; f) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica. 3. Il Consorzio, su indicazione del CONAI, adempie all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalita' ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4, e del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3 bis. Il Consorzio puo' altresi' procedere a un'attivita' integrata di ripresa, raccolta, ritiro, recupero e riciclaggio dei rifiuti in materiale plastico anche non derivanti dagli imballaggi quando sia previsto da provvedimenti di legge o della pubblica autorita' ovvero quando sussistano esigenze funzionali di razionalizzazione e di economicita' degli interventi ai fini della piu' efficiente tutela ambientale. L'attivita' e' svolta nel rispetto delle specifiche discipline di settore e di eventuali riserve poste dalla legge a favore di altri soggetti, con i quali devono essere conclusi specifici accordi o realizzate altre forme di collaborazione. L'attivita' non puo' fruire in alcun modo delle somme derivanti dal contributo ambientale CONAI. 4. Il Consorzio, d'intesa con il CONAI, promuove l'informazione degli utilizzatori, degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni previste al precedente comma 1. L'informazione riguarda fra l'altro: a. i sistemi di restituzione, di raccolta, di ripresa, di riciclo e di recupero disponibili; b. il ruolo degli utilizzatori, ed in particolare dei consumatori, nel processo di riutilizzazione, raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi in plastica e dei rifiuti di imballaggio in plastica; c. il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in plastica; d. i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi in plastica e dei rifiuti di imballaggi in plastica. 5. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi, il Consorzio puo': a. svolgere tutte le attivita' anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione di diritti di proprieta' intellettuale, e la promozione del mercato di oggetti in materiale riciclato; b. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile; c. promuovere campagne d'informazione, ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati; d. porre in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione normativamente previsti. 6. Il Consorzio puo' strutturarsi in articolazioni regionali ed interregionali, attraverso la modifica dello statuto, secondo le modalita' di cui all'art. 11. Il Consorzio puo' svolgere le attivita' di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Ai sensi dell'art. 177, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio, coordinandosi con il CONAI per quanto di competenza dello stesso, puo', inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli 181, 206 e 224 del medesimo decreto, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con: a. il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Ministero per lo sviluppo economico, le regioni, le province, le autorita' d'ambito, i comuni, loro aziende e societa' di servizi, concessionari ed enti pubblici o privati; b. il CONAI medesimo; c. i consorzi, le societa', gli enti e gli istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attivita' a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali; d. i soggetti pubblici e/o privati interessati alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiali oggetto dell'attivita' del Consorzio. 7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio puo' avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati. 8. Per conseguire le proprie finalita' istituzionali, il Consorzio puo' costituire enti e societa', e assumere partecipazioni in enti e societa' gia' costituiti, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico. La costituzione di enti e societa', e l'assunzione di partecipazioni in altre societa' ed enti non e' consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto consortile e le finalita' determinati dal presente Statuto. L'attivita' delle societa' e degli enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza, e eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalita' previste dal presente statuto. 9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio mette a punto, elabora e trasmette alla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al CONAI un proprio piano specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del predetto decreto. 10. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio trasmette annualmente alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a CONAI una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, corredata con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica. 11. Il Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali. 12. Il Consorzio si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attivita' economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.