Art. 3 
 
 
          Modalita' di formazione e gestione degli elenchi 
              e agevolazione dei processi di mobilita' 
                         in ambito regionale 
 
  1. Anche al fine di consentire l'individuazione negli  elenchi  del
personale da assumere, l'ANPAL per il tramite del sistema informativo
unitario, rende disponibili entro il 30 novembre 2017 alle Regioni  e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano apposite  funzionalita'
di  gestione  degli  elenchi,  nel  proprio  ambito  territoriale  di
competenza. 
  2. I lavoratori eccedenti il cui rapporto di lavoro con la societa'
a controllo pubblico viene a cessare sono cancellati  dagli  elenchi.
Restano iscritti agli elenchi i lavoratori cessati per  licenziamento
per  giustificato  motivo  oggettivo  non  inerente  la  persona  del
lavoratore o nell'ambito di  un  licenziamento  collettivo,  i  quali
vengono cancellati se successivamente assunti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei
mesi. 
  3. Al fine di agevolare  la  gestione  degli  elenchi,  il  sistema
informativo unitario  consente  verifiche  automatizzate  tramite  il
sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui  all'art.  9-bis  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 
  4. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
agevolano  la  mobilita'  in   ambito   regionale,   anche   con   il
coinvolgimento delle  parti  sociali  a  livello  territoriale  anche
mediante la promozione di specifici percorsi di politica  attiva  del
lavoro, ivi inclusi percorsi formativi, anche mediante il ricorso  ai
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, secondo  la  normativa
vigente. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 175  del  2016,  sono  fatte  salve  ulteriori
modalita'  di  agevolazione  della  mobilita'  in  ambito   regionale
stabilite dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano  a
livello territoriale. 
  5. Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
gestiscono gli elenchi dalla data indicata all'art. 2, comma 4 e fino
al 30 marzo 2018. A far data dal 31  marzo  2018,  gli  elenchi  sono
gestiti dall'ANPAL.