Art. 3 Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata 1. All'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10 le parole: «da parenti o affini fino al quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalle persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76»; b) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: «13-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.».