Art. 3 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del  presente  decreto  legislativo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni competenti provvedono alla  attuazione  del  medesimo
decreto nell'ambito delle risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.